IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 1° aprile  1989,  n.  120,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  15  maggio  1989,  n.  181  e  successive
modificazioni e  integrazioni,  recante  «Misure  di  sostegno  e  di
reindustrializzazione  in   attuazione   del   piano   nazionale   di
risanamento della siderurgia»; 
  Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73  della  legge  27
dicembre 2002,  n.  289,  hanno  previsto  l'estensione  del  sistema
agevolativo di cui alla citata legge n. 181 del 1989 a ulteriori aree
di crisi industriale diverse da quella siderurgica; 
  Visto  l'art.  27  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
reca il riordino della  disciplina  in  materia  di  riconversione  e
riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e,
in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti,  rispettivamente,  gli
interventi nelle aree di crisi  industriale  complessa,  attuati  con
progetti di riconversione  e  riqualificazione  industriale  adottati
mediante  accordi  di  programma,  e  gli  interventi  nei  casi   di
situazioni di crisi  industriali  diverse  da  quelle  complesse  che
presentano,  comunque,  impatto  significativo  sullo  sviluppo   dei
territori  interessati  e  sull'occupazione,  e  i  commi  9   e   10
concernenti l'individuazione delle risorse  finanziarie  a  copertura
degli interventi; 
  Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge 22 giugno  2012,
n. 83, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui  all'art.
14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico, assume la denominazione di  «Fondo  per  la
crescita sostenibile»; 
  Considerato che il predetto Fondo per la  crescita  sostenibile  e'
destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e  priorita'   periodicamente
stabiliti e nel  rispetto  dei  vincoli  derivanti  dall'appartenenza
all'ordinamento  comunitario,  al  finanziamento   di   programmi   e
interventi con un impatto significativo  in  ambito  nazionale  sulla
competitivita' dell'apparato produttivo, tra i quali quelli  riferiti
alla finalita' di cui allo  stesso  art.  23,  comma  2,  lettera  b,
inerente al «rafforzamento della struttura produttiva, il  riutilizzo
di  impianti  produttivi  e  il  rilancio  di  aree  che  versano  in
situazioni di crisi  complessa  di  rilevanza  nazionale  tramite  la
sottoscrizione di accordi di programma»; 
  Visto il comma 6 del sopra menzionato art. 27 del decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, che  dispone  che  il  Ministero  dello  sviluppo
economico  si  avvale,  mediante  la   sottoscrizione   di   apposite
convenzioni,   dell'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione    degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (di seguito,  Invitalia),
per la definizione e l'attuazione  degli  interventi  nelle  aree  di
crisi industriale complessa e che gli oneri derivanti dalle  predette
convenzioni sono posti a carico delle risorse assegnate  all'apposita
sezione  del  Fondo  per  la  crescita  sostenibile  utilizzate   per
l'attuazione degli accordi di cui allo stesso  art.  27,  nel  limite
massimo del 3 per cento di tali risorse; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono  state  disciplinate  le
modalita' di individuazione delle  situazioni  di  crisi  industriale
complessa e determinati i criteri per la definizione  e  l'attuazione
dei progetti di riconversione e riqualificazione  industriale  e,  in
particolare, l'art. 3, comma 4, che prevede che la parte di attivita'
dei citati progetti di riconversione e  riqualificazione  industriale
svolta da Invitalia in applicazione degli interventi  agevolativi  da
essa gestiti e' remunerata con le modalita'  e  le  risorse  previste
dagli interventi stessi, mentre con apposita  convenzione  quadro  e'
disciplinata la remunerazione della diversa attivita' indicata  nello
stesso decreto ministeriale 31 gennaio 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 178 del 3 agosto 2015, adottato ai sensi del citato art. 27, commi
8 e 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante  termini,
modalita'  e  procedure  per  la  concessione  ed  erogazione   delle
agevolazioni di cui alla predetta legge n. 181 del 1989 nelle aree di
crisi industriale complessa e non complessa; 
  Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto  ministeriale
9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli  interventi  di
cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse cosi' come
individuate dall'art. 27, commi 9 e 10, del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, a  cui  potranno  aggiungersi  risorse  derivanti  dalla
programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  30  agosto
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 244 del 17 ottobre 2019, adottato ai sensi dell'art. 29, commi 3 e
4,  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  recante  revisione
delle condizioni e delle modalita' per l'attuazione degli  interventi
per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi  della  legge  15
maggio 1989,  n.  181,  che  all'art.  18  conferma  le  disposizioni
relative alle risorse disponibili; 
  Visto il paragrafo 2.4 del testo unico degli «Indirizzi  attuativi»
relativi alla legge 15 maggio 1989, n. 181, approvati con decreto del
Ministero dello sviluppo economico 25 gennaio 2010, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  97  del  27  aprile
2010, in base al quale le risorse che saranno recuperate da Invitalia
a seguito di riscatti  di  partecipazioni  ai  capitali  sociali,  di
ammortamento  di  quote  capitale  dei  finanziamenti,   di   revoche
contributi e di restituzione di eventuali  prefinanziamenti  relativi
alle iniziative promosse (cosiddetti «rientri») saranno  destinate  a
nuovi  interventi  da  realizzare  nelle  aree  di  crisi  e  saranno
riversate in conto  entrata  al  bilancio  dello  Stato  con  cadenza
semestrale; 
  Visto il citato comma 10 dell'art. 27 del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, che ha stabilito che  le  predette  somme  a  titolo  di
«rientri» affluiscano in entrata al Bilancio dello Stato, per  essere
riassegnate, su richiesta del Ministro dello sviluppo  economico,  ad
apposito capitolo dello stato di previsione  dello  stesso  Ministero
per la successiva assegnazione al Fondo per la  crescita  sostenibile
di cui all'art. 23, comma 2  del  medesimo  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83; 
  Considerato  che  le  risorse,  affluite  a  titolo  di  «rientri»,
assegnate alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa
alla  finalita'  di  cui  all'art.  23,  comma  2,  lettera  b)   del
decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83  e  tuttora  da  destinare  al
finanziamento degli interventi per il rilancio delle aree colpite  da
crisi industriale di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono pari
ad euro 18.642.835,66; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» (di seguito «legge di bilancio
2019») e, in particolare, l'art. 1, comma 204, che incrementa di  100
milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di  euro  per  l'anno
2020, la dotazione del Fondo per  la  crescita  sostenibile,  di  cui
all'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
per il finanziamento degli interventi ai sensi della legge n. 181 del
1989, destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva
delle aree di crisi industriale di cui all'art. 27 del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83; 
  Visto il comma 205 dello  stesso  art.  1  della  citata  legge  di
bilancio 2019, il quale prevede che, con decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico, le risorse di cui al  predetto  comma  204  siano
ripartite tra gli interventi da attuare per le  situazioni  di  crisi
industriale  complessa  di  cui  al  comma   1   dell'art.   27   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e quelli da attuare per le  altre
situazioni di crisi industriale previste dal comma 8-bis del medesimo
art. 27; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  30  ottobre
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 270 del 18  novembre  2019,  che  ha  provveduto  a  ripartire  le
predette risorse del Fondo  per  la  crescita  sostenibile  stanziate
dalla legge di bilancio 2019, prevedendo di destinare 120 milioni  di
euro agli interventi in aree di crisi industriale  complessa  di  cui
all'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 ed i restanti  30
milioni per interventi in aree interessate da crisi  industriale  non
complessa previste dal comma 8-bis del medesimo art. 27; 
  Considerato che con riferimento allo stanziamento di cui alla legge
di bilancio 2019, tenuto conto degli importi destinati all'attuazione
degli accordi di programma sottoscritti,  residuano,  alla  data  del
presente  decreto,  risorse   inutilizzate   per   complessivi   euro
123.000.000,00; 
  Visto l'art. 1, comma 95 della citata legge di bilancio  2019,  che
ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze un apposito Fondo per il  rilancio  degli  investimenti
delle amministrazioni centrali dello Stato  e  per  lo  sviluppo  del
Paese; 
  Visto il DMT del Ministero dell'economia e delle finanze n.  195790
del 4 ottobre 2019, registrato  alla  Corte  dei  conti  in  data  10
ottobre  2019  al  numero  1297,  con  il  quale,  nell'ambito  della
ripartizione del citato Fondo  per  il  rilancio  degli  investimenti
delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese,
sono state assegnate al Ministero dello  sviluppo  economico  per  le
annualita' 2019, 2020  e  2021  risorse,  rispettivamente,  per  euro
42.000.000,00, euro 38.000.000,00 ed euro 20.000.000,00 per incentivi
alle imprese ubicate nelle aree interessate da crisi industriale; 
  Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n.  124,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 ottobre 2019,  n.
252, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per  esigenze
indifferibili», ed in particolare l'art. 59, comma 3, lettera a), che
ha ridotto,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,  la  predetta
assegnazione per il 2019 per euro 20.000.000; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» (di seguito «legge di bilancio
2020») che ha ridotto, in  termini  di  competenza  e  di  cassa,  la
predetta assegnazione per il 2020 per euro 30.000.000,00; 
  Visti i decreti del  direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico 3  dicembre  2019,  n.
44260  e  15  maggio  2020,  n.  2094,   che   dispongono   l'impegno
rispettivamente di euro 22.000.000  ed  euro  8.000.000,00  a  valere
sullo stanziamento di cui al  citato  Fondo  per  il  rilancio  degli
investimenti delle amministrazioni centrali  dello  Stato  e  per  lo
sviluppo del Paese ed autorizzano il  relativo  versamento  a  favore
della contabilita' speciale 1201 denominata «Legge n. 46/1982 - Fondo
per la crescita sostenibile» per la finalita'  di  cui  all'art.  23,
comma 2, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; 
  Visto l'art. 1, comma 230 della citata legge di bilancio 2020,  che
incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni  di
euro  per  l'anno  2021  la  dotazione  del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile per il finanziamento  degli  interventi  ai  sensi  della
legge  n.  181  del  1989,  destinati  alla  riconversione   e   alla
riqualificazione produttiva delle aree di crisi  industriale  di  cui
all'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; 
  Visto lo stesso  comma  230  dell'art.  1  della  citata  legge  27
dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, le predette risorse siano ripartite tra gli
interventi  da  attuare  per  le  situazioni  di  crisi   industriale
complessa di cui al comma 1 dell'art. 27 del decreto-legge 22  giugno
2012, n. 83 e quelli da attuare per  le  altre  situazioni  di  crisi
industriale previste dal comma 8-bis del medesimo art. 27; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» (di seguito «legge di bilancio
2021») e, in particolare, l'art. 1, comma 80, che incrementa  di  140
milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di  euro  per  l'anno
2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2023  al
2026, per un totale di euro 320.000.000,00, la  dotazione  del  Fondo
per la crescita sostenibile per il finanziamento degli interventi  ai
sensi della legge n. 181 del 1989,  destinati  alla  riconversione  e
alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi  industriale  di
cui all'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  prevedendo
che le predette risorse siano ripartite tra gli interventi da attuare
per le situazioni di crisi industriale complessa di cui al comma 1  e
quelli da attuare  per  le  altre  situazioni  di  crisi  industriale
previste dal comma 8-bis del medesimo art. 27; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  17  dicembre  2013  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni,  recante  disposizioni  comuni  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo
di coesione, sul  Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale
(FEASR) e sul Fondo europeo per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca
(FEAMP)  e  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo  di  coesione  e  sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  17  dicembre  2013  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale  (FESR)
e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo  «Investimenti  a
favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento
(CE) n. 1080/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli  107  e  108  del  trattato  (regolamento
generale di esenzione per categoria); 
  Visto il Programma operativo nazionale  «Imprese  e  competitivita'
2014-2020» FESR  (di  seguito  anche  solo  «PON  IC»)  adottato  con
decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final del 23  giugno
2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015)
8450 final del 24 novembre  2015,  con  decisione  della  Commissione
europea C(2017) 8390 final del 7 dicembre 2017, con  decisione  della
Commissione europea C(2018) 9117 final  del  19  dicembre  2018,  con
decisione  della  Commissione  europea  C(2020)  1093  final  del  20
febbraio 2020 e da ultimo con  decisione  della  Commissione  europea
C(2020) 6815 final del 6 ottobre 2020; 
  Considerato che la legge n. 181 del 1989  e'  uno  degli  strumenti
previsti nell'ambito del PON IC per l'attuazione dell'Azione 3.2.1  -
«Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa
delle  attivita'  produttive,  finalizzati  alla  mitigazione   degli
effetti  delle  transizioni  industriali  sugli  individui  e   sulle
imprese»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 settembre
2016 con il quale e' stata assegnata  agli  interventi  di  cui  alla
legge 15 maggio 1989, n. 181, disciplinati  da  appositi  accordi  di
programma relativi ad aree localizzate nelle regioni meno  sviluppate
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), una quota pari ad
euro 80.000.000,00 delle risorse del PON  IC,  con  riserva  di  euro
30.000.000,00 per l'area di crisi industriale complessa di Taranto; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  21  maggio
2018 con il quale e' stata assegnata  agli  interventi  di  cui  alla
legge 15 maggio 1989, n.  181,  una  quota  aggiuntiva  pari  a  euro
30.000.000,00 delle risorse del PON IC per la copertura  degli  oneri
derivanti  dalle  domande  di  agevolazioni  relative   a   programmi
d'investimento  localizzati  nei   territori   delle   regioni   meno
sviluppate, presentate ai sensi del decreto direttoriale 24  febbraio
2017; 
  Visto l'accordo di programma sottoscritto in data  26  aprile  2018
dal Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale politiche
attive lavoro - ANPAL, il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del  mare,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il  Comune  di
Taranto, l'Autorita' di Sistema portuale del Mar Ionio  ed  Invitalia
per l'attuazione del «Progetto di  riconversione  e  riqualificazione
industriale dell'area di  crisi  industriale  complessa  di  Taranto»
(PRRI), che all'art. 6, comma 1, prevede un  impegno  finanziario  di
euro 30.000.000,00, a valere sulle risorse del  PON  IC  Asse  III  -
Competitivita' PMI per la concessione delle agevolazioni; 
  Visto l'accordo di programma sottoscritto in data 23  ottobre  2018
dal Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia  nazionale  per  le
politiche attive del lavoro - ANPAL,  il  Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  il   Ministero   delle
infrastrutture e trasporti, la Regione Siciliana, il Libero consorzio
comunale di  Caltanissetta,  il  Comune  di  Gela  ed  Invitalia  per
l'attuazione  del  «Progetto  di  riconversione  e   riqualificazione
industriale per  l'area  di  crisi  industriale  complessa  di  Gela»
(PRRI), che all'art. 5, comma 1, prevede un  impegno  finanziario  di
euro 15.000.000,00, a valere sulle risorse del  PON  IC  Asse  III  -
Competitivita' PMI per la concessione delle agevolazioni; 
  Viste le circolari del direttore generale per  gli  incentivi  alle
imprese n. 262576 del 27 luglio 2018, con  cui  e'  stato  pubblicato
l'«avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nei
territori dei comuni dell'area  di  crisi  industriale  complessa  di
Taranto tramite ricorso al regime di  aiuto  di  cui  alla  legge  n.
181/1989» e n. 37925 del 6 febbraio 2019, con cui e' stato pubblicato
l'«avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nei
territori dei comuni dell'area di crisi industriale complessa di Gela
tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989»; 
  Considerato che le risorse destinate ai citati accordi di programma
per la riconversione e riqualificazione  industriale  delle  aree  di
crisi industriale complessa di Taranto  e  di  Gela  non  sono  state
pienamente impegnate e che, tenuto conto della tempistica media degli
interventi agevolati ai sensi della legge n. 181 del 1989,  l'impiego
di risorse del PON  IC  non  appare  compatibile  con  i  termini  di
ammissibilita' della spesa fissati per le risorse medesime; 
  Ritenuto necessario assicurare  migliore  efficacia  all'attuazione
del PON IC, in termini di capacita' di  utilizzo  delle  risorse,  in
vista del termine ultimo di ammissibilita' delle spese; 
  Ritenuto  opportuno,  per   perseguire   la   predetta   finalita',
individuare una dotazione finanziaria alternativa al PON  IC  per  la
copertura del fabbisogno derivante dall'attuazione degli  accordi  di
programma di Taranto e Gela; 
  Considerato pertanto che le risorse attribuite all'apposita sezione
del Fondo per la crescita sostenibile e destinate agli interventi  di
riconversione e riqualificazione produttiva di  aree  interessate  da
crisi industriali, prive di impegni ammontano, alla data odierna,  ad
un importo complessivo pari a euro 661.642.835,66 di cui: 
    euro 18.642.835,66 affluiti al Fondo per la crescita  sostenibile
ai sensi del comma 10 del piu' volte citato art. 27 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83; 
    euro 123.000.000,00 a valere sulle risorse stanziate dalla  legge
di bilancio 2019; 
    euro 50.000.000,00 a valere sullo stanziamento di cui  al  citato
Fondo  per  il  rilancio  degli  investimenti  delle  amministrazioni
centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese; 
    euro 150.000.000,00 stanziati con la legge di bilancio 2020; 
    euro 320.000.000,00 stanziati con la legge di bilancio 2021; 
  Considerato che gli interventi inseriti  in  accordi  di  programma
relativi ad aree di crisi industriale complessa  necessitano  di  uno
stanziamento  di  risorse  adeguato  alle  finalita'  previste  dagli
stessi, quantificabile  in  euro  210.000.000,00  e  che  le  residue
risorse, pari a euro 451.642.835,66, possono  essere  destinate  agli
interventi nelle aree di  crisi  industriale  non  complessa  tramite
procedura valutativa a sportello; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le risorse  finanziarie  assegnate  al  Fondo  per  la  crescita
sostenibile per l'attuazione  degli  interventi  di  riconversione  e
riqualificazione produttiva di  aree  interessate  da  situazioni  di
crisi  industriale  di  cui  alla  legge  15  maggio  1989,  n.  181,
attualmente   non   programmate   ammontano   a   complessivi    euro
661.642.835,66
(seicentosessantunomilioniseicentoquarantaduemilaottocentotrentacinqu
e/66). 
  2. Le predette risorse finanziarie sono  ripartite  cosi'  come  di
seguito: 
    a)  agli  interventi  relativi  ad  aree  di  crisi   industriale
complessa       sono       riservati       euro        210.000.000,00
(duecentodiecimilioni/00); 
    b) ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di  crisi
industriale  non  complessa,   tramite   procedura   valutativa   con
procedimento  a  sportello,  sono   riservati   euro   451.642.835,66
(quattrocentocinquantunomilioniseicentoquarantaduemilaottocentotrenta
cinque/66).