IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,  convertito
con modificazioni dalla  legge  22  gennaio  1934,  n.  36,  relativo
all'ordinamento delle professioni di avvocato; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2012,  n.  247,  recante  la  nuova
disciplina dell'ordinamento della professione forense; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  31,  recante  «misure
urgenti  in  materia  di  svolgimento   dell'esame   di   Stato   per
l'abilitazione all'esercizio della professione  di  avvocato  durante
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», in corso di conversione; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
574, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per  la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione  e   nei   procedimenti   giudiziari   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto ministeriale del 14 settembre 2020, con  il  quale
e' stata indetta una sessione  di  esami  per  l'iscrizione  all'albo
degli avvocati presso le sedi di Corti di appello  di  Ancona,  Bari,
Bologna,  Brescia,  Cagliari,  Caltanissetta,  Campobasso,   Catania,
Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli,
Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria,  Roma,  Salerno,  Torino,
Trento, Trieste, Venezia e presso la sezione  distaccata  di  Bolzano
della Corte di appello di Trento per l'anno 2020; 
  Visto il decreto ministeriale del 20 gennaio 2021 di  nomina  delle
sottocommissioni  di  cui  all'art.  22,  quarto  comma,  del   regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e all'art. 47, commi 2  e  3,
della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
  Ritenuta  la  necessita'   di   procedere   alla   integrazione   e
rimodulazione delle sottocommissioni, ai sensi dell'art. 3, comma  2,
del decreto-legge n. 31 del 2021; 
  Viste le designazioni del Consiglio nazionale forense relative agli
avvocati da nominare quali componenti delle predette commissioni; 
  Ritenuto, in considerazione della necessita' di procedere in  tempi
strettissimi alla integrazione e rimodulazione delle sottocommissioni
onde  consentire  il  tempestivo  svolgimento  delle  prove,  che  la
comunicazione  di  avvio  del  procedimento  possa  essere   esclusa,
ricorrendo le particolari esigenze di celerita'  di  cui  all'art.  7
della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Ritenuta la necessita' di nominare, per le Corti di appello per  le
quali non sono  pervenute  designazioni  da  parte  delle  competenti
Universita', i professori e ricercatori universitari componenti delle
sottocommissioni di esame  scegliendoli  secondo  il  criterio  delle
materie oggetto di insegnamento e, in secondo  luogo,  applicando  il
criterio della turnazione, alla luce delle  pregresse  partecipazioni
e, a parita', della minore eta' anagrafica; 
  Considerata, inoltre,  la  necessita'  di  fornire  le  indicazioni
relative alla data di inizio delle prove, alle modalita' di sorteggio
per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicita'  delle  sedute
di esame, all'accesso e alla permanenza nelle  sedi  di  esame,  alle
prescrizioni imposte ai  fini  della  prevenzione  e  protezione  dal
rischio  del  contagio  da  COVID-19,  nonche'  alle   modalita'   di
comunicazione della rinuncia alla domanda di ammissione  all'esame  e
alle modalita' di comunicazione delle materie  scelte  dal  candidato
per la prima e la seconda prova orale, ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del decreto-legge n. 31 del 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Data di inizio delle prove 
 
  1.  Lo  svolgimento  della  prima  prova  orale  per   l'esame   di
abilitazione all'esercizio  della  professione  di  avvocato  per  la
sessione 2020 ha inizio a decorrere dal 20 maggio 2021.