IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi e' stato nominato Ministro dell'universita' e della ricerca; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l'art. 11, commi 1 e 2; Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 e in particolare l'art. 6, commi 6 e 7; Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Visti gli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; Visti i decreti ministeriali 4 ottobre 2000, concernenti la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, e il successivo decreto ministeriale 18 marzo 2005; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 di determinazione delle classi delle lauree magistrali universitarie, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, che definisce, fra le altre, la classe LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali; Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi dell'istruzione superiore dei paesi dell'area europea; Preso atto, in particolare, di quanto il comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004, relativo all'anagrafe degli studenti e al diploma supplement, e successive modificazioni; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nella seduta del 5 dicembre 2018; Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), reso nella seduta del 13 marzo 2019; Visti i chiarimenti forniti dal CUN sulla modifica della classe LM 53 con il parere espresso nell'adunanza del 25 settembre 2019; Visto il parere dell'Ordine degli ingegneri espresso con nota prot. U/6749/2019 del 4 ottobre 2019; Vista la raccomandazione deliberata dal CUN in data 28 ottobre 2020 sulla modifica della classe LM 53, anche in relazione alla istituenda nuova classe di laurea magistrale in «Scienze dei materiali»; Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2021 (prot. n. 146), recante la definizione delle classi del corso di laurea in «Scienza dei materiali» e dei corsi di laurea magistrale in «Scienze dei materiali» e in «Data Science»; Ritenuto necessario procedere alla modifica del citato decreto ministeriale 16 marzo 2007 per quanto riguarda il cambio di denominazione della classe di laurea magistrale in Scienze e Ingegneria dei materiali e la sostituzione del preesistente allegato al suddetto decreto; Decreta: Art. 1 1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, la classe del corso di laurea magistrale in «Ingegneria dei materiali», a modifica della classe LM 53 «Scienze e ingegneria dei materiali» definita dal decreto 16 marzo 2007 relativo alle classi di laurea magistrale universitarie. L'allegato al presente decreto sopprime e sostituisce a tutti gli effetti quello della classe LM 53 allegato al predetto decreto 16 marzo 2007. 2. Le universita', nell'osservanza dell'art. 9 del d.m. n. 270 del 2004, come modificato dall'art. 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, possono procedere all'istituzione dei corsi di laurea magistrale afferenti alla classe di laurea magistrale allegata al presente decreto. Non possono essere istituiti due diversi corsi di studio afferenti alla medesima classe di laurea magistrale qualora le attivita' formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 30 CFU. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere proposti corsi nella classe di laurea magistrale LM 53 con la denominazione in «Scienza e Ingegneria dei materiali». 4. Entro un biennio dall'entrata in vigore del presente decreto, gli Atenei provvedono a modificare i corsi attivati nella preesistente classe di laurea magistrale LM 53 o adottando l'attuale classe LM 53 «Ingegneria dei materiali» allegata al presente decreto o optando per l'attivazione dei nuovi corsi della classe magistrale in «Scienza dei materiali». 5. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 11 del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004 e del presente decreto. 6. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui al comma 2 e' subordinata al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, e dai relativi decreti attuativi.