IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002, sono automaticamente protette in virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018, che integra il regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  per  quanto  riguarda  le  domande  di  protezione   delle
denominazioni di  origine,  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
menzioni tradizionali  nel  settore  vitivinicolo,  la  procedura  di
opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro
dei nomi protetti, la cancellazione della  protezione  nonche'  l'uso
dei simboli, e del  regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  un  idoneo  sistema  di
controlli; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  recante  «Disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino»; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge  12  dicembre  2016,  n.
238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e
le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010,  n.  7422,  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai  sensi  dell'art.  14,  comma  15
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  20  dicembre  2011,   n.   26447,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 3 del 4 gennaio 2012, successivamente  confermato,  con
il quale e' stato  riconosciuto  il  Consorzio  del  Vino  Nobile  di
Montepulciano ed attribuito per un triennio al  citato  Consorzio  di
tutela l'incarico a  svolgere  le  funzioni  di  tutela,  promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e  cura  generale  degli
interessi relativi alla DOCG «Vino Nobile di Montepulciano»  ed  alle
DOC «Rosso di Montepulciano» e «Vin Santo di Montepulciano»; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422, che individua le modalita' per la  verifica  della  sussistenza
del  requisito  della  rappresentativita',  effettuata  con   cadenza
triennale,  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Considerato che  lo  statuto  del  Consorzio  del  Vino  Nobile  di
Montepulciano,  approvato  da  questa  amministrazione,  deve  essere
sottoposto alla verifica di  cui  all'art.  3,  comma  2  del  citato
decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; 
  Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio del Vino Nobile di
Montepulciano, deve ottemperare alle disposizioni di cui  alla  legge
n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018; 
  Considerato  altresi'  che  il  Consorzio  del   Vino   Nobile   di
Montepulciano puo' adeguare  il  proprio  statuto  entro  il  termine
indicato all'art. 3, comma 3 del  decreto  dipartimentale  12  maggio
2010, n. 7422; 
  Considerato che nel citato statuto il Consorzio del Vino Nobile  di
Montepulciano richiede il conferimento dell'incarico  a  svolgere  le
funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e  4  della  legge  12  dicembre
2016, n. 238, per la DOCG «Vino Nobile di Montepulciano» e per le DOC
«Rosso di Montepulciano» e «Vin Santo di Montepulciano»; 
  Considerato che il Consorzio del Vino Nobile  di  Montepulciano  ha
dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e 4  dell'art.  41
della  legge  n.  238  del  2016,  per  la  DOCG  «Vino   Nobile   di
Montepulciano» e per le DOC «Rosso di Montepulciano» e «Vin Santo  di
Montepulciano». Tale verifica e'  stata  eseguita  sulla  base  delle
attestazioni rilasciate con la nota prot. n. S25/7894  del  9  giugno
2021 dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l.,  autorizzato  a
svolgere l'attivita' di controllo sulle citate denominazioni; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano a svolgere le  funzioni
di promozione, valorizzazione, vigilanza,  tutela,  informazione  del
consumatore e cura generale degli  interessi,  di  cui  all'art.  41,
comma 1 e 4 della legge n. 238 del 2016, per le  denominazioni  «Vino
Nobile di Montepulciano», «Rosso di Montepulciano» e  «Vin  Santo  di
Montepulciano»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto ministeriale 20 dicembre 2011, n.  26447,  al  Consorzio  del
Vino Nobile di Montepulciano, con sede legale in Montepulciano (SI) -
via  San  Donato  n.  21,  a  svolgere  le  funzioni  di  promozione,
valorizzazione, vigilanza, tutela,  informazione  del  consumatore  e
cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4  della
legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Vino Nobile  di  Montepulciano»  e
sulle DOC «Rosso di Montepulciano» e «Vin Santo di Montepulciano». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 20  dicembre
2011, n. 26447, puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero
revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238
del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
    Roma, 14 giugno 2021 
 
                                        Il direttore generale: Gerini