IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile  2021  con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1,  ai
sensi del  quale:  «Fatto  salvo  quanto  diversamente  disposto  dal
presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021,  si  applicano  le
misure di cui al provvedimento adottato in  data  2  marzo  2021,  in
attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge  22  maggio  2020,  n.
35»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19»",   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 8 settembre 2020, con il
quale e' stata istituita la Commissione per l'assistenza sanitaria  e
sociosanitaria  della  popolazione  anziana,  con   il   compito   di
coordinare l'attivita'  del  Ministero  in  relazione  all'assistenza
della   citata   popolazione,   in   particolare   con    riferimento
all'assistenza domiciliare; 
  Visto il rapporto n. 43/2020 dell'Istituto  superiore  di  sanita',
recante «Indicazioni ad interim per  un  appropriato  sostegno  della
salute mentale nei minori di  eta'  durante  la  pandemia  COVID-19»,
versione del 31 maggio 2020; 
  Visto il rapporto n.  4/2020  Rev.  2  dell'Istituto  superiore  di
sanita', recante «Indicazioni ad interim  per  la  prevenzione  e  il
controllo dell'infezione  da  SARS-CoV-2  in  strutture  residenziali
socio-sanitarie e socio-assistenziali», versione del 24 agosto 2020; 
  Visto il rapporto n.  8/2020  Rev.  2  dell'Istituto  superiore  di
sanita', recante «Indicazioni ad interim per un appropriato  sostegno
delle  persone  nello   spettro   autistico   e/o   con   disabilita'
intellettiva nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2», versione
del 28 ottobre 2020; 
  Vista la circolare della Direzione  generale  della  programmazione
sanitaria e della Direzione  generale  della  prevenzione  sanitaria,
prot. n. 24969  del  30  novembre  2020,  recante  «Disposizioni  per
l'accesso     dei     visitatori     a     strutture     residenziali
socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice e  indicazioni  per  i
nuovi ingressi nell'evenienza di assistiti positivi nella struttura»; 
  Considerato che nella citata circolare  del  30  novembre  2020  e'
espressamente  previsto  che:  «Poiche'  l'isolamento  sociale  e  la
solitudine rappresentano motivo di sofferenza e importanti fattori di
rischio nella popolazione anziana per la sopravvivenza, lo  stato  di
salute fisica e mentale, in  particolare  per  depressione,  ansia  e
decadimento cognitivo/demenza, come documentato da ampia  letteratura
scientifica, debbono essere assicurate le visite dei  parenti  e  dei
volontari per evitare le conseguenze di un troppo  severo  isolamento
sulla salute degli ospiti delle residenze. Le  visite  devono  essere
effettuate in sicurezza tramite adeguati dispositivi di protezione  e
adeguate condizioni ambientali»; 
  Vista la circolare della Direzione  generale  della  programmazione
sanitaria e della Direzione  generale  della  prevenzione  sanitaria,
prot. n.  25420  del  4  dicembre  2020,  recante  «Disposizione  per
l'accesso dei visitatori a strutture  residenziali  per  persone  con
disturbi mentali e per persone con disabilita' fisiche,  psichiche  e
sensoriali»; 
  Considerato che nella citata  circolare  del  4  dicembre  2020  e'
espressamente previsto che: «Tenuto  conto  che  il  perdurare  delle
condizioni di isolamento sociale e di solitudine  rappresenta  motivo
di crescente sofferenza e fattore di rischio per il  benessere  degli
ospiti, e' necessario assicurare un regime di contatti e/o di  visite
fra gli ospiti e le persone a loro care, occasioni  di  uscite  fuori
dalla residenza, nel rispetto delle misure di sicurezza tenuto  conto
del contesto epidemiologico dell'area geografica di riferimento»; 
  Visto il rapporto n. 62/2020 dell'Istituto  superiore  di  sanita',
recante  «Indicazioni  per  la  prevenzione  e  il  controllo   delle
infezioni  da  SARS-CoV-2  negli  hospice  e  nelle  cure  palliative
domiciliari», versione del 21 aprile 2021; 
  Viste le  «Raccomandazioni  ad  interim  sui  gruppi  target  della
vaccinazione  anti-SARS-CoV-2/Covid  19»  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale del 24 marzo 2021; 
  Visto l'art. 9 del menzionato decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52
che introduce lo strumento delle «certificazioni verdi COVID-19»; 
  Visto il regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE,
e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante  il  «Codice
in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 17-bis,  recante
disposizioni  sul  trattamento  dei  dati  personali   nel   contesto
emergenziale; 
  Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di
un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  ai
sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25  marzo  2020,
n. 19, cosi' come richiamato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
in coerenza con l'attuale quadro epidemiologico, ulteriori misure  di
prevenzione  per   la   gestione   delle   visite   nelle   strutture
socio-sanitarie, socio-assistenziali e hospice; 
 
                              E m a n a 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'accesso di familiari e visitatori a strutture di ospitalita' e
lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture
riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e
comunque in tutte  le  strutture  residenziali  di  cui  al  capo  IV
«Assistenza sociosanitaria» e di cui all'art.  44  «Riabilitazione  e
lungodegenza post-acuzie» del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'art. 1,  comma  7,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)  e  le  strutture  residenziali
socio-assistenziali, e' consentito nel rispetto del documento recante
"«Modalita' di  accesso/uscita  di  ospiti  e  visitatori  presso  le
strutture residenziali  della  rete  territoriale»",  adottato  dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome, come integrato  e
validato dal  Comitato  tecnico-scientifico,  che  costituisce  parte
integrante della presente ordinanza. 
  2. Il direttore sanitario o l'autorita'  sanitaria  competente,  in
relazione  allo  specifico  contesto  epidemiologico,  puo'  adottare
misure  precauzionali  piu'  restrittive   necessarie   a   prevenire
possibili trasmissioni di infezione. 
  3. Nel rispetto del documento di cui al comma 1, le  certificazioni
verdi COVID-19 di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52,  sono  esibite  dai  familiari  e  dai  visitatori,  al   momento
dell'accesso alle strutture di cui  al  comma  1,  esclusivamente  ai
soggetti incaricati delle verifiche, per le finalita' della  presente
ordinanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di  protezione
dei  dati  personali;  e'  esclusa  la  possibilita'   di   raccolta,
conservazione e successivo trattamento dei dati relativi alla  salute
contenuti nelle medesime certificazioni.