IL DIRIGENTE GENERALE 
                            della ricerca 
 
  Visto il  decreto  legislativo  del  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, recante  «Riforma  dell'organizzazione  del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della  modifica
apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, con legge 5 marzo 2020,  n.  12,  (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 61 del  9  marzo  2020),  istituisce  il
Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre  2020,  n.  164,  recante   il   «Regolamento   concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre  2020,  n.  165,  recante   il   «Regolamento   concernente
l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del  Ministro
dell'Universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
19  febbraio  2021,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione
e definizione dei compiti degli uffici di  livello  dirigenziale  non
generale del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494),  con  cui
si e' provveduto  all'assegnazione  ai  responsabili  della  gestione
delle risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca per l'anno 2021, il  quale  all'art.
11, comma 1, dispone che «fino alla definizione  delle  procedure  di
conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo
ufficio di livello dirigenziale generale si avvale  dei  preesistenti
uffici  dirigenziali  non  generali,  in  relazione  alle  rispettive
competenze»; 
  Visto  l'art.  6  del  suddetto  decreto  ministeriale,  il   quale
attribuisce al direttore generale della ex Direzione generale per  il
coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e  dei
suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di  cui  alla
tabella D, relative alle missioni e ai  programmi  di  spesa  a  piu'
centri  di  responsabilita'  amministrativa   secondo   gli   attuali
incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data  di  entrata
in  vigore  del   regolamento   di   organizzazione   del   Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  -  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  n.  164/2020  -  che  continuano  ad  avere
efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, nelle  more  del
completamento del processo di riorganizzazione dello stesso; 
  Visto il decreto direttoriale del 9 aprile 2021, n. 855  (reg.  UCB
del 12 aprile 2021, n. 739), con il quale il  direttore  generale  ha
attribuito ai dirigenti degli uffici in cui si articola la  Direzione
generale della ricerca le  deleghe  per  l'esercizio  dei  poteri  di
spesa, in termini di competenza, residui e cassa; 
  Vista la legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»  (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'art.  1,  comma  870,  recante
l'istituzione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e  tecnologica  (FIRST)  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 30  del  decreto-legge  n.  5  del  9  febbraio  2012,
convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, di modifica del  decreto
legislativo 27 luglio 1999,  n.  297,  ai  sensi  del  quale,  per  i
progetti   selezionati   nel   quadro   di   programmi   europei    o
internazionali, non e' prevista la  valutazione  tecnico  scientifica
ex-ante ne' il parere sull'ammissione a finanziamento  da  parte  del
Comitato di cui all'art. 7,  comma  2,  del  decreto  legislativo  27
luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83  del  22
giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.  134  del  7
agosto 2012; 
  Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17  giugno
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  L  187
del  26  giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea
(regolamento generale di esenzione per categoria)  e  in  particolare
l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento
a partire dal giorno 1° luglio 2014; 
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016,  n.  593,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni  per
la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli  articoli
60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la  ricerca
scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016
che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali; 
  Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, con  cui
sono state approvate le Linee guida al decreto  ministeriale  del  26
luglio 2016, n. 593 - Gazzetta Ufficiale n. 196 del  23  agosto  2016
«Disposizioni per la  concessione  delle  agevolazioni  finanziarie»,
adottato dal Ministero in  attuazione  dell'art.  16,  comma  5,  del
citato decreto ministeriale n. 593 del 26  luglio  2016,  cosi'  come
aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018; 
  Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo  2018,  reg.  UCB
del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative
ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed  in
recepimento  delle  direttive  ministeriali  del   suddetto   decreto
direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni  di  cui  al
d.d. n. 2075 del 17 ottobre  2018  con  cui  sono  state  emanate  le
«Procedure   operative»   per   il   finanziamento    dei    progetti
internazionali,  che  disciplinano,  tra  l'altro,  le  modalita'  di
presentazione delle domande di finanziamento nazionale da  parte  dei
proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e  di
gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi  diretti  al  sostegno
delle attivita' di ricerca industriale, estese  a  non  preponderanti
processi di sviluppo  sperimentale  e  delle  connesse  attivita'  di
formazione  del  capitale  umano  nonche'  di  ricerca  fondamentale,
inseriti in accordi e programmi europei e internazionali; 
  Visto il decreto del  Ministro  23  novembre  2020,  prot.  n.  861
(registrato alla Corte dei conti il  10  dicembre  2020,  n.  2342  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 17 dicembre  2020)  di
«Proroga delle previsioni di cui al decreto  ministeriale  26  luglio
2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del  regime  di  aiuti  di
Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31dicembre 2023; 
  Considerata la  peculiarita'  delle  procedure  di  partecipazione,
valutazione e selezione  dei  suddetti  progetti  internazionali  che
prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento  ovvero  anche  il  totale
finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse  a  valere
sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilita' speciale n.
5944; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
maggio  2014  relativo  all'apertura  di  contabilita'  speciali   di
tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per  la
gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione  europea  e  degli
interventi complementari alla programmazione comunitaria, di  cui  al
conto dedicato di contabilita' speciale - IGRUE,  in  particolare  il
conto di contabilita' speciale n.  5944,  che  costituisce  fonte  di
finanziamento, in quota parte, per i progetti di  cui  all'iniziativa
di cui trattasi; 
  Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato
generale per i rapporti  finanziari  con  l'Unione  europea  (IGRUE),
prot. n.  44533  del  26  maggio  2015,  con  la  quale  si  comunica
l'avvenuta creazione della contabilita' speciale n.  5944  denominata
MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per  la  gestione  dei  finanziamenti
della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari
(ERANET, CSA, Art. 185, etc.); 
  Considerato che le procedure operative  per  il  finanziamento  dei
progetti internazionali ex art 18, decreto ministeriale n. 593 del 26
luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per
la verifica della congruita' dei costi del  programma  d'investimento
e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui  all'art.  12,
comma 1, del decreto ministeriale  n.  593/2016,  per  le  parti  non
effettuate dalla struttura  internazionale,  per  l'approvazione  del
capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario; 
  Visto l'art.  238,  comma  7,  del  decreto-legge  n.  34/2020  che
testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di  cui
all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  puo'  disporre  l'ammissione  al
finanziamento, anche in deroga alle procedure  definite  dai  decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  26
luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18  dicembre  2017,  n.
999, dei soggetti risultati  ammissibili  in  base  alle  graduatorie
adottate in sede internazionale, per la  realizzazione  dei  progetti
internazionali  di  cui  all'art.  18  del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016,  n.
593». 
  Dato   atto   che   tutte   le   prescritte   istruttorie   saranno
contestualmente  attivate,  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  n.
593/2016  (avviamento  delle  procedure  per  la  nomina  ETS  e  per
l'incarico  delle  valutazioni  economico-finanziarie   al   soggetto
convenzionato); 
  Ritenuto di poter procedere, nelle  more  della  conclusione  delle
suddette  istruttorie,  ai  sensi  dell'art   238,   comma   7,   del
decreto-legge   n.   34/2020,   all'ammissione   al    finanziamento,
condizionando risolutivamente la stessa e la relativa  sottoscrizione
dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono  comunque
subordinate, altresi', le misure e  le  forme  di  finanziamento  ivi
previste  in  termini  di  calcolo  delle   intensita',   entita'   e
qualificazione dei  costi  e  ogni  altro  elemento  suscettibile  di
variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e
dell'esperto economico finanziario; 
  Vista  la  legge  del  30  dicembre  2020,  n.  240  e   successive
modificazioni ed integrazioni ed in  particolare  l'art.  21  che  ha
istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca; 
  Visto il decreto n. 48, del 18 gennaio 2019, emanato  dal  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  registrato  dalla
Corte dei conti in data 8 marzo 2019,  registrazione  n.  1-310,  che
definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli
investimenti nella ricerca  scientifica  e  tecnologica  (FIRST)  per
l'anno 2018; 
  Visto l'impegno a valere  sulle  risorse  FIRST  2018,  cap.  7245,
finalizzato   al   finanziamento   dei   progetti   di   cooperazione
internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 7632  del  12
maggio 2020, reg. UCB n. 506 del 14 maggio 2020; 
  Visto il contratto (Grant Agreement) n. 825664 tra  la  Commissione
europea e gli enti finanziatori partecipanti all'Eranet JPCOFUND2 che
ha  pubblicato  il  bando   «Multinational   research   projects   on
personalised medicine for Neurodegenerative diseases», che disciplina
i diritti e i doveri delle parti; 
  Vista la nota prot. n. 20209 del 29 novembre 2018, con la quale  il
MIUR si e' impegnato a finanziare il bando JPCOFUND2 con un budget di
euro 400.000,00 nella forma di contributo alla spesa  successivamente
aumentato ad euro 500.000,98, con mail del direttore generale  del  3
settembre 2019; 
  Visto  il  bando  internazionale  «JPCOFUND2»,  comprensivo   delle
National/Regional  requirements,   pubblicato   dall'ERA-NET   Cofund
JPCOFUND2 che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano
l'accesso al finanziamento nazionale  dei  progetti  cui  partecipano
proponenti italiani, e il relativo Annex nazionale; 
  Considerato che per il bando JPCOFUND2, di cui  trattasi  e'  stato
emanato l'avviso integrativo in data 11 marzo 2019, prot. n. 439; 
  Vista la decisione finale del Call Steering Committee  del  5  e  6
settembre 2019, con la quale e'  stata  formalizzata  la  graduatoria
delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione  positiva
espressa nei confronti del progetto dal  titolo  «GENFI-prox»  avente
come obiettivo «quello di caratterizzare le  fasi  precliniche  della
malattia   frontotemporale   monogenica,   identificando    marcatori
cognitivi, biologici e/o di imaging»; 
  Preso  atto  della  graduatoria  delle  proposte   presentate,   in
particolare, della valutazione positiva espressa  nei  confronti  dei
progetti a partecipazione  italiana,  tra  i  quali  e'  presente  il
progetto dal titolo «GENFI-prox»; 
  Vista la nota MUR prot. n. 5634 del 9 aprile  2020,  con  la  quale
l'ufficio  VIII  ha  comunicato   ufficialmente   gli   esiti   della
valutazione  internazionale  delle  proposte  presentate  nell'ambito
della Call, indicando i  progetti  meritevoli  di  finanziamento,  le
fonti e gli importi del finanziamento nazionale a  valere  sul  FIRST
2018, cap. 7245; 
  Atteso  che  nel   gruppo   di   ricerca   relativo   al   progetto
internazionale «GENFI-prox», di durata trentasei mesi salvo proroghe,
il cui costo ammonta ad euro 145.000,00 figura il proponente italiano
Universita' degli studi di Brescia - Dipartimento di scienze cliniche
e sperimentali; 
  Acquisita in data 20 novembre 2021, prot. 18048,  la  DSAN  con  la
quale, il  legale  rappresentante  dell'Universita'  degli  studi  di
Brescia  -  Dipartimento  di  scienze  cliniche  e  sperimentali,  ha
comunicato la data di inizio del progetto internazionale «GENFI-prox»
fissata al 1° luglio 2020, si prende atto che il Consortium Agreement
e' in corso di definizione; 
  Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016  che
prevede che il capitolato tecnico e  lo  schema  di  disciplinare,  o
qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella  forma  predisposta
dal MUR, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione
delle  attivita'  contrattuali  e   le   eventuali   condizioni   cui
subordinare  l'efficacia  del  provvedimento,   costituiscono   parte
integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi  dell'art.  52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive  modifiche
e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del  28
luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare,
gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono,  prima  della  concessione  da
parte del  soggetto  concedente  aiuti  di  Stato,  la  registrazione
dell'aiuto individuale e  l'espletamento  di  verifiche  tramite  cui
estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente  erogati
al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione
degli aiuti; 
  Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto
ministeriale n. 593/2016,  sono  stati  assolti  mediante  l'avvenuta
iscrizione del progetto approvato,  e  dei  soggetti  fruitori  delle
agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca; 
  Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al  citato  decreto
ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al  quale  il  Registro
nazionale  degli  aiuti  di  Stato  (RNA)  ha  rilasciato  il  codice
concessione RNA - COR ID 5241457 del 28 aprile 2021; 
  Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento  recante  la  disciplina  per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive modifiche e  integrazioni»  (Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 175 del 28 luglio 2017), e' stata acquisita  la  visura
Deggendorf n. 11682194 del 14 aprile 2021; 
  Visto l'art. 12 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  rubricato
«Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 «Disposizioni in  materia  di
giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge del 6 novembre 2012, n.  190  «Disposizioni  per  la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  progetto  di   cooperazione   internazionale   dal   titolo
«GENFI-prox» presentato dall'Universita' degli  studi  di  Brescia  -
Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali, C.F. 98007650173, e'
ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle
premesse, nella forma, misura, modalita' e condizioni indicate  nella
scheda allegata al presente decreto (allegato 1). 
  2. In accordo con il progetto  internazionale,  la  decorrenza  del
progetto e' fissata al 1° luglio 2020 e la sua durata e' di trentasei
mesi. 
  3. Il finanziamento  sara'  regolamentato  con  le  modalita'  e  i
termini di  cui  all'allegato  disciplinare  (allegato  2)  e  dovra'
svolgersi secondo le modalita' e  i  termini  previsti  nell'allegato
capitolato tecnico (allegato 3)  ovvero  secondo  le  modalita'  e  i
termini previsti nel capitolato  tecnico  che  sara'  successivamente
approvato in via definitiva dall'esperto tecnico scientifico, ambedue
i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.