IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito  con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che  ha  istituito  il
Ministero dell'istruzione e il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, con conseguente soppressione del Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato  dal  predetto
decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli  2,  comma
1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica  e  di
alta  formazione  artistica  musicale  e   coreutica»,   nonche'   la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto l'art.  1-ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in
particolare: 
    comma 1:  «le  Universita'  (...)  adottano  programmi  triennali
coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  sentiti
la Conferenza dei rettori delle universita'  italiane,  il  Consiglio
universitario nazionale  e  il  Consiglio  nazionale  degli  studenti
universitari (...)»; 
    comma 2: «i programmi delle universita' di cui al comma  1  (...)
sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri
individuati dal Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, avvalendosi dell'(ANVUR), sentita la Conferenza dei  rettori
delle universita' italiane (...). Dei programmi delle universita'  si
tiene  conto  nella  ripartizione  del  fondo  per  il  finanziamento
ordinario delle universita'»; 
  Vista la legge del  9  maggio  1989,  n.  168,  la  quale  prevede,
all'art. 1, comma 2, che il Ministro «da' attuazione all'indirizzo  e
al coordinamento nei confronti delle universita' (...)  nel  rispetto
dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione»,
e che, pertanto, la valutazione dei programmi  di  cui  trattasi  non
puo' che essere effettuata ex post, mediante  il  monitoraggio  e  la
valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  gennaio  1998,
n. 25, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo
sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai
comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20,  comma  8,
lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in  particolare
l'art. 2, comma 5, concernente l'istituzione  e  la  soppressione  di
universita'; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270  (regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei),  e  in
particolare l'art. 9, comma 1, ai sensi del quale «i corsi di  studio
(...) sono istituiti nel rispetto (...)  delle  disposizioni  vigenti
sulla programmazione del sistema universitario»; 
  Visto l'art. 2 (misure per la qualita' del  sistema  universitario)
del  decreto-legge  10  novembre  2008,  n.  180,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
  Visto  il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  come
modificato dal  decreto  legislativo  del  25  maggio  2017,  n.  74,
relativo alla programmazione e  alla  valutazione  della  performance
amministrativa anche delle istituzioni universitarie; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n. 76  (regolamento  concernente  la  struttura  e  il  funzionamento
dell'ANVUR), e in particolare l'art. 2, comma 4, il quale dispone che
l'ANVUR «svolge, altresi', i compiti di cui (...) all'art. 1-ter  del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 1,
comma 4, il quale prevede  che  «il  Ministero,  nel  rispetto  della
liberta' di insegnamento e dell'autonomia delle  universita',  indica
obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le  sue  componenti
e,  tramite  l'Agenzia   nazionale   di   valutazione   del   sistema
universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di  sua  competenza,
ne verifica  e  valuta  i  risultati  secondo  criteri  di  qualita',
trasparenza e promozione del merito (...)»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  27  gennaio  2012,  n.  19,  e  in
particolare gli articoli 6 e 10, i quali prevedono  che  con  decreto
del Ministro siano adottati e rivisti ogni  triennio  gli  indicatori
per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi e  delle  sedi  e
per la valutazione periodica  dell'efficienza,  della  sostenibilita'
economico-finanziaria delle  attivita'  e  dei  risultati  conseguiti
dalle  singole  universita'  nell'ambito  della  didattica  e   della
ricerca,  delle  universita'  statali  e   non   statali   legalmente
riconosciute,  ivi  comprese  le  universita'  telematiche,  proposti
dall'ANVUR,  sulla  base  «delle  linee  generali  d'indirizzo  della
programmazione delle Universita'»; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e in particolare
l'art. 10, «Programmazione finanziaria triennale del Ministero»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge del 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare
l'art.  60,  concernente   la   «semplificazione   del   sistema   di
finanziamento delle universita' e delle procedure di valutazione  del
sistema universitario»; 
  Visto il decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito  con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.  123,  e  in  particolare
l'art. 12 relativo al costo standard per studente, cui si  aggiungono
importi di  natura  perequativa  che  tengono  conto  dei  differenti
contesti economici, territoriali  e  infrastrutturali  in  cui  opera
l'universita'; 
  Visti  i  provvedimenti  legislativi  finalizzati  a  interventi  a
sostegno degli studenti, in particolare l'art. 1 del decreto-legge  9
maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11
luglio 2003, n.  170,  recante  «iniziative  per  il  sostegno  degli
studenti universitari e per favorirne  la  mobilita'»,  e  l'art.  1,
comma 290 - 293, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232  (legge  di
bilancio 2017), relativi ai Piani per l'orientamento e il tutorato; 
  Visti i principali documenti internazionali di indirizzo strategico
quali: 
    la dichiarazione ministeriale di Bologna del 1999 e i  successivi
impegni politici assunti per  la  costruzione  dello  Spazio  europeo
dell'alta formazione sino alla Conferenza ministeriale di Roma del 19
novembre 2020; 
    la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo,
al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico  e  sociale
europeo e al comitato delle regioni del 27 maggio 2020,  il  bilancio
europeo per il periodo 2021 - 2027 e i documenti  ufficiali  relativi
all'iniziativa «Next Generation EU»; 
    l'adozione in data 15 settembre 2015 da parte dell'organizzazione
delle Nazioni Unite dell'agenda 2030 per lo sviluppo, con particolare
riferimento agli obiettivi relativi all'istruzione, alla  parita'  di
genere,  a  ricerca  e  innovazione   e   alla   crescita   economica
sostenibile; 
    la partecipazione  italiana  al  progetto  «HEInnovate»  promosso
dalla Commissione europea e da OCSE; 
  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e  in  particolare
l'art. 238, comma 5, secondo cui «al fine di  promuovere  l'attivita'
di ricerca svolta dalle universita' e valorizzare il  contributo  del
sistema universitario alla competitivita' del Paese, il Fondo per  il
finanziamento ordinario delle universita' di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e'  incrementato,
per l'anno 2021, di 100 milioni di  euro  e,  a  decorrere  dall'anno
2022,  di  200  milioni   di   euro.   Con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentita la conferenza  dei  rettori
delle universita' italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno
precedente a quello di  riferimento,  sono  stabiliti  i  criteri  di
riparto tra le universita' delle risorse di cui al presente comma»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  6  agosto  2020  (prot.  n.  435),
relativo all'integrazione delle Linee  generali  di  indirizzo  della
programmazione delle universita' per il periodo 2019  -  2021,  e  in
particolare  l'art.  3,  secondo  cui  «con  successivo  decreto,  da
adottare entro il mese  di  gennaio  2021,  sono  definite  le  linee
generali d'indirizzo  della  programmazione  delle  universita'  (con
riferimento anche  al  Piano  lauree  scientifiche  e  ai  Piani  per
l'orientamento e il tutorato) e gli  indicatori  per  la  valutazione
periodica dei risultati per il triennio  2021-2023,  in  sostituzione
del decreto ministeriale n. 989/2019, nonche' i  criteri  di  riparto
delle risorse a tal fine destinate per gli anni 2021, 2022 e  2023  e
per gli interventi a favore degli studenti»; 
  Visto il decreto  ministeriale  11  agosto  2020  (prot.  n.  444),
«Integrazione delle Linee guida per  la  valutazione  della  qualita'
della ricerca (VQR) 2015 - 2019», e in particolare l'art. 1, comma 4,
secondo cui «nel decreto recante  Linee  generali  d'indirizzo  della
programmazione  delle  universita'  per  il  triennio  2021-2023   il
Ministero dell'universita' e  della  ricerca  fissa  sia  i  pesi  da
attribuire ai tre profili di qualita' di valutazione di cui  all'art.
2, comma 2, del decreto ministeriale 1110/2019,  sia  i  punteggi  da
attribuire alle categorie di giudizio di cui all'art. 5, comma 6, del
medesimo decreto, da utilizzare ai fini dell'assegnazione della quota
premiale del FFO e del contributo alle  Universita'  non  statali  ex
legge n. 243/1991. I profili della terza missione dei singoli  atenei
sono pesati con il numero dei prodotti della ricerca  conferiti  allo
scopo di tenere conto delle dimensioni degli atenei»; 
  Vista la convenzione in data 9 luglio  2020  per  l'affidamento  al
CINECA dei servizi informatici da svolgere in  favore,  fra  l'altro,
del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  secondo  quanto
previsto dall'art. 192 del codice dei contratti pubblici  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Acquisiti i pareri della Conferenza dei rettori  delle  universita'
italiane (CRUI) del 22 febbraio 2021; del Consiglio  nazionale  degli
studenti  universitari  (CNSU)  del  26  febbraio  2021  dell'Agenzia
nazionale per  la  valutazione  del  sistema  universitario  e  della
ricerca (ANVUR) del 25 febbraio  2021;  del  Consiglio  universitario
nazionale (CUN) del 25 febbraio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Programmazione 2021 - 2023 
 
  1.  Con  il  presente  decreto  sono  definite  le  linee  generali
d'indirizzo della programmazione triennale del sistema  universitario
per il triennio 2021-2023 e i relativi indicatori per la  valutazione
periodica dei risultati. 
  2. Le universita' statali e non  statali  legalmente  riconosciute,
ivi comprese le universita' telematiche, adottano  i  loro  programmi
triennali in coerenza con quanto previsto nel  presente  decreto.  Le
universita' statali, nell'ambito  della  loro  autonomia,  assicurano
altresi' l'integrazione del ciclo di gestione  della  performance  di
cui  al  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  con   la
programmazione triennale ai sensi del presente decreto. 
  3. La programmazione del sistema universitario di cui al comma 1 e'
finalizzata   all'innalzamento    della    qualita'    del    sistema
universitario, tenuto conto altresi' dell'impegno  delle  universita'
nel ridurre le disuguaglianze economiche, sociali  e  territoriali  e
dell'esigenza di ridurre i divari tra le sedi universitarie dovute ai
differenti fattori di contesto territoriale. Costituiscono  obiettivi
specifici della programmazione: 
    A. ampliare l'accesso alla formazione universitaria; 
    B. promuovere la ricerca  a  livello  globale  e  valorizzare  il
contributo alla competitivita' del paese; 
    C. innovare i  servizi  agli  studenti  per  la  riduzione  delle
disuguaglianze; 
    D. essere protagonisti di una dimensione internazionale; 
    E. investire sul futuro dei giovani ricercatori e  del  personale
delle universita'. 
  4.  Sono  destinati  al   conseguimento   degli   obiettivi   della
programmazione triennale il complesso delle risorse  per  il  sistema
universitario secondo la programmazione finanziaria di cui all'art. 2
e al relativo allegato  1.  Contribuiscono  al  raggiungimento  degli
specifici obiettivi di cui al comma 3, in particolare: 
    a. le risorse del fondo per la programmazione triennale,  secondo
quanto indicato all'art. 3 del presente decreto; 
    b. le risorse del fondo per il finanziamento ordinario  stanziate
dall'art. 238, comma 5, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  per
promuovere  l'attivita'  di  ricerca  svolta  dalle   universita'   e
valorizzare   il   contributo   del   sistema   universitario    alla
competitivita' del Paese, secondo quanto indicato  dall'art.  4,  del
presente decreto; 
    c. la quota premiale del fondo per il finanziamento  ordinario  e
del contributo di cui alla legge n. 243/1991, secondo quanto indicato
all'art. 6 del presente decreto; 
    d. il Fondo per  il  sostegno  dei  giovani  e  per  favorire  la
mobilita' degli studenti, il Piano lauree scientifiche e i Piani  per
l'orientamento e il tutorato, secondo quanto indicato dall'art. 7. 
  5. Il  conseguimento  degli  obiettivi  di  cui  al  comma  3,  con
riferimento alle risorse di cui al comma 4,  lettere  a.,  b.  e  c.,
viene valutato in relazione ai risultati conseguiti sulla base  degli
indicatori  riportati  nell'allegato  2  al  presente  decreto.   Con
riferimento alle risorse di cui al comma 4, lettera  d.,  i  relativi
indicatori sono definiti all'allegato 3. 
  6. I risultati conseguiti dagli atenei sulla base degli  indicatori
di cui presente decreto contribuiscono al giudizio di  accreditamento
periodico degli stessi. All'art. 8 e  al  relativo  allegato  4  sono
riportate le linee guida per l'accreditamento  iniziale  e  periodico
delle sedi e dei corsi di studio.