IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2014)»; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 54, della  medesima  legge  n.
147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 221, della legge  30
dicembre 2018, n. 145, che prevede che il  Ministero  dello  sviluppo
economico provvede, entro il 30 giugno 2019, ad accertare la presenza
di eventuali risorse residue  rispetto  alla  dotazione  prevista  al
secondo periodo del medesimo comma 54, e dispone che, con decreto del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  siano  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' di concessione di  tali  risorse  residue  ai  confidi  che
realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o
percorsi  di  efficientamento  gestionale,  da  utilizzare   per   la
concessione di nuove garanzie alle  piccole  e  medie  imprese  e  da
assegnare entro il 31 dicembre 2021; 
  Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico 28  giugno  2019,  che
accerta              in              euro               34.637.626,56
(trentaquattromilioniseicentotrentasettemilaseicentoventisei/56)   le
risorse residue ai sensi del predetto art. 1, comma 221, della  legge
n. 145 del 2018. 
  Visto l'art. 2, comma 100, lettera  a),  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole  e
medie imprese; 
  Visto il decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385  recante
«Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia»  e
successive modificazioni e integrazioni  e,  in  particolare,  l'art.
106,  che  prevede  che  «l'esercizio  nei  confronti  del   pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi  forma
e' riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un
apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia»; 
  Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, recante «Disciplina dell'attivita' di  garanzia  collettiva  dei
fidi»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  2
aprile 2015, n. 53, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante
norme in materia  di  intermediari  finanziari  in  attuazione  degli
articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, nonche' dell'art. 7-ter, comma  1-bis,  della
legge 30 aprile 1999, n. 130», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2015; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 717/2014  della  Commissione,  del  27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  L  190  del  28  giugno
2014; 
  Vista la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010, con la  quale  la
Commissione europea ha approvato il «metodo nazionale  per  calcolare
l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI» notificato dal
Ministero dello sviluppo economico  (Aiuto  di  Stato  N  182/2010  -
Italia); 
  Vista la comunicazione della  Commissione  sull'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato  concessi  sotto
forma di garanzie, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea C 155 del 20 giugno 2008; 
  Vista la comunicazione/nota COMP/H2/MB/as/2016/069775 del 14 luglio
2016 «SA. 43150(2015/N) «Sostegno al credito delle PMI attraverso  il
sistema dei Confidi», con la quale la Commissione europea ha rilevato
che la misura di cui all'art. 1, comma 54, della  legge  n.  147  del
2013 non comporta aiuti a livello dei confidi, i  quali  svolgono  un
ruolo di «mero gestore privato di fondi pubblici»; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
187 del 26 giugno 2014; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1  e  2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136»,  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante «Disposizioni sulla  riscossione  delle  imposte  sul
reddito» e successive modifiche e integrazioni, 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  recante  il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive  modificazioni
e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 175 del 28 luglio 2017, con  cui  e'  stato  adottato  il
regolamento recante la disciplina per il funzionamento  del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la delibera dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  dell'8
novembre 2017, n. 1134, recante «Nuove linee guida  per  l'attuazione
della  normativa  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione   e
trasparenza da parte delle societa' e degli enti di  diritto  privato
controllati e partecipati dalle  pubbliche  amministrazioni  e  degli
enti pubblici economici», e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102  e
l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che
prevedono la possibilita'  per  le  amministrazioni  dello  Stato  di
avvalersi, per la gestione di  interventi  pubblici,  di  societa'  a
capitale interamente pubblico  su  cui  le  predette  amministrazioni
esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi
e  che  svolgono  la  propria  attivita'  quasi  esclusivamente   nei
confronti dell'amministrazione dello Stato; 
  Visto l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.
133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera  b),  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica l'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia - societa'  in
house dello Stato; 
  Ritenuta la  necessita'  di  demandare  all'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia - l'adozione delle
procedure  informatiche  per  la  presentazione  delle   domande   di
ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse,
per la comunicazione del loro esito e per  la  successiva  erogazione
del contributo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate   le   seguenti
definizioni: 
  a) «accantonamenti»: la somma totale degli «Accantonamenti  totali»
delle colonne «Contro garantite» e «Altre» relativamente  a  garanzie
rilasciate non deteriorate, garanzie rilasciate deteriorate  e  altre
garanzie  deteriorate  della  tabella  D.3  -  «Garanzie   (reali   o
personali) rilasciate: rango di rischio assunto e  qualita'»  (Schemi
di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari  -  nota
integrativa  -  schemi  -  parte   D:   altre   informazioni)   delle
disposizioni «Il  bilancio  degli  intermediari  IFRS  diversi  dagli
intermediari bancari» e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
emanate dalla Banca d'Italia; 
  b) «adeguatezza patrimoniale»: il rapporto tra patrimonio  netto  e
l'ammontare delle garanzie in essere al netto  di  riassicurazioni  e
accantonamenti; 
  c) «Codice antimafia»: il decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.
159,  recante  «Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di  documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13  agosto  2010,
n. 136» e successive modifiche e integrazioni; 
  d)   «comunicazione»:   la    comunicazione    della    Commissione
sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE  agli  aiuti
di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea C 155 del 20 giugno 2008; 
  e)  «confidi»:  i  soggetti  di  cui  all'art.  13,  comma  1,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  f)  «contributo  pubblico»:  il  contributo  rimborsabile  di   cui
all'art. 1, comma 221, della legge n. 145/2018; 
  g) «cost/income ratio»: il  rapporto  tra  spese  amministrative  e
margine di intermediazione; 
  h) «crowdfunding»: lo strumento  attraverso  il  quale  famiglie  e
imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme on-line, da
una pluralita' di investitori; 
  i) «decreto 28 giugno 2019»: il decreto del direttore generale  per
gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico  28
giugno  2019  e   successive   modificazioni   e   integrazioni,   di
accertamento delle risorse residue ai sensi dell'art. 1,  comma  221,
della legge n. 145/2018; 
  j) «decreto legislativo n. 123/1998»:  il  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  k) «decreto legislativo n.  33/2013»:  il  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante  il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita',  trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni» e successive modifiche e integrazioni; 
  l) «disposizioni operative»: le disposizioni di carattere  generale
per l'amministrazione del Fondo, approvate con decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, vigenti alla data di presentazione  della  domanda  di
controgaranzia   e   consultabili   nei   siti   www.mise.gov.it    e
www.fondidigaranzia.it 
  m) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000,  n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa»; 
  n) «DURC»: il documento unico di regolarita'  contributiva  di  cui
all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  o) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le  PMI  di  cui  all'art.  2,
comma 100, lettera a),  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  e
successive modifiche e integrazioni; 
  p)  «fondo  rischi»:  il  fondo  rischi  in  gestione  ai  confidi,
costituito con le risorse del contributo pubblico di cui al  presente
decreto, che  i  medesimi  confidi  utilizzano  per  concedere  nuove
garanzie ai soggetti beneficiari; 
  q) «garanzie in essere»:  l'ammontare  totale  delle  garanzie  del
confidi su  finanziamenti  in  essere,  alla  data  di  chiusura  del
bilancio, al lordo degli accantonamenti,  corrispondente  all'importo
totale della tabella D.1 - «Valore delle garanzie (reali o personali)
rilasciate e degli impegni» (Schemi di bilancio  e  nota  integrativa
degli intermediari finanziari - nota integrativa - schemi - parte  D:
altre   informazioni)   delle   disposizioni   «Il   bilancio   degli
intermediari IFRS diversi dagli intermediari  bancari»  e  successive
modificazioni e integrazioni, emanate dalla Banca d'Italia; 
  r) «Gestore del Fondo»: il soggetto cui  e'  affidata  la  gestione
tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del Fondo; 
  s)  «Invitalia»:   Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, societa'  in
house dello Stato; 
  t) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  di  diritto
di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni  e
integrazioni; 
  u) «legge n. 147/2013»:  la  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  e
successive modificazioni e integrazioni e, in particolare,  il  comma
54 dell'art. 1; 
    v) «legge n. 145/2018»: la legge  30  dicembre  2018,  n.  145  e
successive modificazioni e integrazioni e, in particolare,  il  comma
221 dell'art. 1; 
    w) «margine di intermediazione»: il valore della  voce  contabile
120 nell'allegato A (Schemi di  bilancio  e  nota  integrativa  degli
intermediari  finanziari  -  schema   di   Conto   economico)   delle
disposizioni «Il  bilancio  degli  intermediari  IFRS  diversi  dagli
intermediari bancari» e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
emanate dalla Banca d'Italia; 
  x) «metodo nazionale di calcolo»: il metodo nazionale per calcolare
l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI notificato  dal
Ministero (Aiuto di Stato N 182/2010  -  Italia)  e  approvato  dalla
Commissione europea con decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010; 
  y) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
  z) «PMI»: le imprese che, alla data di concessione  della  garanzia
da parte del confidi: 
      i. risultino iscritte al registro delle imprese; 
      ii.  risultino  classificate  di  piccola  e  media  dimensione
secondo i criteri indicati nel decreto del Ministro  delle  attivita'
produttive 18 aprile 2005 e nell'allegato n. 1 al regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014; 
      iii.  non  presentino  le   caratteristiche   di   impresa   in
difficolta' come definita dall'art. 2,  punto  18),  del  regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; 
      iv. siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non
siano in stato di scioglimento o liquidazione; 
      v. non risultino  in  sofferenza  sulla  posizione  globale  di
rischio elaborata dalla Centrale dei rischi della Banca  d'Italia  di
cui alla deliberazione del comitato interministeriale per il  credito
e il risparmio (CICR) 29 marzo 1994; 
      aa) «operazioni finanziarie»: qualsiasi operazione finanziaria,
sia su capitale di debito sia  su  capitale  di  rischio,  consentita
dalle norme vigenti; 
      bb) «professionisti»: i  professionisti  iscritti  agli  ordini
professionali  e  quelli  aderenti  alle  associazioni  professionali
iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero ai  sensi  della  legge  14
gennaio 2013, n. 4 che alleghino alla domanda di  garanzia  agevolata
presentata  al  confidi  l'attestazione  rilasciata  ai  sensi  della
medesima legge n. 4 del 2013; 
  cc) «progetti di fintech»: i progetti  di  innovazione  tecnologica
applicata ai servizi finanziari, che possono concretizzarsi in  nuovi
modelli di business,  processi  o  prodotti,  producendo  un  effetto
determinante   sui   mercati   finanziari,   sulle   istituzioni,   o
sull'offerta di servizi; 
  dd) «Registro nazionale aiuti»: la banca dati istituita  presso  il
Ministero, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo  2001,
n. 57, denominata dall'art. 52, comma  1,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato; 
  ee) «Registri SIAN e SIPA»: le sezioni applicative del SIAN  e  del
SIPA dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e  degli  aiuti
de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel
settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  ff) «Registri aiuti»: il Registro nazionale aiuti e i registri SIAN
e SIPA; 
  gg) «regolamento de minimis»: il regolamento in  materia  di  aiuti
«de minimis» applicabile in relazione al settore di attivita' in  cui
opera il soggetto beneficiario, tra quelli di seguito riportati: 
    i. regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni; 
    ii. regolamento (UE)  n.  1408/2013  della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo,  pubblicato  nella  medesima  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, e successive modifiche e integrazioni; 
    iii. regolamento (UE)  n.  717/2014  della  Commissione,  del  27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  L  190  del  28  giugno
2014, e successive modificazioni e integrazioni; 
  hh) «relazione di monitoraggio»: la relazione che i confidi gestori
dei fondi rischi sono tenuti a trasmettere annualmente  a  Invitalia,
dalla quale risulti: 
    1. il numero e l'importo delle garanzie  concesse,  nell'anno  di
riferimento, ai soggetti  beneficiari  a  valere  sul  fondo  rischi,
nonche'  l'ammontare  dei   finanziamenti   garantiti   e   l'importo
complessivo degli accantonamenti operati a titolo di coefficiente  di
rischio riferiti al medesimo anno; 
    2. il numero e l'importo delle perdite liquidate a  fronte  delle
garanzie rilasciate a valere sul fondo rischi,  con  indicazione  dei
soggetti beneficiari a cui le perdite afferiscono; 
    3. l'elenco delle imprese garantite, nell'anno di riferimento,  a
valere sul fondo rischi, con le principali informazioni anagrafiche e
l'indicazione del premio di garanzia pagato dal soggetto beneficiario
finale e dell'importo dell'aiuto concesso, ai sensi  del  regolamento
de minimis,  al  soggetto  beneficiario,  determinato  applicando  il
metodo nazionale di calcolo; 
    4. la situazione contabile del fondo  rischi  alla  data  del  31
dicembre; 
    5. l'insussistenza delle cause di revoca del contributo  pubblico
di cui all'art. 15 del presente decreto; 
    6.  ogni  ulteriore  informazione  significativa  ai  fini  della
valutazione della gestione e dell'andamento del fondo rischi; 
      ii)  «riassicurazioni»:   la   somma   totale   della   colonna
«Controgaranzie a fronte di» garanzie rilasciate  con  assunzione  di
rischio di prima  perdita,  garanzie  rilasciate  con  assunzione  di
rischio di tipo mezzanine e su garanzie rilasciate  pro  quota  della
tabella D.4 - «Garanzie (reali o personali) rilasciate: importo delle
controgaranzie»  (Schemi  di  bilancio  e  nota   integrativa   degli
intermediari finanziari - nota integrativa - schemi - parte D:  altre
informazioni) delle disposizioni «Il bilancio degli intermediari IFRS
diversi dagli intermediari  bancari»  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, emanate dalla Banca d'Italia; 
      jj) «SIAN»: il sistema informativo agricolo nazionale istituito
ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n.  194,  presso  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
      kk) «SIPA»: sistema italiano della pesca  e  dell'acquacoltura,
realizzato nell'ambito del SIAN; 
      ll) «social lending»: lo  strumento  attraverso  il  quale  una
pluralita' di soggetti puo' richiedere a una pluralita' di potenziali
finanziatori, compresi investitori istituzionali, tramite piattaforme
on-line, fondi rimborsabili per uso personale  o  per  finanziare  un
progetto; 
      mm) «soggetti beneficiari»: le PMI e i professionisti,  di  cui
all'art. 9 del presente decreto; 
      nn) «soggetti finanziatori»: i  soggetti  come  definiti  nella
parte I, punto 73, delle disposizioni operative; 
      oo) «spese amministrative»: per i confidi il  totale  riportato
nella voce contabile 160 nell'allegato A (Schemi di bilancio  e  nota
integrativa  degli  intermediari  finanziari  -   schema   di   Conto
economico) delle disposizioni «Il bilancio  degli  intermediari  IFRS
diversi dagli intermediari  bancari»  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, emanate dalla Banca d'Italia; 
      pp) «TUB»: il decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385
recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»
e successive modificazioni e integrazioni.