IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare: comma 1: «le Universita' (...) adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari (...)»; comma 2: «i programmi delle universita' di cui al comma 1 (...) sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avvalendosi dell'(ANVUR), sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (...). Dei programmi delle universita' si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle universita'»; Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1, comma 2, che il Ministro «da' attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle universita' (...) nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione», e che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non puo' che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare l'art. 2, comma 5, concernente l'istituzione e la soppressione di universita'; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), e in particolare l'art. 9, comma 1, ai sensi del quale «i corsi di studio (...) sono istituiti nel rispetto (...) delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario»; Visto l'art. 2 (misure per la qualita' del sistema universitario) del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 74, relativo alla programmazione e alla valutazione della performance amministrativa anche delle istituzioni universitarie; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 (regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR), e in particolare l'art. 2, comma 4, il quale dispone che l'ANVUR «svolge, altresi', i compiti di cui (...) all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 1, comma 4, il quale prevede che «il Ministero, nel rispetto della liberta' di insegnamento e dell'autonomia delle universita', indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualita', trasparenza e promozione del merito (...)»; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, e in particolare gli articoli 6 e 10, i quali prevedono che con decreto del Ministro siano adottati e rivisti ogni triennio gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi e per la valutazione periodica dell'efficienza, della sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita' e dei risultati conseguiti dalle singole universita' nell'ambito della didattica e della ricerca, delle universita' statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le universita' telematiche, proposti dall'ANVUR, sulla base «delle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Universita'»; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e in particolare l'art. 10, «Programmazione finanziaria triennale del Ministero»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge del 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare l'art. 60, concernente la «semplificazione del sistema di finanziamento delle universita' e delle procedure di valutazione del sistema universitario»; Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e in particolare l'art. 12 relativo al costo standard per studente, cui si aggiungono importi di natura perequativa che tengono conto dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'universita'; Visti i provvedimenti legislativi finalizzati a interventi a sostegno degli studenti, in particolare l'art. 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, recante «iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilita'», e l'art. 1, comma 290 - 293, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), relativi ai Piani per l'orientamento e il tutorato; Visti i principali documenti internazionali di indirizzo strategico quali: la dichiarazione ministeriale di Bologna del 1999 e i successivi impegni politici assunti per la costruzione dello Spazio europeo dell'alta formazione sino alla Conferenza ministeriale di Roma del 19 novembre 2020; la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni del 27 maggio 2020, il bilancio europeo per il periodo 2021 - 2027 e i documenti ufficiali relativi all'iniziativa «Next Generation EU»; l'adozione in data 15 settembre 2015 da parte dell'organizzazione delle Nazioni Unite dell'agenda 2030 per lo sviluppo, con particolare riferimento agli obiettivi relativi all'istruzione, alla parita' di genere, a ricerca e innovazione e alla crescita economica sostenibile; la partecipazione italiana al progetto «HEInnovate» promosso dalla Commissione europea e da OCSE; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'art. 238, comma 5, secondo cui «al fine di promuovere l'attivita' di ricerca svolta dalle universita' e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitivita' del Paese, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la conferenza dei rettori delle universita' italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto tra le universita' delle risorse di cui al presente comma»; Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2020 (prot. n. 435), relativo all'integrazione delle Linee generali di indirizzo della programmazione delle universita' per il periodo 2019 - 2021, e in particolare l'art. 3, secondo cui «con successivo decreto, da adottare entro il mese di gennaio 2021, sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle universita' (con riferimento anche al Piano lauree scientifiche e ai Piani per l'orientamento e il tutorato) e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati per il triennio 2021-2023, in sostituzione del decreto ministeriale n. 989/2019, nonche' i criteri di riparto delle risorse a tal fine destinate per gli anni 2021, 2022 e 2023 e per gli interventi a favore degli studenti»; Visto il decreto ministeriale 11 agosto 2020 (prot. n. 444), «Integrazione delle Linee guida per la valutazione della qualita' della ricerca (VQR) 2015 - 2019», e in particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui «nel decreto recante Linee generali d'indirizzo della programmazione delle universita' per il triennio 2021-2023 il Ministero dell'universita' e della ricerca fissa sia i pesi da attribuire ai tre profili di qualita' di valutazione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 1110/2019, sia i punteggi da attribuire alle categorie di giudizio di cui all'art. 5, comma 6, del medesimo decreto, da utilizzare ai fini dell'assegnazione della quota premiale del FFO e del contributo alle Universita' non statali ex legge n. 243/1991. I profili della terza missione dei singoli atenei sono pesati con il numero dei prodotti della ricerca conferiti allo scopo di tenere conto delle dimensioni degli atenei»; Vista la convenzione in data 9 luglio 2020 per l'affidamento al CINECA dei servizi informatici da svolgere in favore, fra l'altro, del Ministero dell'universita' e della ricerca, secondo quanto previsto dall'art. 192 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Acquisiti i pareri della Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) del 22 febbraio 2021; del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) del 26 febbraio 2021 dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) del 25 febbraio 2021; del Consiglio universitario nazionale (CUN) del 25 febbraio 2021; Decreta: Art. 1 Programmazione 2021 - 2023 1. Con il presente decreto sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e i relativi indicatori per la valutazione periodica dei risultati. 2. Le universita' statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le universita' telematiche, adottano i loro programmi triennali in coerenza con quanto previsto nel presente decreto. Le universita' statali, nell'ambito della loro autonomia, assicurano altresi' l'integrazione del ciclo di gestione della performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con la programmazione triennale ai sensi del presente decreto. 3. La programmazione del sistema universitario di cui al comma 1 e' finalizzata all'innalzamento della qualita' del sistema universitario, tenuto conto altresi' dell'impegno delle universita' nel ridurre le disuguaglianze economiche, sociali e territoriali e dell'esigenza di ridurre i divari tra le sedi universitarie dovute ai differenti fattori di contesto territoriale. Costituiscono obiettivi specifici della programmazione: A. ampliare l'accesso alla formazione universitaria; B. promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare il contributo alla competitivita' del paese; C. innovare i servizi agli studenti per la riduzione delle disuguaglianze; D. essere protagonisti di una dimensione internazionale; E. investire sul futuro dei giovani ricercatori e del personale delle universita'. 4. Sono destinati al conseguimento degli obiettivi della programmazione triennale il complesso delle risorse per il sistema universitario secondo la programmazione finanziaria di cui all'art. 2 e al relativo allegato 1. Contribuiscono al raggiungimento degli specifici obiettivi di cui al comma 3, in particolare: a. le risorse del fondo per la programmazione triennale, secondo quanto indicato all'art. 3 del presente decreto; b. le risorse del fondo per il finanziamento ordinario stanziate dall'art. 238, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per promuovere l'attivita' di ricerca svolta dalle universita' e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitivita' del Paese, secondo quanto indicato dall'art. 4, del presente decreto; c. la quota premiale del fondo per il finanziamento ordinario e del contributo di cui alla legge n. 243/1991, secondo quanto indicato all'art. 6 del presente decreto; d. il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti, il Piano lauree scientifiche e i Piani per l'orientamento e il tutorato, secondo quanto indicato dall'art. 7. 5. Il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, con riferimento alle risorse di cui al comma 4, lettere a., b. e c., viene valutato in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli indicatori riportati nell'allegato 2 al presente decreto. Con riferimento alle risorse di cui al comma 4, lettera d., i relativi indicatori sono definiti all'allegato 3. 6. I risultati conseguiti dagli atenei sulla base degli indicatori di cui presente decreto contribuiscono al giudizio di accreditamento periodico degli stessi. All'art. 8 e al relativo allegato 4 sono riportate le linee guida per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio.