IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
relativo alla semplificazione degli  strumenti  di  attrazione  degli
investimenti e di sviluppo d'impresa; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  concernente  il
rifinanziamento dei Contratti di sviluppo, che prevede, al  comma  4,
che il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  proprio  decreto,
provvede a ridefinire le modalita' e i  criteri  per  la  concessione
delle agevolazioni e la realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
citato art. 43 del  decreto-legge  n.  112/2008,  anche  al  fine  di
accelerare le procedure per la  concessione  delle  agevolazioni,  di
favorire la rapida realizzazione dei programmi  d'investimento  e  di
prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi  che  ricadono
nei territori oggetto  di  accordi,  stipulati  dal  Ministero  dello
sviluppo economico, per  lo  sviluppo  e  la  riconversione  di  aree
interessate  dalla  crisi  di  specifici  comparti  produttivi  o  di
rilevanti complessi aziendali; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14  febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del  citato  art.  3,
comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, in materia  di  riforma  della
disciplina relativa ai Contratti di sviluppo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  9  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in
materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE)  n.  651/2014
dello strumento dei Contratti di sviluppo e successive  modificazioni
e integrazioni; 
  Visti, in particolare: 
    l'art.  4,  comma  6,  che  prevede  che  specifici  Accordi   di
programma, sottoscritti dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  e
dalle  regioni,  dagli  enti  pubblici,  dalle  imprese  interessati,
possano destinare una  quota  parte  delle  risorse  disponibili  per
l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al  medesimo   decreto   al
finanziamento di iniziative  di  rilevante  e  significativo  impatto
sulla competitivita' del sistema  produttivo  dei  territori  cui  le
iniziative stesse si riferiscono; 
    l'art.  9-bis,  che  prevede  la  possibilita'  di  sottoscrivere
Accordi  di  sviluppo  per  programmi  di  rilevante  dimensione,   a
condizione che tali programmi evidenzino  una  particolare  rilevanza
strategica  in  relazione  al  contesto  territoriale  e  al  sistema
produttivo interessato, e dispone  che  il  Ministro  dello  sviluppo
economico possa riservare una quota delle risorse disponibili per  lo
strumento dei Contratti di  sviluppo  alla  sottoscrizione  di  detti
Accordi di sviluppo; 
    l'art. 3, comma  1,  che  prevede  che  l'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a. -
Invitalia (nel seguito, Agenzia), soggetto  gestore  dello  strumento
agevolativo, opera sulla base delle  direttive  del  Ministero  dello
sviluppo economico e l'art. 8, comma  6,  del  medesimo  decreto  che
prevede  che  il  Ministero  comunica  all'Agenzia,  ai  fini   dello
svolgimento delle attivita' istruttorie,  l'ammontare  delle  risorse
finanziarie  disponibili  indicandone  la  fonte  finanziaria  e   le
specifiche finalita'; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» che, all'art.  1,  comma  231,
prevede che per la concessione  delle  agevolazioni  a  valere  sullo
strumento agevolativo dei Contratti di  sviluppo  e'  autorizzata  la
spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020  e  2021  e
che per l'utilizzo delle predette risorse il Ministero dello sviluppo
economico  puo'  definire,  con  proprie  direttive,  gli   indirizzi
operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» che, all'art. 80,  prevede  che  «per  la
concessione delle agevolazioni di cui all'art. 43  del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'art. 1, comma
231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la spesa di
ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020»; 
  Vista la direttiva del Ministro dello  sviluppo  economico  del  15
aprile 2020, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 24 aprile 2020, n. 107, con la quale sono stati  individuati
gli ambiti prioritari e  le  modalita'  di  utilizzo  delle  predette
risorse, che sono state destinate ad istanze di Accordo di  programma
o di Accordo di sviluppo relative a  programmi  di  sviluppo  ubicati
sull'intero territorio nazionale secondo la seguente articolazione: 
  euro   300.000.000   per   le   istanze   presentate    all'Agenzia
precedentemente alla data della direttiva (art. 1, comma  1,  lettera
a); 
  euro 100.000.000 per le nuove  istanze  presentate  successivamente
alla data della direttiva, concernenti programmi di sviluppo  per  la
tutela ambientale ovvero programmi di sviluppo di  rilevante  impatto
ambientale attinenti alla trasformazione tecnologica dei  prodotti  o
dei processi produttivi finalizzata all'aumento della  sostenibilita'
ambientale, anche in un'ottica di economia circolare (art.  1,  comma
1, lettera b); 
  euro 200.000.000 per le nuove  istanze  presentate  successivamente
alla data della direttiva,  concernenti  programmi  di  sviluppo  del
settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento
a  quelli  connessi  al  rafforzamento  del  sistema   nazionale   di
produzione  di  apparecchiature  e  dispositivi   medicali,   nonche'
tecnologie e servizi finalizzati  alla  prevenzione  delle  emergenze
sanitarie (art. 1, comma 1, lettera c); 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 3, della direttiva che prevede che
la  predetta  articolazione  puo'  essere  oggetto  di  revisione  in
funzione dell'andamento delle domande delle  imprese  beneficiarie  e
dell'assorbimento delle risorse stanziate ovvero di  eventuali  nuove
priorita' di intervento che dovessero manifestarsi; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,  convertito  in
legge, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  13
ottobre 2020, n. 126, che, all'art. 60, comma 2, ha  autorizzato  una
spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione delle
agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo  dei  Contratti  di
sviluppo; 
  Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19
marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo  per
le misure di aiuto di stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19» e  successive  modificazioni  e  integrazioni
(nel seguito, Quadro temporaneo); 
  Ritenuto opportuno fornire opportune direttive anche per l'utilizzo
anche  delle  risorse  assegnate  allo  strumento   agevolativo   dal
decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  ritenute  necessarie  per  il
raggiungimento di fini strategici di  sviluppo  nonche'  disporre  in
merito alla destinazione delle risorse di cui all'art.  1,  comma  1,
lettera a), della direttiva 15 aprile 2020  non  utilizzabili  per  i
fini indicati nella  medesima  lettera  in  ragione  dell'esaurimento
delle domande in portafoglio; 
  Ritenuto  opportuno,  in  particolare,  destinare  le  risorse  nel
complesso  precedentemente  individuate  in  parte  alle  istanze  di
contratto  di  sviluppo  che  non  trovano  copertura  nelle  risorse
attualmente destinate  allo  strumento  agevolativo  e  in  parte  al
finanziamento degli Accordi di cui agli articoli 4, comma 6, e  9-bis
del decreto 9 dicembre 2014, in  quanto  strumenti  di  selezione  di
programmi  di  sviluppo  in  grado   di   determinare   rilevanti   e
significativi impatti sulla competitivita' del sistema produttivo dei
territori cui le iniziative stesse si riferiscono e  del  complessivo
sistema Paese; 
  Considerata  la  necessita'  di  fornire  un   adeguato   sostegno,
nell'attuale  situazione  di  crisi  connessa  al  diffondersi  della
pandemia da COVID-19,  al  settore  della  produzione  di  farmaci  e
vaccini necessari per fronteggiare le patologie infettive emergenti; 
  Ritenuto  opportuno,  per  quanto  sopra,   prevedere   un'adeguata
integrazione delle risorse destinate dalla direttiva 15  aprile  2020
precedentemente citata al settore biomedicale, della  telemedicina  e
delle  tecnologie  e  servizi  finalizzati  alla  prevenzione   delle
emergenze sanitarie; 
  Ritenuto,   altresi',   opportuno   consentire    l'accesso    alle
possibilita' offerte dal predetto Quadro temporaneo per  il  sostegno
delle piccole, medie e grandi imprese nell'attuale contesto economico
condizionato dal diffondersi della pandemia da COVID-19,  prevedendo,
in  particolare,  la  possibilita'  per  le  imprese  di   richiedere
l'applicazione delle disposizioni recate dal punto 3.1  del  predetto
Quadro temporaneo, avente ad oggetto gli «aiuti di importo limitato»,
nonche' delle  disposizioni  specificatamente  previste  in  tema  di
ricerca, sviluppo e produzione di prodotti connessi  al  COVID-19  di
cui ai punti 3.6 «Aiuti per la ricerca e lo sviluppo  in  materia  di
COVID-19», 3.7 «Aiuti agli  investimenti  per  le  infrastrutture  di
prova e upscaling» e 3.8 «Aiuti agli investimenti per  la  produzione
di prodotti connessi al COVID-19»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Utilizzo  delle  risorse  stanziate  dall'art.  60,  comma   2,   del
                decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 
 
  1. Per le considerazioni esposte in premessa, le risorse  destinate
alla concessione delle agevolazioni  a  valere  sullo  strumento  dei
Contratti di sviluppo di cui all'art. 60, comma 2, del  decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, sono destinate: 
    a) per euro 150.000.000 alle istanze  di  contratto  di  sviluppo
presentate all'Agenzia che non hanno trovato copertura a valere sulle
risorse  gia'  assegnate  allo  strumento  agevolativo.  Le  predette
risorse sono destinate per euro  75.000.000  alle  istanze  afferenti
programmi di sviluppo insistenti sui territori delle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia  e
per euro 75.000.000  alle  istanze  insistenti  sui  territori  delle
restanti regioni italiane; 
    b) per euro 250.000.000 alle istanze di Accordo di programma o di
sviluppo presentate successivamente alla data di pubblicazione  della
direttiva del  Ministro  dello  sviluppo  economico  15  aprile  2020
concernenti programmi coerenti con le finalita' individuate  all'art.
1, comma 1, lettere b) e c) della predetta direttiva. In particolare,
le predette risorse sono destinate per euro 100.000.000 alle  istanze
di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e per  euro  150.000.000  alle
istanze di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera  c)  della  richiamata
direttiva; 
    c) per euro 100.000.000 alle istanze di Accordo di programma o di
sviluppo presentate successivamente alla data  di  pubblicazione  del
presente decreto concernenti programmi di sviluppo  coerenti  con  il
percorso nazionale di  decarbonizzazione  del  sistema  energetico  e
industriale, anche attraverso lo sviluppo delle relative  filiere  in
settori  industriali  e  tecnologici,   in   particolare   attraverso
l'utilizzo di idrogeno generato da fonti rinnovabili. 
  2. Le risorse di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  a),  della
direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020 e  non
utilizzate per carenza di  istanze  finanziabili  sono  destinate  al
finanziamento delle istanze di Accordo di  programma  o  di  sviluppo
presentate  all'Agenzia  precedentemente  alla  data   del   presente
decreto. 
  3. L'articolazione di cui ai commi 1 e 2  puo'  essere  oggetto  di
revisione in funzione  dell'andamento  delle  domande  delle  imprese
beneficiarie e dell'assorbimento delle risorse  stanziate  ovvero  di
eventuali nuove priorita' di intervento che dovessero manifestarsi. 
  4.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'art.  1,  comma  2,  della
direttiva 15 aprile 2020 in tema di priorita'  di  valutazione  delle
istanze concernenti i programmi di sviluppo di cui all'art. 1,  comma
1, lettera c) della medesima direttiva.