IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.  12,  e,  in  particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo  modificato  dal  predetto
decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2,  comma  1,
n. 12), 51-bis, 51-ter e  51-quater,  concernenti  l'istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica  e  di
alta  formazione  artistica  musicale  e   coreutica»,   nonche'   la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020, con il
quale  il  prof.  Gaetano  Manfredi  e'   stato   nominato   Ministro
dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e  in  particolare  l'art.
11, commi 1 e 2; 
  Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio  1997,  n.  127  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 e in particolare  l'art.  6,
commi 6 e 7; 
  Visto l'art.  1-ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
  Visto il regolamento di cui  al  decreto  ministeriale  22  ottobre
2004, n. 270; 
  Visti gli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica
27 gennaio 1998, n. 25; 
  Visti  i  decreti  ministeriali  4  ottobre  2000,  concernenti  la
rideterminazione      e       l'aggiornamento       dei       settori
scientifico-disciplinari   e   la    definizione    delle    relative
declaratorie, e il successivo decreto ministeriale 18 marzo 2005; 
  Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 di determinazione delle
classi  delle  lauree  magistrali   universitarie,   pubblicato   nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  157  del  9  luglio
2007, che  definisce,  fra  le  altre,  la  classe  LM-53  Scienza  e
ingegneria dei materiali; 
  Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i comunicati
di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre  2003  e  di
Bergen del 20 maggio 2005, relativi  all'armonizzazione  dei  sistemi
dell'istruzione superiore dei paesi dell'area europea; 
  Preso atto, in particolare,  di  quanto  il  comunicato  di  Bergen
prevede circa gli schemi di riferimento  per  i  titoli  e  circa  la
specificazione degli obiettivi didattici in termini di  risultati  di
apprendimento attesi; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  aprile  2004,  prot.  9/2004,
relativo all'anagrafe degli  studenti  e  al  diploma  supplement,  e
successive modificazioni; 
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale  (CUN),  reso
nella seduta del 5 dicembre 2018; 
  Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari
(CNSU), reso nella seduta del 13 marzo 2019; 
  Visti i chiarimenti forniti dal CUN sulla modifica della classe  LM
53 con il parere espresso nell'adunanza del 25 settembre 2019; 
  Visto il parere dell'Ordine degli ingegneri espresso con nota prot.
U/6749/2019 del 4 ottobre 2019; 
  Vista la raccomandazione deliberata dal CUN in data 28 ottobre 2020
sulla modifica della classe LM 53, anche in relazione alla istituenda
nuova classe di laurea magistrale in «Scienze dei materiali»; 
  Visto il decreto ministeriale  9  febbraio  2021  (prot.  n.  146),
recante la definizione delle classi del corso di laurea  in  «Scienza
dei materiali» e dei corsi  di  laurea  magistrale  in  «Scienze  dei
materiali» e in «Data Science»; 
  Ritenuto necessario  procedere  alla  modifica  del  citato decreto
ministeriale 16  marzo  2007  per  quanto  riguarda  il   cambio   di
denominazione  della  classe  di  laurea  magistrale  in  Scienze   e
Ingegneria dei materiali e la sostituzione del preesistente  allegato
al suddetto decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  presente  decreto  definisce,  ai  sensi  dell'art.  4  del
regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004,  n.  270,
la  classe  del  corso  di  laurea  magistrale  in  «Ingegneria   dei
materiali», a modifica della classe LM 53 «Scienze e  ingegneria  dei
materiali» definita dal decreto 16 marzo 2007 relativo alle classi di
laurea  magistrale  universitarie.  L'allegato  al  presente  decreto
sopprime e sostituisce a tutti gli effetti quello della classe LM  53
allegato al predetto decreto 16 marzo 2007. 
  2. Le universita', nell'osservanza dell'art. 9 del d.m. n. 270  del
2004, come modificato dall'art. 17, comma 3, lettera a), del  decreto
legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, possono procedere all'istituzione
dei corsi di  laurea  magistrale  afferenti  alla  classe  di  laurea
magistrale allegata al presente decreto. Non possono essere istituiti
due diversi corsi di studio afferenti alla medesima classe di  laurea
magistrale qualora le attivita' formative dei rispettivi  ordinamenti
didattici non si differenzino per almeno 30 CFU. 
  3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono
essere proposti corsi nella classe di laurea magistrale LM 53 con  la
denominazione in «Scienza e Ingegneria dei materiali». 
  4. Entro un biennio dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,
gli  Atenei  provvedono  a  modificare   i   corsi   attivati   nella
preesistente classe di laurea magistrale LM 53 o adottando  l'attuale
classe LM 53 «Ingegneria dei materiali» allegata al presente  decreto
o optando per l'attivazione dei nuovi corsi della  classe  magistrale
in «Scienza dei materiali». 
  5. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti
didattici dei corsi di studio di cui al  comma  1,  sono  redatti  in
conformita' alle disposizioni di cui all'art. 11 del  regolamento  di
cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004 e del presente decreto. 
  6. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui  al  comma  2  e'
subordinata al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27
gennaio 2012, n. 19, e dai relativi decreti attuativi.