IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
    
  Vista la direttiva 98/83/CE del consiglio del 3  novembre  1998,  e
successive modifiche e integrazioni, concernente  la  qualita'  delle
acque destinate al consumo umano; 
    
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  31,  recante
«Attuazione della direttiva 98/83/CE  relativa  alla  qualita'  delle
acque destinate al consumo umano» e in particolare  gli  articoli  4,
comma 2, lettera a) e 11, commi 1 e 2; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia  ambientale»,  che  prevede  per  «le  acque  superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite  di  50
µg/l per il Cromo e per le  «acque  sotterranee»  una  concentrazione
soglia di contaminazione di 50 µg/l per il Cromo totale e di  5  µg/l
per  il  Cromo  (VI),  valore  al  di  sopra  del  quale  occorre  la
caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio; 
  Visto il parere del consiglio superiore di sanita' espresso in data
14 luglio 2016; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  14
novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 12 del 16 gennaio  2017,  con  cui  e'
stato fissato un valore di parametro per il cromo esavalente  pari  a
10 µg/l; 
  Visti i decreti del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  6
luglio 2017, 31 dicembre 2018, 14 febbraio 2020, 24 luglio 2020,  con
i quali sono  state  disposte  successive  proroghe  dell'entrata  in
vigore del sopraindicato decreto 14 novembre 2016,  di  cui  l'ultima
proroga e' stata disposta con decreto del 7 gennaio 2021  che  ne  ha
prorogato l'entrata in vigore al 30 giugno 2021; 
  Visto il parere del consiglio superiore di sanita' del 19  dicembre
2019, che ha  ritenuto  «di  essenziale  rilevanza  il  piu'  recente
rapporto di' valutazione di rischio dell'OMS  «Chromium  in  Drinking
water, Draft background document for development  of  WHO  Guidelines
for Drinking-water Quality», anticipato in bozza nel  settembre  2019
(consultazione pubblica esperita  al  6  novembre  2019),  in  cui  -
ritirando il carattere «provvisorio» della precedente  valutazione  -
viene definito un valore guida health-based  per  il  Cromo  (totale)
pari a 50 μg/l riferito sia a effetti di cancerogenesi (associabili a
cromo esavalente) che non (associabili a cromo tri-  ed  esavalente),
assumendo una modalita' di azione non lineare rispetto  agli  effetti
critici di iperplasia nell'intestino tenue, evento  precursore  dello
sviluppo del tumore»; 
  Vista la direttiva (UE) 2020/2184  del  Parlamento  europeo  e  del
consiglio del 16 dicembre 2020, concernente la qualita'  delle  acque
destinate al consumo umano, che prevede, sulla base del principio  di
precauzione, l'adozione di un valore di parametro per il Cromo totale
(incluse le diverse specie cromo tri- ed esavalente) di 25  μg/l,  da
soddisfarsi al piu' tardi entro il 12 gennaio 2036, e  stabilisce  il
valore di parametro di 50 μg/l fino a tale data; 
  Visto il  rapporto  OMS  di  aggiornamento  della  valutazione  del
rischio  per  il  cromo  «Chromium  in  drinking-water  -  Background
document for development of WHO Guidelines for drinking-water quality
(ref.     WHO/HEP/ECH/WSH/2020.3)»,     pubblicato      ufficialmente
dall'Organizzazione sul proprio portale a dicembre  2020,  nel  quale
l'OMS - finalizzando a conclusione della  consultazione  pubblica  il
rapporto in precedenza emesso sotto forma di bozza  -  conclude  che,
sulla base di dati recenti e di elevata qualita' sul Cromo trivalente
ed esavalente, il valore guida di 50 μg/l per il Cromo  totale  nelle
acque potabili e' considerato adeguatamente protettivo per la  salute
e mantenuto, anche rispetto all'esposizione nella  forma  di  Cr(VI),
con la rimozione dello stato «provvisorio» precedentemente assegnato; 
  Vista la nota prot. n. 12539 del 29 marzo 2021,  con  la  quale  la
Direzione generale della prevenzione sanitaria  presso  il  Ministero
della salute propone di modificare il decreto legislativo 2  febbraio
2001, n. 31, allegato I, parametri e valori di  parametro,  parte  B,
Parametri Chimici, alla voce «Cromo», da  50  µg/l  a  25  µg/l,  con
l'adozione di un valore  unico  di  parametro  per  il  Cromo  totale
(incluse le diverse specie cromo tri- ed esavalente)  in  conformita'
alla  citata  direttiva  e   al   sopraindicato   rapporto   OMS,   e
contestualmente di abrogare il suindicato decreto del Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare del 14 novembre 2016; 
  Visto il parere  favorevole  espresso  dall'Istituto  superiore  di
sanita' con nota prot. n. 16957 del 3 maggio 2021; 
  Visto l'assenso in sede tecnica della  Direzione  generale  per  la
sicurezza del suolo e  dell'acqua  del  Ministero  della  transizione
ecologica, espresso con nota prot. 57912 del 31 maggio 2021; 
  Considerato che, nell'ottica di perseguire la massima tutela per la
salute  umana  e  in  ossequio  al  principio  di   precauzione,   e'
appropriato anticipare al 12 gennaio 2026  l'entrata  in  vigore  nel
territorio nazionale del valore di parametro del Cromo  di  25  μg/l,
previsto dalla citata direttiva, rispetto al termine del  12  gennaio
2036, in essa stabilito; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 
 
  1. Il parametro Cromo di cui all'allegato I, parametri e valori  di
parametro, parte B, parametri  chimici,  del  decreto  legislativo  2
febbraio 2001, n. 31, e' modificato come segue: 
 
              +-----------+-------+---------+---------+
              |   Cromo   |  25   |  µg/l   | Nota 12 |
              +-----------+-------+---------+---------+
 
  2. All'allegato I,  parametri  e  valori  di  parametro,  parte  B,
parametri chimici, del decreto legislativo 2 febbraio  2001,  n.  31,
dopo la nota 11 e' inserita la seguente: 
    

+------+------------------------------------------------------------+
|      |Per le acque di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) |
|      |e d), questo valore deve essere soddisfatto entro il 12     |
|      |gennaio 2026. Il valore di parametro del cromo nel periodo  |
|      |compreso tra il 1° luglio 2021 e l'11 gennaio 2026 e' pari a|
|      |50 µg/l.                                                    |
| Nota |Le Regioni, le Aziende sanitarie locali ed i gestori        |
|  12  |d'acquedotto, ciascuno per quanto di competenza, devono     |
|      |provvedere affinche' venga ridotta al massimo la            |
|      |concentrazione di cromo nelle acque destinate al consumo    |
|      |umano durante il suddetto periodo di transizione, per       |
|      |conformarsi al nuovo valore di parametro. Nell'attuazione   |
|      |delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore|
|      |in questione deve darsi gradualmente priorita' ai punti in  |
|      |cui la concentrazione di cromo nelle acque destinate al     |
|      |consumo umano e' piu' elevata e l'origine non e' geogenica. |
+------+------------------------------------------------------------+