IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale,  n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Vista la determina n.  390/2021  del  6  aprile  2021,  concernente
«Modifica della Nota AIFA 39 di cui alla determina AIFA n. 458/2020»,
il cui integrale e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2021; 
  Considerato  che  occorre  rettificare  l'allegato  alla  determina
suddetta; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Rettifica dell'allegato della determina n. 390/2021 del 6 aprile 2021 
 
  E' rettificato, nei termini che seguono, l'allegato alla  determina
n. 390/2021 del 6 aprile 2021, concernente «Modifica della nota  AIFA
39 di cui alla determina AIFA n. 458/2020», il cui integrale e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  87  del  12
aprile 2021: 
  Dove e' scritto: 
    Eta' di transizione 
    b) tutti gli altri soggetti  con  GHD  devono  essere  rivalutati
(re-testing) dopo almeno un mese dalla  sospensione  del  trattamento
sostitutivo con rGH e la terapia puo' essere proseguita se: 
      1) deficit di GH  confermato  con  GH<6  µ/L  dopo  ipoglicemia
insulinica (ITT) 
      2) deficit di GH confermato con GH<19 µ/L dopo GHRH+arginina. 
  Leggasi: 
    Eta' di transizione 
    b) tutti gli altri soggetti  con  GHD  devono  essere  rivalutati
(re-testing) dopo almeno un mese dalla  sospensione  del  trattamento
sostitutivo con rGH e la terapia puo' essere proseguita se: 
      1) deficit di GH confermato  con  GH<6  µg/L  dopo  ipoglicemia
insulinica (ITT) 
      2) deficit di GH confermato con GH<19 µg/L dopo GHRH+arginina.