IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 17 febbraio  1982,  n.  46,  che,  all'art.  14,  ha
istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'art. 23,  che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui  all'art.  14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile» ed e' destinato, sulla base  di  obiettivi  e  priorita'
periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei  vincoli   derivanti
dall'appartenenza all'ordinamento comunitario,  al  finanziamento  di
programmi  e  interventi  con  un  impatto  significativo  in  ambito
nazionale  sulla   competitivita'   dell'apparato   produttivo,   con
particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo
e  innovazione  di  rilevanza  strategica  per  il   rilancio   della
competitivita'   del   sistema   produttivo,   anche    tramite    il
consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e  sviluppo
delle imprese; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  16
maggio 2013, n. 113, con il  quale,  in  applicazione  dell'art.  23,
comma 3, del predetto  decreto-legge  n.  83  del  2012,  sono  state
individuate le priorita', le forme e le intensita' massime  di  aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  n.  651  del  17  giugno  2014  della
Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione
europea L 187 del 26 giugno 2014,  come  modificato  dai  regolamenti
della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 2020/972 del 2
luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato e, in particolare, l'art. 25, che stabilisce  le  condizioni
per  ritenere  compatibili  con  il   mercato   interno   ed   esenti
dall'obbligo di notifica gli aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2018/1488, e successive  modificazioni
ed integrazioni, del Consiglio  europeo,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 252  in  data  8  ottobre  2018,  che
istituisce l'impresa comune di elaborazione  elettronica  di  elevata
prestazione EuroHPC (European High Performance Computing); 
  Considerato che l'impresa comune EuroHPC  rappresenta  il  pilastro
portante della strategia industriale dell'Unione  europea  nel  campo
del supercalcolo e dell'elaborazione dei dati e  che,  attraverso  il
finanziamento di progetti innovativi, si pone il duplice obiettivo di
sviluppare  un'infrastruttura  di  supercalcolo   paneuropea   e   di
sostenere la cooperazione nella ricerca scientifica avanzata al  fine
di  aumentare  la  competitivita'  industriale  e  di  garantire,  al
contempo, l'autonomia tecnologica e digitale europea; 
  Visto che la predetta impresa comune EuroHPC, nel  corso  dell'anno
2020, ha indetto, tra le altre, due call  denominate  rispettivamente
«EuroHPC-2020-01:  Advanced  pilots  towards  the  European  exascale
supercomputers & Pilot on quantum simulator», con due topic  distinti
dalle lettere -a e  -b,  e  «EuroHPC-2020-02:  Framework  Partnership
Agreement in European low-power  microprocessor  technologies»,  alle
quali hanno partecipato proponenti italiani; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  1°  luglio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 18 agosto 2020, n. 205, inerente all'intervento del Fondo per  la
crescita sostenibile in favore dei progetti di ricerca industriale  e
sviluppo sperimentale delle imprese italiane  selezionati  nei  bandi
emanati dalle istituzioni dell'Unione europea; 
  Visto il regime di aiuto  n.  SA.  58715,  registrato  in  data  22
settembre 2020, inerente all'intervento del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile  a  sostegno  dei  progetti   di   ricerca   e   sviluppo
cofinanziati con risorse gestite a livello centralizzato  dall'Unione
europea; 
  Considerato che a valere sull'intervento del Fondo per la  crescita
sostenibile di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2
agosto 2019, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 20 settembre 2019, n. 221,  «Intervento  a  sostegno  di
progetti  di  ricerca  e  sviluppo  nei  settori  applicativi   della
Strategia  nazionale  di  specializzazione  intelligente  relativi  a
"Fabbrica intelligente", "Agrifood", "Scienze della vita" e  "Calcolo
ad alte prestazioni", ai sensi del capo  II,  "procedura  negoziale",
del decreto 5 marzo 2018», si registrano risorse finanziarie a valere
sul settore applicativo «Calcolo ad alte prestazioni»  non  impegnate
per un ammontare complessivo pari a  euro  17.700.000,00  e  che,  ai
sensi  dell'art.  4  del  medesimo  decreto,  sono  rientrate   nella
disponibilita' del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Considerata l'esigenza di garantire una gestione  efficiente  delle
risorse finanziarie del Fondo per  la  crescita  sostenibile  e,  nel
contempo, di continuare a sostenere la  competitivita'  di  specifici
ambiti territoriali o settoriali attraverso interventi  in  grado  di
favorire la partecipazione dei programmi o progetti predisposti dalle
imprese italiane alle linee di finanziamento aperte dalla Commissione
europea e  dalle  altre  istituzioni  comunitarie  in  attuazione  di
programmi comunitari concernenti obiettivi di rilevante interesse per
la competitivita' del Paese; 
  Ritenuto opportuno, per  quanto  sopra  esposto,  di  destinare  le
suddette risorse, nella misura di euro 17.700.000,00,  per  sostenere
le  progettualita'   delle   imprese   italiane   selezionate   nelle
summenzionate call emanate nel corso  del  2020  dall'impresa  comune
EuroHPC, a valere sull'intervento di cui al decreto  ministeriale  1°
luglio 2020; 
  Considerata la disponibilita' nella contabilita' speciale  n.  1201
di risorse del Fondo per la  crescita  sostenibile,  al  netto  degli
impegni gia' assunti, utili ad assicurare  la  copertura  finanziaria
dell'intervento di cui al citato decreto ministeriale 1° luglio 2020,
in ambito EuroHPC; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «decreto 1°  luglio  2020»:  il  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  1°  luglio  2020,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  del  18  agosto  2020,  n.  205,
inerente all'intervento del Fondo  per  la  crescita  sostenibile  in
favore dei progetti di ricerca industriale  e  sviluppo  sperimentale
delle  imprese  italiane  selezionati   nei   bandi   emanati   dalle
istituzioni dell'Unione europea; 
    b) «EuroHPC»: l'impresa comune  di  elaborazione  elettronica  di
elevata prestazione EuroHPC  (European  High  Performance  Computing)
istituita  con  il  regolamento  (UE)  n.  2018/1488   e   successive
modificazioni ed  integrazioni,  del  Consiglio  europeo,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 252 in data 8  ottobre
2018; 
    c) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui  all'art.
23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    d) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    e) «Organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita'  o
istituti  di  ricerca,  agenzie  incaricate  del   trasferimento   di
tecnologia,  intermediari  dell'innovazione,  entita'   collaborative
reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente  dal  suo
status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o
fonte di finanziamento, la cui finalita'  principale  consiste  nello
svolgere in maniera indipendente attivita' di  ricerca  fondamentale,
di ricerca industriale o di sviluppo  sperimentale  o  nel  garantire
un'ampia  diffusione  dei  risultati  di  tali   attivita'   mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il  trasferimento  di  conoscenze.
Qualora  tale  entita'  svolga   anche   attivita'   economiche,   il
finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono
formare oggetto di contabilita' separata.  Le  imprese  in  grado  di
esercitare un'influenza decisiva  su  tale  entita',  ad  esempio  in
qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun  accesso
preferenziale ai risultati generati; 
    f) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
1 del regolamento (UE) n. 651/2014; 
    g) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata  o  le  indagini
critiche  miranti  ad  acquisire  nuove  conoscenze  e  capacita'  da
utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o  servizi  o  per
apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi  o  servizi
esistenti. Essa comprende  la  creazione  di  componenti  di  sistemi
complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di
laboratorio o in un ambiente  dotato  di  interfacce  di  simulazione
verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota,  se  cio'
e' necessario ai fini della ricerca industriale,  in  particolare  ai
fini della convalida di tecnologie generiche; 
    h) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la  combinazione,  la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate  alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi  prodotti,  processi  o  servizi.  Rientrano   nello   sviluppo
sperimentale  la  costruzione  di  prototipi,  la  dimostrazione,  la
realizzazione di prodotti  pilota,  test  e  convalida  di  prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente  che
riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo  primario
e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti,  processi
e servizi  che  non  sono  sostanzialmente  definitivi.  Lo  sviluppo
sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di
un  prodotto  pilota  utilizzabile  per  scopi  commerciali  che   e'
necessariamente il prodotto commerciale finale  e  il  cui  costo  di
fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini
di  dimostrazione  e  di  convalida.  Lo  sviluppo  sperimentale  non
comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche  periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di  fabbricazione
e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti.