La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.
18, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 152, primo comma,  le  parole:  «e  gli  istituti
italiani di cultura» sono sostituite dalle seguenti: «, gli  istituti
italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali»; 
    b) all'articolo 153, primo comma,  le  parole:  «e  gli  istituti
italiani di cultura» sono sostituite dalle seguenti: «, gli  istituti
italiani di cultura e le delegazioni  diplomatiche  speciali»  ed  e'
aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «I  contratti  di  detti
impiegati temporanei sono suscettibili, in caso di perdurante assenza
del dipendente, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei
mesi»; 
    c) all'articolo 154, secondo comma, le parole: «classe accertano,
sentite anche» sono sostituite  dalle  seguenti:  «  categoria  o  le
delegazioni diplomatiche speciali accertano annualmente, sentite»; 
    d) all'articolo 155,  terzo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Le graduatorie risultanti dalle prove  d'esame  di
cui al presente comma hanno validita' per diciotto  mesi  dalla  data
della loro approvazione»; 
    e)  i  commi  primo,  secondo  e  terzo  dell'articolo  157  sono
sostituiti dai seguenti: 
      «  La  retribuzione  annua  base  e'  fissata   dal   contratto
individuale sulla base del  costo  della  vita,  delle  retribuzioni,
comprensive di tutti i benefici aggiuntivi, corrisposte nella  stessa
sede da organizzazioni internazionali,  rappresentanze  diplomatiche,
uffici consolari e istituzioni culturali di  altri  Paesi,  in  primo
luogo dell'Unione europea, nonche' delle condizioni del  mercato  del
lavoro  locale,  pubblico  e   privato,   per   mansioni   lavorative
assimilabili a quelle svolte  dagli  impiegati  di  cui  al  presente
titolo.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale a tale fine  si  avvale,  ove  possibile,  di  agenzie
specializzate a livello internazionale. Si tiene altresi' conto delle
indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali, anche
sulla scorta delle risultanze fornite dalle agenzie specializzate. La
retribuzione deve comunque essere  congrua  e  adeguata  a  garantire
l'assunzione degli elementi piu' qualificati. 
  La  retribuzione  annua  base  e'  suscettibile  di  revisione   in
relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al  primo
comma. 
  La retribuzione annua base e'  determinata  in  modo  uniforme  per
Paese  e  per  mansioni  omogenee.  Puo'  essere  consentita  in  via
eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per le sedi
che presentino un divario particolarmente sensibile nel  costo  della
vita »; 
    f) l'articolo 157-sexies e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 157-sexies (Assenze  dal  servizio).  -  1.  L'astensione
obbligatoria e facoltativa per gravidanza  e  puerperio  e'  regolata
dalla legge italiana, salva l'applicazione della normativa locale  se
piu' favorevole alla lavoratrice. 
  2. Per i contratti a tempo  indeterminato,  in  caso  di  malattia,
all'impiegato  assente  spetta  l'intera  retribuzione  per  i  primi
novanta giorni e,  nei  successivi  trenta  giorni,  la  retribuzione
ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere  concessi
ulteriori  centottanta  giorni  senza  retribuzione.  Trascorso  tale
periodo massimo di trecento giorni, durante il quale  l'impiegato  ha
diritto  alla  conservazione  del  posto,  si  puo'  procedere   alla
risoluzione del rapporto di impiego. Ai fini del computo dei  termini
di cui al presente comma, si sommano tutte le  assenze  per  malattia
intervenute nei tre  anni  precedenti  all'episodio  di  malattia  in
corso. 
  3.  Superato  il  periodo  di  prova,  all'impiegato  puo'   essere
autorizzata, per gravi motivi personali o di famiglia, un'assenza dal
servizio non retribuita per non piu' di novanta giorni in un triennio
»; 
    g) l'articolo 159 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 159 (Viaggi di servizio). - 1. In aggiunta alle spese  di
trasporto, all'impiegato a  contratto  che  effettua  un  viaggio  di
servizio sono rimborsate le spese di vitto e di  alloggio  sostenute,
nei limiti previsti  dalle  disposizioni  vigenti  per  i  viaggi  di
servizio del personale di ruolo. 
  2.  Previa  esplicita  richiesta  dell'impiegato  a  contratto  che
effettua un viaggio di servizio, in luogo del rimborso delle spese di
vitto e di alloggio di cui al comma 1 e in  aggiunta  alle  spese  di
trasporto,  e'  corrisposta  un'indennita'  giornaliera  pari  a   un
trentesimo della retribuzione base lorda in godimento »; 
    h) all'articolo 164, il quarto comma e' sostituito dai seguenti: 
    «Il responsabile della struttura presso cui  presta  servizio  il
dipendente provvede alla  contestazione  scritta  dell'addebito,  con
immediatezza e comunque non oltre trenta giorni dal  momento  in  cui
abbia  avuto  piena  conoscenza  dei  fatti  ritenuti  di   rilevanza
disciplinare. 
  L'impiegato a contratto puo' fornire giustificazioni scritte  entro
venti giorni dalla  contestazione.  In  caso  di  grave  e  oggettivo
impedimento, il termine per la  presentazione  delle  giustificazioni
puo', a richiesta  dell'impiegato,  essere  prorogato  per  una  sola
volta. Il termine per la conclusione del procedimento e' aumentato di
un numero di giorni pari a quelli della proroga concessa. 
  Il responsabile  della  struttura  conclude  il  procedimento,  con
l'atto di archiviazione o con  l'irrogazione  della  sanzione,  entro
centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. 
  Il dipendente ha  diritto  di  accesso  agli  atti  istruttori  del
procedimento»; 
    i) all'articolo 166, terzo comma, dopo la lettera e) e'  aggiunta
la seguente: 
      «e-bis)  violazione,  colposa  o  dolosa,  dei  doveri  di  cui
all'articolo 142, di gravita'  tale  da  non  consentire,  anche  per
ragioni  di  sicurezza,  la  prosecuzione  neanche  provvisoria   del
rapporto di lavoro». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 29 aprile 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge, alle quali e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  152,  153,  154,
          155, 157, 164  e  166  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica, come modificati dalla presente legge: 
                «Art. 152 (Contingente e durata del contratto). -  Le
          rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di  prima
          categoria  ,  gli  istituti  italiani  di  cultura   e   le
          delegazioni   diplomatiche   speciali   possono    assumere
          personale a contratto per le proprie esigenze di  servizio,
          previa autorizzazione  dell'Amministrazione  centrale,  nel
          limite di un contingente complessivo pari a tremila unita'.
          Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei
          contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del
          lavoro esistente negli uffici all'estero. 
              Il  contratto  di  assunzione  e'  stipulato  a   tempo
          indeterminato, con un periodo di prova di nove  mesi,  alla
          scadenza del quale, sulla base di una  relazione  del  capo
          dell'ufficio, si provvede  a  disporre  la  conferma  o  la
          risoluzione del contratto. 
              Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo  di
          quello di cui all'art. 14, comma 1,  del  decreto-legge  17
          febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 13 aprile 2017, n. 46. 
                Art. 153 (Assunzione di impiegati temporanei).  -  Le
          rappresentanze  diplomatiche,  gli  uffici  consolari,  gli
          istituti italiani di cultura e le delegazioni  diplomatiche
          speciali  possono  essere  autorizzati  a  sostituire   con
          impiegati temporanei, per il tempo di assenza dal  servizio
          e comunque per periodi di tempo non superiori a  sei  mesi,
          gli impiegati a contratto  che  si  trovino  in  una  delle
          situazioni che comportano la  sospensione  del  trattamento
          economico. I contratti di detti impiegati  temporanei  sono
          suscettibili, in caso di perdurante assenza del dipendente,
          di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi. 
              Per  particolari  esigenze  di  servizio,  gli   uffici
          all'estero possono  essere  autorizzati  ad  assumere,  nei
          limiti del  contingente  di  cui  all'art.  152,  impiegati
          temporanei per periodi non  superiori  a  sei  mesi.  Detti
          contratti sono  suscettibili,  stante  il  perdurare  delle
          particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un
          periodo non superiore a sei mesi. 
              Gli impiegati  assunti  con  contratto  temporaneo  non
          possono essere assunti con nuovo  contratto  temporaneo  se
          non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza
          del loro precedente rapporto di impiego. 
                Art. 154 (Regime dei contratti).  -  Per  quanto  non
          espressamente disciplinato dal presente titolo, i contratti
          sono regolati dalla legge  locale.  Fermo  restando  quanto
          disposto in materia dalle norme di  diritto  internazionale
          generale  e  convenzionale,  competente  a   risolvere   le
          eventuali    controversie     che     possano     insorgere
          dall'applicazione del presente decreto e' il foro locale. 
              Le rappresentanze  diplomatiche,  o,  in  assenza,  gli
          uffici  consolari  di  prima  categoria  o  le  delegazioni
          diplomatiche speciali accertano annualmente, sentite  anche
          le rappresentanze sindacali in sede, la compatibilita'  del
          contratto con le norme  locali  a  carattere  imperativo  e
          assicurano in ogni caso l'applicazione delle  norme  locali
          piu' favorevoli al lavoratore in luogo  delle  disposizioni
          del presente  titolo.  Le  condizioni  contrattuali  devono
          comunque essere adeguate  a  garantire  l'assunzione  degli
          elementi piu' qualificati. 
                Art. 155 (Requisiti e modalita' per l'assunzione).  -
          Possono  essere  assunti  a  contratto  coloro  che   siano
          effettivamente residenti da almeno due anni nel Paese  dove
          ha sede l'ufficio presso  cui  prestare  servizio,  abbiano
          compiuto  il  diciottesimo  anno  di  eta'   e   siano   di
          costituzione fisica idonea all'espletamento delle  mansioni
          per le quali debbono essere impiegati. Per le assunzioni di
          cui  all'art.  153  si  prescinde   dal   requisito   della
          residenza. 
              Le persone da assumere devono dimostrare  di  possedere
          l'attitudine e le qualificazioni  professionali  necessarie
          per lo  svolgimento  delle  mansioni  cui  dovranno  essere
          preposti. Nella valutazione dell'attitudine si tiene conto,
          fra l'altro,  della  conoscenza  delle  lingue  italiana  e
          locale, o veicolare, dell'ambiente e degli usi locali,  del
          corso di studi effettuati e dei titoli conseguiti,  nonche'
          delle precedenti esperienze lavorative con mansioni  almeno
          equivalenti a quelle previste dal bando  di  assunzione  o,
          nel  caso  di   impiegati   in   servizio,   immediatamente
          inferiori. Anche  nell'ambito  della  promozione  culturale
          sono da considerarsi imprescindibili  la  conoscenza  della
          lingua  italiana  e   di   quella   locale,   o   veicolare
          eventualmente in  uso  nel  Paese,  nonche'  la  conoscenza
          dell'ambiente e degli usi locali. 
              Le condizioni di cui al comma precedente sono stabilite
          con apposito decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri,
          sentite  le  organizzazioni  sindacali,  e  sono  accertate
          mediante   idonee   prove   d'esame,    che    garantiscano
          l'imparzialita'   e   la   trasparenza.    Le   graduatorie
          risultanti dalle prove d'esame di  cui  al  presente  comma
          hanno validita' per diciotto mesi  dalla  data  della  loro
          approvazione. 
              Il  Ministero  autorizza  gli  uffici   interessati   a
          stipulare il  contratto  sulla  base  del  risultato  delle
          prove.   I   contratti   sono   approvati    con    decreto
          ministeriale.» 
                «Art.157 (Retribuzione). - La retribuzione annua base
          e' fissata dal contratto individuale sulla base  del  costo
          della vita, delle  retribuzioni,  comprensive  di  tutti  i
          benefici  aggiuntivi,  corrisposte  nella  stessa  sede  da
          organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche,
          uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in
          primo luogo dell'Unione europea, nonche'  delle  condizioni
          del mercato del lavoro  locale,  pubblico  e  privato,  per
          mansioni lavorative  assimilabili  a  quelle  svolte  dagli
          impiegati di cui al presente  titolo.  Il  Ministero  degli
          affari esteri e della cooperazione  internazionale  a  tale
          fine si avvale, ove possibile, di agenzie  specializzate  a
          livello  internazionale.  Si  tiene  altresi'  conto  delle
          indicazioni  fornite   annualmente   dalle   organizzazioni
          sindacali, anche  sulla  scorta  delle  risultanze  fornite
          dalle agenzie specializzate. La retribuzione deve  comunque
          essere congrua e adeguata a  garantire  l'assunzione  degli
          elementi piu' qualificati. 
              La retribuzione annua base e' suscettibile di revisione
          in relazione alle variazioni dei termini di riferimento  di
          cui al primo comma. 
              La retribuzione  annua  base  e'  determinata  in  modo
          uniforme per Paese e per  mansioni  omogenee.  Puo'  essere
          consentita in via  eccezionale,  nello  stesso  Paese,  una
          retribuzione diversa per le sedi che presentino un  divario
          particolarmente sensibile nel costo della vita. 
              La retribuzione e' di norma fissata  e  corrisposta  in
          valuta locale, salva la possibilita' di ricorrere ad  altra
          valuta in presenza di particolari motivi. Agli  effetti  di
          cui al presente titolo,  il  corrispettivo  in  lire  della
          retribuzione corrisposta all'estero viene calcolato secondo
          un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'art. 209.» 
                «Art.164 (Sanzioni disciplinari). - Agli impiegati  a
          contratto puo' essere inflitta la sanzione  del  rimprovero
          verbale e, in caso di recidiva,  della  censura  per  lievi
          infrazioni ai doveri d'ufficio, quali ad esempio: 
                a) inosservanza delle disposizioni di servizio; 
                b) condotta non conforme a principi di correttezza; 
                c) insufficiente rendimento; 
                d)  comportamento  non  conforme  al   decoro   delle
          funzioni. 
              Puo'    essere    inflitta,    previa    autorizzazione
          ministeriale, la sanzione della  sospensione  dal  servizio
          con privazione della retribuzione fino  ad  un  massimo  di
          dieci giorni nel caso di: 
                a) recidiva plurima nelle infrazioni di cui al  comma
          precedente; 
                b) assenza ingiustificata dal servizio, fino ai dieci
          giorni, o arbitrario abbandono dello stesso; 
                c)   manifestazioni    ingiuriose    nei    confronti
          dell'amministrazione,  nel  rispetto  della   liberta'   di
          pensiero; 
                d) svolgimento di attivita' lavorative in  violazione
          del divieto di cui all'art. 156; 
                e) minacce, ingiurie gravi, calunnie  o  diffamazioni
          verso il pubblico o altri dipendenti; 
                f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
          sessuale, che siano lesivi della dignita' della persona. 
              Nei casi di  infrazioni  piu'  gravi  si  procede  alla
          risoluzione del rapporto di impiego a norma dell'art. 166. 
              Il  responsabile  della  struttura  presso  cui  presta
          servizio il dipendente provvede alla contestazione  scritta
          dell'addebito, con immediatezza e comunque non oltre trenta
          giorni dal momento in cui abbia avuto piena conoscenza  dei
          fatti ritenuti di rilevanza disciplinare. 
              L'impiegato a contratto  puo'  fornire  giustificazioni
          scritte entro venti giorni dalla contestazione. In caso  di
          grave  e  oggettivo  impedimento,   il   termine   per   la
          presentazione  delle  giustificazioni  puo',  a   richiesta
          dell'impiegato, essere prorogato per  una  sola  volta.  Il
          termine per la conclusione del procedimento e' aumentato di
          un numero di giorni pari a quelli della proroga concessa. 
              Il   responsabile   della   struttura    conclude    il
          procedimento,   con   l'atto   di   archiviazione   o   con
          l'irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla
          contestazione dell'addebito. 
              Il  dipendente  ha  diritto  di   accesso   agli   atti
          istruttori del procedimento». 
                «Art.166 (Risoluzione del contratto). - Il  contratto
          a  tempo  indeterminato  puo'  essere  risolto   da   parte
          dell'impiegato con un  preavviso  di  tre  mesi,  salva  la
          possibilita'  di  ridurre  tale  periodo  con  il  consenso
          dell'ufficio all'estero. Da parte  dell'ufficio  all'estero
          il  contratto  puo'  essere  risolto,   con   provvedimento
          motivato inviato all'interessato, nei casi seguenti: 
                a) per incapacita' professionale; 
                b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo  comma
          dell'art. 164 o recidiva plurima nelle infrazioni di cui al
          primo comma dello stesso articolo; 
                c) assenza arbitraria ed ingiustificata dal  servizio
          per  un  periodo  superiore  a  dieci  giorni   consecutivi
          lavorativi; 
                d)  persistente  insufficiente   rendimento,   ovvero
          qualsiasi fatto grave che  dimostri  piena  incapacita'  ad
          adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; 
                e) condanna passata in giudicato per un delitto  che,
          commesso fuori dal servizio e non attinente in via  diretta
          al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione  per
          la sua specifica gravita'; 
                f) per riduzione di personale o  per  chiusura  della
          sede  di  servizio,  fatta   salva   la   possibilita'   di
          riassunzione presso altro ufficio ai sensi dell'art. 160. 
              Nei casi di risoluzione del contratto di cui  al  comma
          precedente, l'ufficio all'estero e' tenuto ad un  preavviso
          di  tre  mesi.  In  luogo  del  preavviso  l'ufficio   puo'
          disporre, previa autorizzazione del Ministero, l'erogazione
          di  un'indennita'  in  misura   corrispondente   all'intera
          retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. 
              Il preavviso di tre mesi non e' dovuto nel caso di: 
                a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di
          rilevanza penale; 
                b) alterchi con vie di fatto nei confronti  di  altri
          dipendenti o terzi; 
                c) accertamento che l'impiego fu conseguito  mediante
          la produzione di  documenti  falsi  o  comunque  con  mezzi
          fraudolenti; 
                d) commissione in genere di atti o  fatti  dolosi  di
          gravita' tale da non  consentire  la  prosecuzione  neppure
          provvisoria del rapporto di lavoro; 
                e)  condanna  passata  in  giudicato  per  reati  che
          comportino, in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici
          uffici. 
              e-bis) violazione, colposa o dolosa, dei doveri di  cui
          all'art. 142, di gravita' tale da non consentire, anche per
          ragioni di sicurezza, la prosecuzione  neanche  provvisoria
          del rapporto di lavoro. 
              In tutti i casi  il  rapporto  di  impiego  e'  risolto
          previa autorizzazione ministeriale».