IL DIRIGENTE 
                   Ufficio procedure centralizzate 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni
con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera c); 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, cosi' come modificato dal  decreto  n.  53
del Ministro della salute, di concerto con i ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze,
del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 ,
comma 10 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e succesive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso
pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della
direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e
successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario
concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre   2012   n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente   adottati   dal   consiglio    di    amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente,  con  delibera  8
aprile 2016, n. 12, e con delibera 3 febbraio 2016, n.  6,  approvate
ai sensi dell'art. 22 del decreto 20  settembre  2004,  n.  245,  del
Ministro della salute di concerto  con  il  Ministro  della  funzione
pubblica e il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  della  cui
pubblicazione sul proprio sito istituzionale  e'  stato  dato  avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  - Serie  generale
n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018
con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo
n. 165/2001, e' stato conferito l'incarico di direzione  dell'Ufficio
procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la determina direttoriale n.  257/2020  del  13  marzo  2020,
recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per  la  adozione  di
provvedimenti  di  classificazione  dei  medicinali  per  uso  umano,
approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art.  12,  comma
5, della legge 8 novembre 2012 n. 189», gia' conferita alla  dott.ssa
Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuita' e l'efficacia
dell'azione amministrativa dell'agenzia; 
  Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 gennaio 2021
che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative
all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali  dal  1°
dicembre al 31 dicembre 2020 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci  e
nuove confezioni registrate; 
  Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della
fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate,
dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di Agenzia  italiana  del
farmaco in data 10-12 febbraio 2021; 
  Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del  9
giugno  2021  (protocollo  MGR/70587/P),  con  la  quale   e'   stato
autorizzato  il  materiale  educazionale  del   prodotto   medicinale
LENALIDOMIDE MYLAN (lenalidomide); 
 
                             Determina: 
 
  Le confezioni del seguente medicinale per  uso  umano  generico  di
nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione
ai fini della fornitura: 
    Lenalidomide Mylan 
  descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte  integrante  del
presente provvedimento, sono  collocate  in  apposita  sezione  della
classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8  novembre  2012,  n.
189, denominata  classe  C  (nn),  dedicata  ai  farmaci  non  ancora
valutati ai fini della rimborsabilita'. 
  Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della
commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle
condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
del medicinale e deve comunicare all'Agenzia italiana del  farmaco  -
Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo
al pubblico  e  la  data  di  inizio  della  commercializzazione  del
medicinale. 
  Il         titolare         dell'A.I.C.         del         farmaco
generico/equivalente/biosimilare e' esclusivo responsabile del  pieno
rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale
di riferimento e delle  vigenti  disposizioni  normative  in  materia
brevettuale. 
  Per i medicinali di cui al comma 3, dell'art. 12, del decreto-legge
n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la  collocazione
nella  classe  C(nn)  di  cui  alla  presente  determina  viene  meno
automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di
classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di
trenta giorni dal sollecito inviato dall'Agenzia italiana del farmaco
ai sensi dell'art. 12, comma 5-ter, del  decreto-legge  n.  158/2012,
convertito dalla legge 189/2012, con la conseguenza che il medicinale
non potra' essere ulteriormente commercializzato. 
  La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 10 giugno 2021 
 
                                              Il dirigente: Pistritto