IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25 e 27; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e'  stato  prorogato  fino  al  31
gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del  13  gennaio
2021 che ha prorogato il citato stato di emergenza fino al 30  aprile
2021; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che
ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino  al  31
luglio 2021, nonche' il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,  recante
«Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche  e
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della  diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo  2020,  n.  645  e  n.  646
dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020,
n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  652  del  19
marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25  marzo  2020,  n.
656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile
2020, n. 660 del 5 aprile 2020, n. 663 e n. 664 del 18 aprile 2020  e
numeri: 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020,
n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680  dell'11
giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n.
690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4  agosto  2020,  n.  692  dell'11
agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n.
702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n.  706  del  7
ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020,
n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n.  714  del
20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre
2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre  2020  e  n.
719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726  del  17
dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733  del  31  dicembre
2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737
del 2 febbraio 2021, n. 738 del  9  febbraio  2021,  n.  739  dell'11
febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741  del  16  febbraio
2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021, n.
751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo  2021  e  n.  768  del  14
aprile 2021 recanti:  «Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione
civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili»; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 con
la  quale,  tra  l'altro,  il  Ministero  della   salute   e'   stato
autorizzato, in deroga alle disposizioni di  cui  all'art.  7,  commi
5-bis e 6-bis, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modifiche, a  conferire  incarichi  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, della durata massima di novanta giorni,  a  settantasei
medici, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto
1999,  n.  368,  e  successive   modifiche,   e   alle   disposizioni
dell'Accordo  collettivo  nazionale  23  marzo  2005   e   successive
modifiche, a quattro psicologi,  a  trenta  infermieri  e  a  quattro
mediatori culturali; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 414 del 7 febbraio 2020, di individuazione del soggetto  attuatore
per il Ministero della salute e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 637 del 21  febbraio  2020  con  la  quale  il  predetto  soggetto
attuatore del Ministero della salute e' stato autorizzato a prorogare
i  contratti  gia'  autorizzati  ai  sensi  dell'art.  1,  comma   2,
dell'ordinanza del Ministero della salute del 25  gennaio  2020  e  a
conferire  ulteriori  incarichi  di   collaborazione   coordinata   e
continuativa, a personale medico, nel numero massimo di settantasette
unita', della durata non superiore al termine di vigenza dello  stato
di emergenza, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo  17
agosto 1999, n. 368, all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo  nazionale
23 marzo 2005; 
  Vista  l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, n. 643 del 1° marzo 2020,  con  la  quale,  tra  l'altro,  il
soggetto attuatore di cui citato decreto del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile rep. n. 414 del  7  febbraio  2020  e'  stato
autorizzato a conferire fino a  cinque  incarichi  di  collaborazione
coordinata e continuativa, della durata non superiore al  termine  di
vigenza dello stato di emergenza, in deroga all'art. 7, commi  5-bis,
6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista  l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, n. 645 dell'8 marzo 2020 ed, in particolare: l'art. 1, con il
quale il soggetto attuatore di cui al citato  decreto  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020,
e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei poteri di cui
all'art. 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  e'  stato
autorizzato ad affidare in  outsourcing,  per  il  potenziamento  del
Servizio 1500 - numero di pubblica utilita',  relativo  all'infezione
da nuovo coronavirus COVID-2019, un servizio  di  contact  center  di
primo livello composto da un massimo di duecento  postazioni,  attivo
tutti i giorni, 24 ore su 24, per un periodo di due mesi;  l'art.  2,
con il quale il citato soggetto  attuatore  e'  stato  autorizzato  a
conferire  ulteriori  incarichi  di   collaborazione   coordinata   e
continuativa, a personale medico, nel  numero  massimo  di  trentotto
unita', della durata non superiore al termine di vigenza dello  stato
di emergenza, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo  17
agosto 1999, n. 368, all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo  nazionale
23 marzo 2005; 
  Vista  l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, n. 672 del 12 maggio 2020, con la quale  il  citato  soggetto
attuatore  e'  stato  autorizzato  a   prorogare   l'affidamento   in
outsourcing del servizio di contact center di primo  livello  per  il
potenziamento  del  Servizio  1500  di  cui  all'art.  1,  comma   1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
645 dell'8 marzo 2020 fino al termine dello stato di emergenza; 
  Vista  l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, n. 736 del 30 gennaio 2021, con la  quale,  tra  l'altro,  il
Ministero della salute e' stato autorizzato ad avvalersi, fino al  30
aprile 2021, mediante il  soggetto  attuatore  gia'  individuato  con
decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 414  del
7 febbraio  2020,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  degli
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa gia'  prorogati
al 31 gennaio 2021 dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 716  del  26  novembre  2020,
alle medesime condizioni ivi indicate, e il citato soggetto attuatore
e' stato autorizzato a prorogare, sempre  fino  al  30  aprile  2021,
l'affidamento in outsourcing del servizio di contact center di  primo
livello per il potenziamento del Servizio 1500  di  cui  all'art.  1,
comma 1, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 645 dell'8 marzo 2020; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  assicurare  la   continuita'   delle
attivita' degli uffici del Ministero  della  salute,  conseguenti  al
rischio sanitario connesso all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2
e, in particolare, anche riferiti al  potenziamento  dei  sistemi  di
controllo sanitario centrali e periferici; 
  Tenuto conto che nella contabilita' speciale intestata al  soggetto
attuatore del Ministero della salute di cui  all'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020,
risultano disponibili risorse economiche non spese; 
  Considerato  che  per  la  copertura  degli  oneri  derivanti   dal
mantenimento dei livelli di controllo sanitario  e  di  attivita'  di
profilassi nazionale e internazionale attivati,  il  Ministero  della
salute ha comunicato la disponibilita'  ad  integrare  la  richiamata
contabilita' speciale con le risorse proprie gia' stanziate,  per  il
2021, sul capitolo 4393 del Centro nazionale per la prevenzione e  il
controllo delle malattie (CCM); 
  Considerato che la specificita' della  situazione  emergenziale  ha
visto  il  coinvolgimento  diretto  del  Ministero  della  salute  e,
conseguentemente, l'impegno  effettivo  del  personale  del  predetto
Dicastero nelle attivita'  connesse  all'emergenza,  con  conseguente
necessita' che al personale  non  dirigenziale  del  Ministero  della
salute  vengano  corrisposti  compensi  per  prestazioni  di   lavoro
straordinario effettivamente reso nel limite massimo di cinquanta ore
mensili, oltre i limiti di spesa  previsti  dalla  vigente  normativa
anche contrattuale; 
  Vista la nota del Ministero della  salute  prot.  n.  3053  del  26
aprile 2021; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
         Disposizioni per garantire la continuita' operativa 
               degli Uffici del Ministero della salute 
 
  1. Il Ministero della salute e' autorizzato ad avvalersi,  fino  al
31 luglio  2021,  mediante  il  soggetto  attuatore  individuato  con
decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 414 del
7 febbraio  2020,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  degli
incarichi  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa   di   cui
all'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio  2020  e  alle
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.  637
del 21 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo, n. 645 dell'8 marzo  2020,
n. 716 del 26 novembre 2020 e n. 736 del 30 gennaio 2021, nel  limite
massimo di cento medici,  uno  psicologo,  tre  infermieri  e  cinque
giornalisti con oneri quantificati in euro 2.068.079,67. 
  2. Il personale medico  di  cui  al  comma  1  continua  ad  essere
autorizzato  in  via  straordinaria  anche  allo  svolgimento   delle
funzioni proprie del medico di  porto  ed  aeroporto  in  materia  di
profilassi internazionale, di cui all'art. 2, comma 2  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637/2020. 
  3.  Il  soggetto  attuatore  di  cui  al  comma  1  e',   altresi',
autorizzato a prorogare, fino al  31  luglio  2021  l'affidamento  in
outsourcing del servizio di contact center di I livello  attivato  ai
sensi dell'art. 1 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 645 dell'8 marzo 2020 per il  potenziamento  del
Servizio 1500 - numero di pubblica utilita', prorogato al  30  aprile
2021 dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Capo  del  Dipartimento
della protezione civile  n.  736  del  30  gennaio  2021,  con  oneri
quantificati in euro 1.770.000,00. 
  4. Dal 1° maggio 2021 e fino al 31 luglio 2021, il Ministero  della
salute e' autorizzato, anche oltre i limiti delle  risorse  assegnate
nell'anno 2021, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di durata massima dell'orario di lavoro,  a  corrispondere
al  proprio  personale  non   dirigenziale   direttamente   impegnato
nell'emergenza epidemiologica da COVID-19, compensi  per  prestazioni
di lavoro straordinario effettivamente reso in presenza sul luogo  di
lavoro, nel limite  massimo  di  cinquanta  ore  mensili  pro-capite,
esclusivamente nei confronti dei dipendenti effettivamente  impiegati
in attivita' direttamente connesse  alla  gestione  della  situazione
emergenziale, oltre i limiti quantitativi e di spesa  previsti  dalla
normativa anche contrattuale vigente in materia, nel  limite  massimo
di spesa di euro 200.000,00 a carico delle risorse indicate al  comma
5. 
  5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1,  3  e
4, quantificati complessivamente in euro 4.038.079,67 si  provvede  a
valere sulla contabilita' speciale di cui all'ordinanza del Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio  2020.  A
tal fine il Ministero della salute e' autorizzato a trasferire  sulla
predetta contabilita' speciale le risorse pari ad  euro  3.389.419,72
allocate sul capitolo 4393 del Centro nazionale per la prevenzione  e
il controllo delle malattie (CCM). 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 aprile 2021 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio