IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40
relativi  alle   attribuzioni   e   all'ordinamento   del   Ministero
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare; 
  Vista la legge 17 luglio 2006,  n.  233,  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,
recante  disposizioni  urgenti   in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle  disposizioni
in  materia  di  funzioni  e  organizzazione  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri»; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,  recante  disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138; 
  Vista la direttiva 92/43/CEE del  Consiglio  del  21  maggio  1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento  recante  attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione  degli  habitat
naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna
selvatiche»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione
dei siti Natura 2000», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del
24 settembre 2002; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000.
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative  a  Zone  speciali  di  conservazione  (ZSC)  e  a  Zone  di
protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  21
gennaio 2021, che adotta il tredicesimo elenco aggiornato dei siti di
importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (UE)
2021/159; 
  Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati  Natura  2000,
trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, Direzione generale per la protezione  della  natura  e  del
mare,  con  lettera  prot.  105368  del   15   dicembre   2020   alla
rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione  europea,  per  il
successivo  inoltro  alla  Commissione  europea,  Direzione  generale
ambiente; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio  2011
«La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una
strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»; 
  Vista la  nota  della  Commissione  europea  del  14  maggio  2012,
relativa alla designazione  delle  Zone  speciali  di  conservazione,
trasmessa  dalla  Direzione  generale  ambiente  con  lettera   prot.
ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012; 
  Vista la nota della  Commissione  europea  del  23  novembre  2012,
relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti
Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con  lettera
prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 del 8 marzo 2013; 
  Vista la Strategia nazionale per la biodiversita', predisposta  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai
sensi  dell'art.  6  della  Convenzione  sulla  diversita'  biologica
adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e  ratificata  dall'Italia
con la legge 14 febbraio 1994, n.  124,  sulla  quale  la  Conferenza
Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22  gennaio
2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile
dei  prodotti  fitosanitari,  ai  sensi  dell'art.  6   del   decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 150; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro della salute,  del  10  marzo
2015, con il quale, in  attuazione  del  paragrafo  A.5.1  del  sopra
citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee  guida
di indirizzo per  la  tutela  dell'ambiente  acquatico  e  dell'acqua
potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari  e  dei
relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»; 
  Visto il decreto del dirigente generale n.  1137  del  17  dicembre
2019  del  Dipartimento   regionale   dell'ambiente   della   Regione
Siciliana, con il quale sono  stati  approvati  gli  obiettivi  e  le
misure  di  conservazione  per  il  sito  di  importanza  comunitaria
ITA040009 Monte San Calogero (Sciacca); 
  Visto il decreto dell'assessore  per  il  territorio  e  l'ambiente
della Regione Siciliana del 26 luglio 2000 che istituisce la  riserva
naturale Monte San Calogero (Kronio), ricadente  nel  territorio  del
comune di Sciacca e approva il regolamento recante le modalita' d'uso
ed i divieti vigenti  nella  riserva  naturale  orientata  Monte  San
Calogero (Kronio); 
  Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2,  comma
4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007 si  applicano  a  tutte  le
Zone speciali di conservazione; 
  Considerato  che,  ferme  restando  le  misure   di   conservazione
individuate  con  il  sopra  citato  atto,   dette   misure   possono
all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei  mesi  dalla
data del presente decreto, con altri piani di sviluppo  e  specifiche
misure regolamentari, amministrative o contrattuali; 
  Considerato  che  sulla  base  del  monitoraggio  dello  stato   di
conservazione delle specie e degli habitat di  interesse  comunitario
potranno essere definite integrazioni  o  modifiche  alle  misure  di
conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma  1,  del
citato  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007; 
  Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 357 del  1997,  alla  designazione
quale  «Zona  speciale  di  conservazione»  del  sito  di  importanza
comunitaria ITA040009 Monte  San  Calogero  (Sciacca)  della  regione
biogeografica mediterranea insistente nel  territorio  della  Regione
Sicilia; 
  Vista  l'intesa  sul  presente  decreto  espressa   dalla   Regione
Siciliana con deliberazione della giunta  regionale  del  29  gennaio
2021, n. 49; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Designazione delle ZSC 
 
  1. E' designato quale Zona speciale di  conservazione  (ZSC)  della
regione biogeografica mediterranea il  sito,  di  tipo  B,  ITA040009
Monte San Calogero (Sciacca), con un'estensione pari  a  127  ettari,
insistente nel territorio della Regione Siciliana, gia' proposto alla
Commissione europea quale Sito di  importanza  comunitaria  (SIC)  ai
sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE. 
  2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e  delle  specie  di
fauna e flora selvatica per la quale la ZSC di  cui  al  comma  1  e'
designata, sono quelle comunicati alla Commissione  europea,  secondo
il  formulario  standard  dalla  stessa  predisposto,   relativamente
all'omonimo SIC con lettera prot. 105368 del 15 dicembre  2020.  Tale
documentazione  e'  pubblicata,  a  seguito   dell'approvazione   del
presente decreto, nel sito internet del Ministero  della  transizione
ecologica, www.minambiente.it nell'apposita sezione relativa alle ZSC
designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel  rispetto  delle
procedure europee e sono riportate in detta sezione.