IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19», e,  in  particolare  l'art.  21,  che  ha
prorogato le disposizioni sui c.d. «Covid hotel»  previsti  dall'art.
1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34  convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1,  ai
sensi del  quale:  «Fatto  salvo  quanto  diversamente  disposto  dal
presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021,  si  applicano  le
misure di cui al provvedimento adottato in  data  2  marzo  2021,  in
attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge  22  maggio  2020,  n.
35»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 29 aprile 2021, n. 102; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile  2021  con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Ritenuto necessario e urgente, in  considerazione  del  persistente
quadro   epidemiologico   internazionale,   prorogare,   nelle   more
dell'adozione di un successivo decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,   del   richiamato
decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19,  cosi'  come  richiamato  dal
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, le misure urgenti  disposte  con
la  citata  ordinanza  29  aprile  2021,  relative  agli  spostamenti
dall'India, Bangladesh e Sri Lanka, nei termini di cui alla  presente
ordinanza; 
  Sentito il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
 
                              E m a n a 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus  Sars-Cov-2,
fermo  restando  quanto  previsto  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le  misure  di  cui  all'art.  1
dell'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile  2021,  citata  in
premessa, relative agli  spostamenti  dall'India,  Bangladesh  e  Sri
Lanka, sono reiterate fino al 30 maggio 2021. 
  2. Fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  1,  commi  1  e  4,
dell'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021, l'ingresso e
il transito nel territorio nazionale sono,  altresi',  consentiti  ai
cittadini italiani iscritti  all'Anagrafe  degli  italiani  residenti
all'estero (A.I.R.E.), a condizione che non  manifestino  sintomi  da
COVID-19, per  i  quali  trova  applicazione  la  disciplina  di  cui
all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza  del  Ministro  della  salute  29
aprile 2021. 
  3. L'ingresso e il transito nel territorio  nazionale  e'  comunque
consentito per ragioni umanitarie o  sanitarie  non  differibili  nei
termini e alle condizioni di cui all'art. 1, comma 3,  dell'ordinanza
del  Ministro  della  salute  29  aprile   2021,   secondo   espressa
autorizzazione del Ministero della salute.