IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
                     del Ministero dell'economia 
                           e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                     del Ministero della salute 
 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29; 
  Visto l'art. 20, comma 12, lettera c) del  decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41, il quale ha aggiunto all'art.  3  del  decreto-legge  14
gennaio 2021, n. 2, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
marzo 2021, n. 29, i seguenti commi: 
    comma 5-bis, il quale  prevede  che,  al  fine  di  estendere  le
attivita' di prenotazione e somministrazione delle  vaccinazioni  per
la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2, previste  dal  piano  di
cui al comma 1, le farmacie territoriali, i medici convenzionati  con
il Servizio sanitario  nazionale,  e  altri  operatori  sanitari  che
effettuano le attivita' di prenotazione e somministrazione provvedono
alla trasmissione telematica alla regione  e  provincia  autonoma  di
competenza dei dati delle prenotazioni e  somministrazioni,  mediante
sistemi  o  servizi  messi  a  disposizione  dalla  medesima   ovvero
attraverso  la  piattaforma  nazionale  di  cui  al  comma  1,  anche
utilizzando le credenziali di accesso del Sistema tessera sanitaria; 
    comma 5-ter, il quale prevede che il  Sistema  tessera  sanitaria
assicura la circolarita' delle informazioni relative alla regione  di
assistenza e residenza per consentire la vaccinazione degli assistiti
del Servizio sanitario nazionale nell'intero territorio  nazionale  e
acquisisce dall'Anagrafe nazionale vaccini le  informazioni  su  base
individuale inerenti alle prenotazioni e, in caso  di  pluralita'  di
prenotazioni  per  la  stessa  persona,  al   fine   di   assicurarne
l'univocita', informa le regioni diverse da quella di assistenza.  Il
Sistema  tessera  sanitaria   acquisisce,   altresi',   dall'Anagrafe
nazionale vaccini le informazioni su base individuale  inerenti  alle
somministrazioni  e  rende  disponibile  alle  regioni   e   province
autonome, nonche' alla piattaforma nazionale di cui al  comma  1,  un
servizio di verifica dell'avvenuta  somministrazione  per  i  singoli
assistiti,  per  assicurare  l'appropriatezza   di   una   successiva
somministrazione ai medesimi; 
  Vista l'ordinanza della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento  delle
misure di contenimento e contrasto dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, n.  3
del 29 marzo 2021, concernente disposizioni per  la  vaccinazione  in
luogo diverso dalla residenza; 
  Vista l'ordinanza della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento  delle
misure di contenimento e contrasto dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale  n.  2
del 9 febbraio 2021, concernente disposizioni  per  il  supporto  del
Sistema tessera sanitaria all'attuazione  del  Piano  strategico  dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2; 
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e successive modificazioni ed integrazioni,  concernente  il  Sistema
tessera  sanitaria  gestito  dal  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze; 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni, concernente il codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali, come modificato dal  decreto  legislativo  10  agosto
2018, n.  101,  concernente  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e  che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale  sulla  protezione
dei dati)»; 
  Visto l'art. 17-bis, comma 2 del decreto-legge n. 18 del  17  marzo
2020; 
  Acquisito il parere favorevole del Garante per  la  protezione  dei
dati personali espresso con il provvedimento n.  187  del  13  maggio
2021, ai sensi  dell'art.  36,  paragrafo  4,  del  regolamento  (UE)
2016/679; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Sistema TS», il sistema informativo di  cui  e'  titolare  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  in  attuazione  di  quanto
disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e
successive modificazioni; 
    b) «SSN», Servizio sanitario nazionale; 
    c) «AVN», l'Anagrafe nazionale vaccini  di  cui  al  decreto  del
Ministero della salute 17 settembre 2018 e all'art. 3,  comma  5  del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2; 
    d)  «AVR»,  l'Anagrafe  vaccinale  della  regione   o   provincia
autonoma; 
    e)  «Piattaforma  nazionale  vaccini»,  piattaforma   informativa
nazionale istituita ai sensi dell'art. 3, comma 1  del  decreto-legge
14 gennaio 2021, n. 2; 
    f) «operatori sanitari», i soggetti indicati all'art.  20,  comma
2, lettere c) e h) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;