IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna, alla  quale  hanno  preso  parte  il  prof.
Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra  Cerrina  Feroni,
vice presidente, l'avv. Guido Scorza e  il  dott.  Agostino  Ghiglia,
componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento  generale  sulla  protezione  dei   dati,   di   seguito
regolamento); 
  Visto il Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto
legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto  legislativo
10 agosto 2018, n. 101, di seguito codice); 
  Visto il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che  abroga  la  decisione  quadro
2008/977/GAI del Consiglio; 
  Visto l'art. 156, comma 3, del codice ai sensi del quale il Garante
definisce con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio anche ai fini  dello
svolgimento dei compiti e  dell'esercizio  dei  poteri  di  cui  agli
articoli  154,  154-bis,  160,  nonche'  all'art.  57,  par.  1,  del
regolamento; 
  Visti i regolamenti del Garante nn. 1, 2, e 3/2000,  approvati  con
deliberazione n. 15 del 28 giugno  2000,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 13 luglio 2000, n. 162  e  le
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 8, commi 2 e 3, del citato regolamento n. 1/2000,  che
articola l'Ufficio del Garante in unita' organizzative di primo e  di
secondo  livello  e  individua  le  unita'  di  primo   livello   nei
dipartimenti,  nei  servizi  e,  laddove  costituite,  nelle   unita'
temporanee; 
  Visto l'art. 57,  par.  1,  lettera  b),  del  regolamento  che  ha
attribuito alle autorita' nazionali di controllo il compito, tra  gli
altri, di promuovere la consapevolezza e favorire la comprensione del
pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e  ai  diritti
in relazione al  trattamento  dei  dati  personali,  con  particolare
attenzione alle attivita' destinate specificatamente ai minori; 
  Visto, altresi', l'art. 57, par. 1, lettera d), del regolamento, ai
sensi del quale le autorita' nazionali di controllo hanno il  compito
di promuovere la consapevolezza dei titolari e dei  responsabili  del
trattamento riguardo  agli  obblighi  imposti  loro  dal  regolamento
medesimo; 
  Visto l'art. 8 della legge del  7  giugno  2000,  n.  150,  recante
«Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione  delle
pubbliche amministrazioni», che ha definito i criteri e le  modalita'
di funzionamento dell'ufficio relazioni con  il  pubblico  presso  le
pubbliche amministrazioni; 
  Visto l'art. 11 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze
delle  amministrazioni  pubbliche»,   il   quale   prevede   che   le
amministrazioni  pubbliche  individuino,  nell'ambito  della  propria
struttura, uffici per le relazioni con il pubblico, anche al fine  di
garantire la piena attuazione della legge  7  agosto  1990,  n.  241,
assegnando ad essi personale con  idonea  qualificazione  ed  elevata
capacita' di comunicazione con il pubblico; 
  Viste le deliberazioni di questa Autorita'  n.  6  del  3  febbraio
2005; n. 5 del 17 febbraio 2014; n. 374 del 25 giugno  2015;  n.  504
del 1° ottobre 2015 e n. 118 del 22 febbraio 2018, con le quali si e'
provveduto a disciplinare l'attivita' di comunicazione al pubblico da
parte di questa Autorita' nel corso del tempo; 
  Ritenuta  la  necessita'  sulla  base  dell'esperienza  sviluppata,
tenuto conto della rilevanza e della  delicatezza  del  ruolo  svolto
presso l'Autorita' dall'ufficio relazioni con il pubblico  sia  sotto
il profilo del  numero  di  interpelli  e  quesiti  di  varia  natura
provenienti da  soggetti  pubblici  e  privati  e  da  cittadini  che
quotidianamente vengono prospettati a tale struttura,  sia  sotto  il
profilo  della  complessita'  e   delicatezza   delle   problematiche
affrontate e del ruolo di comunicazione istituzionale insito in  tali
attivita', al fine  di  migliorare  e  qualificare  ulteriormente  il
servizio reso all'utenza, di potenziare l'ufficio  relazioni  con  il
pubblico riconfigurandolo come unita' organizzativa di primo livello; 
  Ritenuta la necessita' di istituire, come unita'  organizzativa  di
primo livello, il servizio per le relazioni con il pubblico, al quale
vengono attribuite le seguenti competenze: curare, anche mediante  un
servizio di ascolto telefonico o  attraverso  la  posta  elettronica,
l'informazione al pubblico sulle disposizioni in materia  di  diritto
alla protezione dei dati personali  e  sulle  relative  modalita'  di
tutela (segnalazioni e reclami); risposte  a  quesiti,  richieste  di
informazioni  e  pareri  da  parte  di   cittadini,   amministrazioni
pubbliche, associazioni o imprese, anche sulla base delle indicazioni
e della  documentazione  fornita  da  dipartimenti  e  servizi,  pure
attraverso la predisposizione di note  che  richiamano  provvedimenti
del Garante; riscontro a  richieste  di  documentazione  e  materiale
informativo sulla protezione dei  dati  personali  e  sulle  relative
modalita' di tutela; 
  Considerato, inoltre, che il  regolamento  contiene  una  serie  di
disposizioni riguardanti  il  trattamento  effettuato  attraverso  il
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (v.,  in
particolare, articoli 13, 14, 22, 35 e 36); 
  Visto l'art. 57,  par.  1,  lettera  i),  del  regolamento  che  ha
attribuito alle autorita' nazionali di controllo il compito, tra  gli
altri, di sorvegliare gli sviluppi che presentano un interesse, se  e
in  quanto  incidenti  sulla  protezione  dei  dati   personali,   in
particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione  e  della
comunicazione; 
  Considerato che, nell'ambito degli obiettivi programmatici e  delle
linee  di  priorita'  dell'Autorita'  per  l'anno  2021,   e'   stata
attribuita particolare  rilevanza,  tra  l'altro,  «alla  trattazione
degli  affari  riguardanti  l'impatto  della   digitalizzazione   nel
trattamento dei dati  personali,  con  particolare  riferimento  allo
sviluppo di sistemi  di  intelligenza  artificiale»  (v.  all.  A  al
bilancio di previsione dell'esercizio  finanziario  del  Garante  per
l'anno 2021, adottato con delibera del 17 dicembre  2020)  e  che  il
Documento programmatico 2021-2023 a sua volta prevede che il  Garante
e' chiamato  ad  intervenire,  tra  i  vari  settori  di  particolare
delicatezza, in quello dell'intelligenza artificiale (v.  all.  B  al
predetto bilancio di previsione); 
  Considerato che nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione
europea  e,  in  via  riflessa,  anche   nei   suoi   Stati   membri,
l'intelligenza artificiale rappresenta un settore  di  intervento  in
forte  espansione,  rientrando  tra  gli  elementi  cardine  per   la
digitalizzazione del mercato unico europeo (cfr. Comunicazione  della
Commissione  europea,  L'intelligenza   artificiale   per   l'Europa,
COM(2018) 237 final del 25 aprile 2018 e, da ultimo, la  proposta  di
regolamento  sull'approccio  europeo  all'intelligenza   artificiale,
COM(2021) 206 final, nonche' il  piano  coordinato  sull'Intelligenza
artificiale 2021 [COM(2021) 205 final] del 21 aprile 2021); 
  Ritenuta la necessita', tenuto conto della rilevanza e dell'impatto
dell'intelligenza artificiale sul diritto alla  protezione  dei  dati
personali, anche alla luce di interpelli e quesiti posti in materia a
questa  Autorita',  di   istituire   il   Dipartimento   intelligenza
artificiale come unita' organizzativa di primo  livello,  alla  quale
vengono attribuite le seguenti competenze: per i profili di carattere
giuridico, monitorare i fondamenti e la metodologia di progettazione,
sviluppo e impiego di sistemi informatici  basati  su  tecnologie  di
intelligenza artificiale e di apprendimento automatico (c.d.  machine
learning); seguire le iniziative, anche da parte di enti di  ricerca,
e i tavoli di lavoro nazionali, europei e internazionali con riguardo
alle aree di interazioni tra intelligenza artificiale e diritto  alla
protezione  dei  dati  personali;  fornire   supporto   all'attivita'
istruttoria, anche in  occasione  di  accertamenti  ispettivi,  degli
affari di competenza delle altre Unita' organizzative svolta ai sensi
del regolamento, del codice e del  decreto  legislativo  n.  51/2018;
collaborare all'esame delle proposte di legge o degli atti  normativi
in materia aventi natura regolamentare basati su atti legislativi  ai
sensi degli articoli 36, par. 4, ovvero 57, par. 1, lettera  c),  del
regolamento;  supportare   in   materia   le   Unita'   organizzative
interessate per le attivita' di cooperazione e coerenza previste  dal
regolamento; fornire il medesimo supporto al Collegio; 
  Ritenuto, alla luce di quanto sopra illustrato, di dover  apportare
all'art. 8, comma 5, primo periodo, del  regolamento  n.  1/2000,  la
conseguente  modifica,  aggiungendo  dopo  le  seguenti  parole   «e)
servizio del controllo di gestione», le parole «f)  servizio  per  le
relazioni con il pubblico», e di dover altresi' apportare all'art. 8,
comma 5, quarto periodo, del regolamento n.  1/2000,  la  conseguente
modifica, aggiungendo dopo le seguenti parole «l) affari legali e  di
giustizia», le parole «m) intelligenza artificiale»,  come  riportato
nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale  della
presente deliberazione; 
  Considerato che le rappresentanze sindacali del Garante sono  state
informate in ordine alla istituzione  del  Dipartimento  intelligenza
artificiale e del servizio per le relazioni con il pubblico nel corso
di incontri e di riunioni su temi di interesse sindacale; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore il prof. Pasquale Stanzione; 
 
                   Tutto cio' premesso il Garante: 
 
ai sensi dell'art. 156, comma 3, del codice, delibera nei termini  di
cui in motivazione di: 
    a) istituire il servizio per le relazioni con il  pubblico  e  il
Dipartimento intelligenza artificiale come  unita'  organizzative  di
primo livello; 
    b) modificare l'art. 8, comma 5,  primo  e  quarto  periodo,  del
regolamento n. 1/2000, come riportato nell'allegato A che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
  Le modifiche di cui  al  punto  a)  entrano  in  vigore  il  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, del codice, dispone che  copia
del  presente  provvedimento  sia  trasmessa   al   Ministero   della
giustizia - ufficio pubblicazioni ai fini della  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 maggio 2021 
 
                                  Il Presidente e relatore: Stanzione 
Il segretario generale: Mattei