IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                 ed 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28   marzo   2019,   n.   26,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni», ed in particolare: 
    l'art. 3, comma 9, primo periodo, che prevede  che,  in  caso  di
variazione della condizione occupazionale nelle forme  dell'avvio  di
un'attivita' d'impresa o di lavoro  autonomo,  svolta  sia  in  forma
individuale che di partecipazione da parte di uno o  piu'  componenti
il  nucleo  familiare  nel  corso  dell'erogazione  del  reddito   di
cittadinanza  (Rdc),  la  variazione  dell'attivita'  e'   comunicata
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  entro  trenta
giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio; 
    l'art. 3, comma 9,  terzo  periodo,  secondo  cui,  a  titolo  di
incentivo non cumulabile con l'incentivo di cui all'art. 8, comma  4,
il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per  due  mensilita'
successive a quella di  variazione  della  condizione  occupazionale,
ferma restando la durata complessiva del beneficio; 
    l'art. 8, comma 4, primo periodo, in base al quale ai beneficiari
del Rdc che avviano un'attivita' lavorativa  autonoma  o  di  impresa
individuale o una societa' cooperativa, entro i primi dodici mesi  di
fruizione del Rdc, e' riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio
addizionale pari a sei mensilita' del Rdc, nel  limite  di  780  euro
mensili; 
    l'art. 8, comma 4, secondo periodo, che prevede che le  modalita'
di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale debbano essere
stabilite con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed
il Ministro dello sviluppo economico; 
    l'art. 8, comma 5, primo periodo, secondo  cui  il  diritto  alla
fruizione  degli  incentivi  previsti  dal   medesimo   articolo   e'
subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 1, comma
1175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    l'art. 12, comma 1, che autorizza la spesa complessiva  a  valere
sulla quale insistono gli oneri  del  beneficio  addizionale  di  cui
all'art. 8, comma 4; 
    l'art. 12, commi 9 e 10, concernenti le procedure da  seguire  ai
fini del rispetto dei limiti di spesa programmati,  ivi  comprese  le
attivita' di monitoraggio delle erogazioni  degli  incentivi  di  cui
all'art. 8; 
  Visto l'art. 12, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo
il quale «La  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e  privati  sono  subordinate  alla
predeterminazione da parte delle  amministrazioni  procedenti,  nelle
forme previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle
modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi»; 
  Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, del 19 aprile 2019,  relativo  alle  modalita'  di  utilizzo
della Carta reddito di cittadinanza; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Considerato che l'incentivo di cui al citato art. 8,  comma  4  del
decreto-legge n. 4 del 2019, consiste in un  «beneficio  addizionale»
al Rdc, che trova presupposto nella percezione dello stesso, e che e'
necessario individuarne le  modalita'  di  richiesta  ed  erogazione,
seguendo i principi e le  regole -  per  quanto  compatibili -  della
prestazione principale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Il beneficio addizionale, a titolo di incentivo per  l'avvio  di
attivita' di lavoro autonomo, di impresa individuale  o  di  societa'
cooperativa, intraprese entro i primi dodici mesi  di  fruizione  del
reddito di cittadinanza (Rdc), e' concesso - ai  sensi  dell'art.  8,
comma 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 - ai soggetti che  si
trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni: 
    a) risultino, al momento della  presentazione  della  domanda  di
beneficio addizionale,  essere  componenti  di  un  nucleo  familiare
beneficiario di Rdc in corso di erogazione; 
    b) abbiano avviato, entro i primi dodici mesi  di  fruizione  del
Rdc, un'attivita' lavorativa autonoma  o  di  impresa  individuale  o
abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa
nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la  prestazione
di attivita' lavorativa da parte del socio; 
    c) non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti  la  richiesta
del beneficio addizionale,  un'attivita'  lavorativa  autonoma  o  di
impresa  individuale,  o  non  abbiano  sottoscritto,  nello   stesso
periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale
il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attivita'
lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la  quale
si chiede il beneficio addizionale; 
    d) non siano componenti di nuclei familiari  beneficiari  di  Rdc
che abbiano gia'  usufruito  del  beneficio  addizionale  di  cui  al
presente decreto. 
  2.  L'ammontare  del  beneficio  addizionale,  riconosciuto  ad  un
determinato soggetto ai sensi dell'art. 8, comma 4 del  decreto-legge
n. 4 del 2019, e' decurtato dell'importo eventualmente  gia'  erogato
al medesimo soggetto o al suo nucleo familiare beneficiario del  Rdc,
a titolo di incentivo ai sensi dell'art. 3, comma 9,  terzo  periodo,
del citato decreto-legge. 
  3. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di cui  all'art.  3,
comma 9 del decreto-legge n. 4 del 2019.