IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio  del  18  gennaio
1993 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli
aeroporti della Comunita' e, in particolare, l'articolo  4  paragrafo
2, secondo cui, «lo Stato membro  responsabile  di  un  aeroporto  ad
orari facilitati o di un aeroporto coordinato garantisce: a)  che  in
un aeroporto ad orari facilitati il facilitatore degli  orari  agisca
ai  sensi  del  presente   regolamento   in   maniera   indipendente,
imparziale, non discriminatoria e trasparente; b) l'indipendenza  del
coordinatore in  un  aeroporto  coordinato  grazie  alla  separazione
funzionale del coordinatore da qualsiasi singola  parte  interessata.
Il sistema di finanziamento delle attivita' dei coordinatori e'  tale
da  garantire  lo  status  indipendente  degli  stessi;  c)  che   il
coordinatore agisca ai sensi  del  presente  regolamento  in  maniera
imparziale, non discriminatoria e trasparente»; 
  Vista la comunicazione della Commissione  COM  (2008)  227  del  30
aprile  2008  «sull'applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.   95/93
modificato relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie
negli aeroporti della Comunita'» che  al  punto  1  prevede  che  «la
Commissione  considera  l'indipendenza  del  coordinatore  come   una
condizione essenziale alla buona esecuzione dei compiti  affidati  al
coordinatore  conformemente  alle   disposizioni   dell'articolo   4,
paragrafo 2, lettera c). La Commissione ritiene  che  la  separazione
funzionale implichi, tra l'altro, che il coordinatore debba agire  in
modo autonomo rispetto all'ente  di  gestione  dell'aeroporto,  a  un
prestatore di servizi o  a  un  qualsiasi  vettore  aereo  che  opera
dall'aeroporto in questione, non riceva consegne da parte  loro,  ne'
sia obbligato a presentare loro  relazioni.  La  Commissione  ritiene
inoltre  che  il  sistema  di  finanziamento  delle   attivita'   del
coordinatore  debba  essere  concepito  in  modo  da   permettere   a
quest'ultimo di essere indipendente, sul piano finanziario,  da  ogni
parte direttamente interessata dalle sue attivita' o avente interessi
nelle sue attivita'. Occorre  pertanto  che  (...)  il  finanziamento
delle sue  attivita'  non  dipenda  soltanto  dall'ente  di  gestione
dell'aeroporto, da un prestatore di servizi o  da  un  unico  vettore
aereo»; 
  Visto l'articolo 1, comma 689, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, il quale prevede che «Al fine di potenziare la  capacita'  degli
aeroporti nazionali evitando il congestionamento  degli  stessi,  con
regolamento  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n.  400,  e'  stabilita  la  nuova  disciplina  concernente  le
modalita' e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento per
lo svolgimento della funzione  di  coordinamento  per  l'assegnazione
delle bande orarie negli aeroporti designati  come  coordinati  o  ad
orari  facilitati,  in  conformita'  alle  previsioni   di   cui   al
regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio  1993.  Tale
disciplina, al fine di assicurare lo svolgimento delle  attivita'  di
coordinamento  in   maniera   imparziale,   non   discriminatoria   e
trasparente, stabilisce altresi' la ripartizione dei  relativi  costi
per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti  interessati
e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili
che richiedono di utilizzare tali aeroporti,  senza  oneri  a  carico
dello Stato»; 
  Ritenuto necessario prevedere l'attribuzione dei costi connessi  al
servizio di assegnazione delle bande orarie nel caso degli  aeroporti
coordinati e al servizio di agevolazione dell'attivita'  dei  vettori
nel caso degli aeroporti ad orari facilitati a tutti i vettori  aerei
che effettuano servizi di trasporto aereo negli aeroporti  coordinati
o facilitati e a tutti i gestori di tali aeroporti; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota prot.  n.  9182  dell'11  marzo  2021,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo  1,  comma  689,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presente regolamento disciplina le
modalita' e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento per
lo svolgimento della funzione  di  coordinamento  per  l'assegnazione
delle bande orarie negli aeroporti designati  come  coordinati  o  ad
orari facilitati. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 17, comma 3 della legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Il regolamento (CEE) n. 95/93 del  Consiglio  del  18
          gennaio 1993 (Norme  comuni  per  l'assegnazione  di  bande
          orarie negli  aeroporti  della  Comunita'),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale delle  Comunita'  europee  del  22
          gennaio 1993, n. L 14/1. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  689  della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2020-2022): 
              «(Omissis). 
              689. Al fine di potenziare la capacita' degli aeroporti
          nazionali evitando il congestionamento  degli  stessi,  con
          regolamento  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, adottato ai sensi dell'art. 17,  comma  3  della
          legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e'  stabilita  la  nuova
          disciplina  concernente  le  modalita'  e  i   criteri   di
          regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento
          della funzione di coordinamento  per  l'assegnazione  delle
          bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad
          orari facilitati, in conformita' alle previsioni di cui  al
          regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio,  del  18  gennaio
          1993. Tale disciplina, al fine di assicurare lo svolgimento
          delle attivita' di coordinamento in maniera imparziale, non
          discriminatoria  e  trasparente,  stabilisce  altresi'   la
          ripartizione dei relativi costi  per  il  50  per  cento  a
          carico dei gestori degli aeroporti  interessati  e  per  il
          restante  50  per  cento  a  carico  degli   operatori   di
          aeromobili che richiedono  di  utilizzare  tali  aeroporti,
          senza oneri a carico dello Stato. 
          (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 689  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160, si veda nelle note alle premesse.