IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 14 giugno 2021,  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato  COVID  digitale  dell'UE)  per  agevolare   la   libera
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/954 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 14 giugno 2021,  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di  Paesi  terzi
regolarmente soggiornanti o  residenti  nel  territorio  degli  Stati
membri durante la pandemia di COVID-19; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 maggio  2021,  n.  61,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1,  ai
sensi  del  quale  «Fatto  salvo  quanto  diversamente  disposto  dal
presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021,  si  applicano  le
misure di cui al provvedimento adottato in  data  2  marzo  2021,  in
attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge  22  maggio  2020,  n.
35»; 
  Visto, altresi', l'art. 9 del menzionato  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, relativo alle «certificazioni verdi COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 18  maggio  2021,  n.  65,  recante  «Misure
urgenti relative all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»  e,  in
particolare, l'art. 16, comma 1, il quale prevede che:  «Fatto  salvo
quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31  luglio
2021, continuano ad applicarsi le  misure  di  cui  al  provvedimento
adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art.  2,  comma  1,
del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»; 
  Visto, altresi', l'art. 14 del citato decreto-legge 18 maggio 2021,
n. 65, in materia di rilascio e validita' delle certificazioni  verdi
COVID-19; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9,  comma  10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti  per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da
COVID-19"», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 17 giugno 2021, n. 143; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 14 maggio 2021, n. 114; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 maggio 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 31 maggio 2021, n.  128,  con  la
quale sono state prorogate, fino al 21 giugno 2021, le misure di  cui
all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della salute 29  aprile  2021,
come integrate e reiterate dall'ordinanza del Ministro della salute 6
maggio 2021, relative agli spostamenti dall'India, dal  Bangladesh  e
dallo Sri Lanka; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 giugno 2021,  recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 3 giugno 2021, n. 131; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile  2021  con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Vista la situazione epidemiologica specifica  che  caratterizza  il
territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda  del  Nord,  in
considerazione dei  primi  dati  sulla  circolazione  della  variante
B.1.617.2, classificata come VOC dal World Health Organization; 
  Ritenuto necessario e urgente prevedere, nelle  more  dell'adozione
di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25  marzo  2020,
n. 19, cosi' come richiamato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
nuove  disposizioni  in  materia  di  limitazione  degli  spostamenti
dall'estero; 
  Sentito il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 e
per le finalita' di cui all'art. 2, comma  3,  del  decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52, fermo restando quanto previsto  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  2  marzo  2021,  chiunque  fa
ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o
territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del  predetto  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   ha   l'obbligo   di
presentazione al vettore  all'atto  dell'imbarco  e  a  chiunque  sia
deputato ad effettuare controlli, di una delle  certificazioni  verdi
COVID-19 rilasciate ai sensi dell'art. 9, comma 2, del  decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52 e ai sensi dei regolamenti UE n. 2021/953 e  n.
2021/954, da cui risulti: 
    a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2,  con  attestazione  del
completamento del prescritto ciclo vaccinale  da  almeno  quattordici
giorni; 
    b) avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale  cessazione
dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2; 
    c) effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti  all'ingresso
nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare  con
esito negativo al virus SARS-CoV-2. 
  2. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in uno Stato  membro
dell'Unione  europea  o  in  uno  Stato  terzo  a  seguito   di   una
vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali (European
Medicines Agency - EMA), dell'avvenuta guarigione  da  COVID-19,  con
contestuale    cessazione    dell'isolamento    prescritto,    ovvero
dell'effettuazione, nelle quarantotto  ore  antecedenti  all'ingresso
nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare  con
esito  negativo  al  virus   SARS-CoV-2,   sono   riconosciute   come
equivalenti a quelle di cui al precedente comma 1, lettere a),  b)  e
c). 
  3. Le certificazioni verdi di cui al comma  1  devono  riportare  i
dati indicati dall'art. 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 17 giugno 2021, citato in premessa. Le certificazioni di
cui al comma 2 devono  essere  redatte  almeno  in  lingua  italiana,
inglese, francese o spagnola e possono essere esibite sia in  formato
digitale che cartaceo. 
  4. La verifica delle certificazioni di cui al presente articolo  e'
effettuata da tutti i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 13  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021. 
  5. A condizione che non  insorgano  sintomi  di  COVID-19  e  fermi
restando gli obblighi  di  dichiarazione  previsti  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo  2021  e  dall'art.  3
dell'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio  2021,  citata  in
premessa,  le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano nei casi previsti all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c),
f), g), l), m), n), o) del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 2 marzo 2021.