IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA, a norma  dell'art.
48,  comma  13,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,   n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»,
cosi' come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53  del  Ministro
della  salute,  di  concerto  con  i   Ministri   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze:
«Modifica al regolamento e  funzionamento  dell'AIFA,  in  attuazione
dell'art. 17, comma 10, del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'AIFA e il relativo contratto individuale di lavoro  sottoscritto
in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  del  2  agosto  2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48, comma 5,  lettera
c), del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il comunicato «Chiarimenti in merito  all'applicazione  delle
quote di  spettanza  all'interno  dei  provvedimenti  AIFA  di  P&R»,
pubblicato  in  data  19  gennaio   2021   sul   sito   istituzionale
dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto  il  comunicato  «Ulteriori  chiarimenti  circa  la  corretta
applicazione delle quote di spettanza in canali  diversi  dal  canale
assistenza farmaceutica convenzionata», pubblicato in data  11  marzo
2021 sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la determina AIFA n. 1306  del  30  agosto  2019,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  213  dell'11
settembre 2019, con la quale e' stato ammesso alla rimborsabilita' il
farmaco «Quiloga» (rosuvastatina e ezetimibe); 
  Considerata l'istanza del 26 aprile 2021 con la quale  la  societa'
Zentiva Italia S.r.l. ha  chiesto  la  ridefinizione  del  prezzo  ex
factory  della  specialita'  medicinale  «Quiloga»  (rosuvastatina  e
ezetimibe); 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                 Ridefinizione del prezzo ex factory 
 
  Il prezzo  ex  factory  del  medicinale  QUILOGA  (rosuvastatina  e
ezetimibe) e' cosi' ridefinito: 
    confezione: «5  mg/10  mg  compresse»  30  compresse  in  blister
PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046503025 (in base 10); 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 5,60; 
    confezione: «10 mg/10  mg  compresse»  30  compresse  in  blister
PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046503049 (in base 10); 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 6,72; 
    confezione: «20 mg/10  mg  compresse»  30  compresse  in  blister
PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046503064 (in base 10); 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 6,72.