Il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  e
del turismo ha ricevuto, nel  quadro  della  procedura  prevista  dal
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio  del  21
novembre  2012,  l'istanza  intesa  ad  ottenere  la   modifica   del
disciplinare di produzione della denominazione  di  origine  protetta
«Miele della Lunigiana», registrata con regolamento CE  n.  1845/2004
del 22 ottobre 2004. 
    Considerato che la modifica e'  stata  presentata  dal  Consorzio
Miele della Lunigiana DOP con sede c/o Unione  dei  comuni  -  piazza
delle Liberta', 17 - 54013 Fivizzano  e  che  il  predetto  Consorzio
possiede i requisiti  previsti  all'art.  13,  comma  1  del  decreto
ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511. 
    Ritenuto   che   le   modifiche   apportate   non   alterano   le
caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente
geografico. 
    Considerato altresi', che  l'art.  53  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 prevede la possibilita' da parte  degli  Stati  membri,  di
chiedere  la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione   delle
denominazioni registrate. 
    Il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali
acquisito il parere della Regione Toscana competente per  territorio,
circa la richiesta di  modifica,  ritiene  di  dover  procedere  alla
pubblicazione del disciplinare  di  produzione  della  D.O.P.  «Miele
della Lunigiana» cosi' come modificato. 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla
presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari,  forestali  -   Dipartimento   delle
politiche competitive della qualita'  agroalimentare  della  pesca  e
dell'ippica - Direzione generale per  la  promozione  della  qualita'
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via  XX  Settembre  n.  20  -
00187 Roma, entro trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta,
dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di   opportuna
valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione
della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea. 
    Decorso tale termine, in assenza  delle  suddette  opposizioni  o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la  predetta  proposta  sara'
notificata,  per  la  registrazione  ai  sensi   dell'art.   49   del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.