Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei  disciplinari,  tuttora  vigente  ai
sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016,
nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  decreto  sulla  procedura  in
questione, in applicazione della citata legge  n.  238/2016,  nonche'
del regolamento delegato  UE  n.  33/2019  della  Commissione  e  del
regolamento  di  esecuzione  UE   n.   34/2019   della   Commissione,
applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1308/2013; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno  1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  6
del  9  gennaio  1988  con  il  quale  e'   stata   riconosciuta   la
denominazione di origine controllata  dei  vini  «Monti  Lessini»  ed
approvato il relativo disciplinare di produzione; 
    Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul
sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - vini  DOP  e  IGP  e
nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  295  -  20
dicembre 2011, con il quale  e'  stato  consolidato  il  disciplinare
della DOP dei vini «Monti Lessini»; 
    Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero Sezione Qualita' - vini DOP e IGP, con il
quale e' stato da ultimo aggiornato  il  disciplinare  di  produzione
della DOP dei vini «Monti Lessini»; 
    Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite  della
Regione Veneto, su istanza del Consorzio tutela vini Lessini  Durello
DOC con sede in Soave (VR),  e  successive  integrazioni,  intesa  ad
ottenere la modifica del disciplinare di  produzione  della  DOP  dei
vini «Monti Lessini» nel rispetto della procedura di  cui  al  citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
    Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai
sensi  della  preesistente  normativa  dell'Unione  europea,   e   in
particolare: 
      e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto; 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale
vini  DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  12  maggio   2021,
nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato  la  proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della  DOC  dei
vini «Monti Lessini»; 
    Considerato che ai sensi del citato reg. UE n.  33/2019,  entrato
in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche sono  considerate
«unionali» e come tali seguono l'analoga  procedura  stabilita  dalla
preesistente normativa  dell'Unione  europea  per  le  modifiche  non
minori e, pertanto, nelle more dell'adozione del nuovo decreto  sulla
procedura nazionale relativa alle domande di protezione delle  DOP  e
IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, sono da seguire  per  la
pubblicizzazione nazionale delle domande di modifiche  «unionali»  le
disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
    Provvede alla pubblicazione dell'allegata  proposta  di  modifica
«unionale» del disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata dei vini «Monti Lessini». 
    Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio  PQAI  IV  -
via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo  di
posta elettronica  certificata:  saq4@pec.politicheagricole.gov.it  -
entro sessanta giorni dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della predetta proposta.