IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e funzionamento dell'AIFA, in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'AIFA ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto
in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  279  del  30
novembre  2007   e   rubricata   «Interventi   urgenti   in   materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai  sensi  dell'art.
48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003,  n.  326
(prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre  2006  («Manovra  per  il  governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la domanda con la  quale  la  societa'  Celltrion  Healthcare
Hungary KFT, titolare della A.I.C., in data 24 agosto 2020 ha chiesto
l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del
medicinale «Remsima» (infliximab) relativamente alle  confezioni  con
codice   A.I.C.   numeri   042942108/E,   042942122/E,   042942110/E,
042942146/E, 042942060/E,  042942072/E,  042942084/E,  042942096/E  e
042942134/E; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
rilasciato nella sua seduta del 11-15 gennaio 2021; 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta del 30-31 marzo e 1° aprile 2021; 
  Vista la deliberazione n. 29 del 28 maggio 2021  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le  nuove   indicazioni   terapeutiche   del   medicinale   REMSIMA
(infliximab): 
    «Malattia di Crohn 
      "Remsima" e' indicato per: 
        il trattamento della malattia di Crohn  in  fase  attiva,  di
grado da moderato a  severo,  in  pazienti  adulti  che  non  abbiano
risposto  nonostante  un  trattamento  completo   ed   adeguato   con
corticosteroidi  e/o  immunosoppressori;  o  in  pazienti   che   non
tollerano o che presentano controindicazioni mediche per le  suddette
terapie; 
        il trattamento della malattia di Crohn fistolizzante in  fase
attiva, in pazienti adulti che non  abbiano  risposto  nonostante  un
ciclo di terapia completo ed adeguato con  trattamento  convenzionale
(inclusi antibiotici, drenaggio e terapia immunosoppressiva); 
    Colite ulcerosa 
      "Remsima" e' indicato per il trattamento della colite  ulcerosa
in fase attiva, di grado da moderato a severo, in pazienti adulti che
non hanno  risposto  in  modo  adeguato  alla  terapia  convenzionale
inclusi  corticosteroidi  e  6-mercaptopurina  (6-MP)  o  azatioprina
(AZA),   o   che   risultano   intolleranti    o    presentano    una
controindicazione medica a queste  terapie.  Spondilite  anchilosante
Remsima e' indicato per il trattamento della spondilite  anchilosante
severa in fase attiva in pazienti adulti che non  hanno  risposto  in
modo adeguato alle terapie convenzionali. 
    Artrite psoriasica 
      "Remsima"  e'  indicato   per   il   trattamento   dell'artrite
psoriasica  attiva  e  progressiva  in  pazienti  adulti  qualora  la
risposta a precedenti trattamenti con  DMARD  sia  stata  inadeguata.
Remsima deve essere somministrato: 
        in associazione con metotrexato; 
        singolarmente  in  pazienti  che  risultano  intolleranti  al
metotrexato o per i quali esso sia controindicato. 
      Infliximab ha mostrato di  migliorare  la  funzione  fisica  in
pazienti con artrite psoriasica e di ridurre il tasso di progressione
del danno alle articolazioni periferiche, misurato con i raggi  X  in
pazienti  con  sottotipi  simmetrici  poliarticolari  della  malattia
(vedere  paragrafo  5.1  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto). 
    Psoriasi 
      "Remsima" e' indicato  per  il  trattamento  della  psoriasi  a
placche di grado da moderato a grave  nei  pazienti  adulti  che  non
hanno risposto  o  per  i  quali  siano  controindicati  o  che  sono
risultati intolleranti ad  altri  trattamenti  sistemici  inclusi  la
ciclosporina, il metotrexato o lo psoralene ultravioletto A». 
  Sono rimborsate come segue: 
    confezione: «120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo  -
siringa preriempita (vetro) con protezione automatica dell'ago  1  ml
(120 mg/ml)» 2 siringhe preriempite + 2 tamponi imbevuti di alcool  -
A.I.C. n. 042942108/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 640,41; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.056,94; 
    confezione: «120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo  -
siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 1 ml (120 mg/ml)»  1
penna preriempita  +  2  tamponi  imbevuti  di  alcool  -  A.I.C.  n.
042942122/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 320,20; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 528,47; 
    confezione: «120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo  -
siringa preriempita (vetro) con protezione automatica dell'ago  1  ml
(120 mg/ml)» 4 siringhe preriempite + 4 tamponi imbevuti di alcool  -
A.I.C. n. 042942110/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.280,82; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.113,86; 
    confezione: «120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo  -
siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 1 ml (120 mg/ml)»  4
penne preriempite  +  4  tamponi  imbevuti  di  alcool  -  A.I.C.  n.
042942146/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.280,82; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.113,86; 
    confezione: «120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo  -
siringa preriempita (vetro) con protezione automatica dell'ago  1  ml
(120 mg/ml)» 1 siringa preriempita + 2 tamponi imbevuti di  alcool  -
A.I.C. n. 042942096/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 320,20; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 528,47; 
    confezione: «120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo  -
siringa preriempita (vetro) 1 ml (120 mg/ml)» 1 siringa preriempita +
2 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 042942060/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 320,20; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 528,47; 
    confezione: «120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo  -
siringa preriempita (vetro) 1 ml (120 mg/ml)» 2 siringhe  preriempite
+ 2 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 042942072/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 640,41; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.056,94; 
    confezione: «120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo  -
siringa preriempita (vetro) 1 ml (120 mg/ml)» 4 siringhe  preriempite
+ 4 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 042942084/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.280,82; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.113,86; 
    confezione: «120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo  -
siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 1 ml (120 mg/ml)»  2
penne preriempite  +  2  tamponi  imbevuti  di  alcool  -  A.I.C.  n.
042942134/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 640,41; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.056,94. 
    validita' del contratto: accordo valido fino al 26 febbraio 2023. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Integrazione dell'accordo gia' in essere (CdA di gennaio 2021).