IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  ed  in
particolare la Parte quarta recante «Norme in materia di gestione dei
rifiuti  e  di  bonifica  dei  siti  inquinati»,  che  disciplina  le
modalita' del servizio di gestione integrata dei rifiuti; 
  Visto l'art. 177, comma 2,  del  citato  decreto,  che  afferma  il
pubblico interesse sull'attivita' di gestione dei rifiuti; 
  Visto l'art. 178 del citato decreto, che detta i principi  generali
e i criteri in materia di gestione dei rifiuti; 
  Visto l'art. 179  del  citato  decreto,  che  detta  i  criteri  di
priorita' nella gestione di rifiuti; 
  Visto l'art. 206-bis del citato  decreto  legislativo  n.  152  del
2006,  che  attribuisce  al  Ministero  della  transizione  ecologica
specifiche funzioni per la corretta attuazione  delle  norme  di  cui
alla Parte quarta del citato  decreto  legislativo,  con  particolare
riferimento   alla   prevenzione    dei    rifiuti,    all'efficacia,
all'efficienza ed all'economicita' della gestione dei rifiuti,  degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e alla  tutela  della  salute
pubblica e dell'ambiente, e in particolare il comma 6 che prevede che
«All'onere derivante dall'esercizio delle  funzioni  di  vigilanza  e
controllo di cui al comma 4 dell'art. 178-ter e al presente articolo,
pari a due milioni  di  euro,  aggiornato  annualmente  al  tasso  di
inflazione,  provvedono,   tramite   contributi   di   pari   importo
complessivo, il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 224, i
soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) e  i  Consorzi
di cui agli artt. 233, 234, 235, 236,  nonche'  quelli  istituiti  ai
sensi degli artt. 227 e 228» e  che  il  Ministro  della  transizione
ecologica «con decreto da emanarsi entro novanta giorni  dall'entrata
in vigore del presente provvedimento e successivamente  entro  il  31
gennaio di ogni anno, determina l'entita' del predetto onere da porre
in capo ai Consorzi e soggetti predetti»; 
  Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  116,  recante
l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la  direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti e l'attuazione  della  direttiva  (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli  imballaggi  e  i
rifiuti di imballaggio; 
  Visto  il  decreto-legge  1  marzo  2021,  n.  22,  convertito  con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  ed  in  particolare
l'art. 2, comma 2, che ha ridenominato il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare  n.  123  del  28  marzo  2018  «Riparto  del
contributo dovuto per l'anno 2016, previsto dall'art. 206-bis,  comma
6, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152»,  pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2018; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare  n.  109  del  27  maggio  2020  «Riparto  del
contributo dovuto per l'anno 2017, previsto dall'art. 206-bis,  comma
6, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152»,  pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020; 
  Considerato che il Ministero della transizione ecologica si  avvale
del supporto tecnico dell'ISPRA, ai  sensi  del  comma  4  del  sopra
citato  art.  206-bis  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,
utilizzando le risorse di cui allo stesso comma 6 per  l'espletamento
delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti; 
  Considerato che la gestione dei rifiuti  costituisce  attivita'  di
interesse generale per la collettivita' e che  le  relative  funzioni
attribuite al Ministero della transizione ecologica  garantiscono  la
corretta  attuazione  della  normativa  nazionale  e  comunitaria  di
settore, il controllo sulla operativita' dei consorzi e  degli  altri
soggetti indicati dalle disposizioni sopra  richiamate,  la  gestione
delle risorse provenienti dal contributo ambientale, gli obiettivi da
conseguire, il riconoscimento dei sistemi autonomi, il  rispetto  del
funzionamento del mercato e della concorrenza; 
  Ritenuto necessario procedere alla determinazione del  riparto  del
contributo annuale di euro 2.000.000,00 (due milioni), aggiornato  al
tasso di inflazione per l'anno 2018, cosi' come previsto  dal  citato
art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
  Considerata la necessita' di assicurare  un'equa  ripartizione  del
predetto onere contributivo tra i diversi soggetti obbligati; 
  Ritenuto opportuno, pertanto, assumere quale indicatore ai fini del
riparto il valore  della  produzione,  che  consente  di  commisurare
l'onere economico alla dimensione aziendale degli stessi; 
  Considerato  necessario  utilizzare,  sulla   base   del   criterio
adottato, quale dato di riferimento per l'anno 2018 l'ultimo bilancio
utile dei soggetti obbligati ovvero, per coloro che hanno iniziato ad
operare in quella annualita', il primo bilancio utile a tali fini; 
  Ritenuto, per i sistemi di gestione autonoma dei  rifiuti  condotti
da imprese private  che,  oltre  all'attivita'  inerente  al  proprio
sistema autonomo, svolgono anche altre attivita' economiche, di dover
assumere, ai medesimi fini, quale parametro di riferimento, il valore
della produzione afferente al sistema autonomo, come attestato da una
primaria societa' di revisione contabile  iscritta  al  registro  dei
revisori legali; 
  Acquisita la documentazione necessaria ai fini della determinazione
del contributo ai sensi dell'art. 206-bis del decreto legislativo  n.
152 del 2006; 
  Visto il registro nazionale dei soggetti  tenuti  al  finanziamento
dei sistemi dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
di cui all'art. 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; 
  Visto il registro nazionale dei soggetti  tenuti  al  finanziamento
dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e  accumulatori,  di  cui
all'art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188; 
  Considerato che la riscossione del suddetto contributo e' destinata
a finanziare le funzioni di vigilanza  in  capo  al  Ministero  della
transizione  ecologica,  condotte  secondo  una  procedura  volta   a
verificare la qualita' dell'azione dei sistemi  collettivi  sotto  il
profilo ambientale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Principi generali 
 
  1. Le premesse costituiscono parte  integrante  e  sostanziale  del
presente decreto. 
  2.  Il  presente  decreto  determina  l'ammontare  complessivo  del
contributo dovuto per l'anno 2018 ai sensi dell'art.  206-bis,  comma
6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  la  ripartizione
dello stesso tra i soggetti obbligati. 
  3. La ripartizione dell'onere contributivo e' determinata  in  base
al  criterio  di  proporzionalita'  in  relazione  al  valore   della
produzione di ciascuno dei soggetti obbligati, tenuto conto anche del
carico  gestionale  ed  amministrativo  che  i  soggetti  di  maggior
consistenza determinano sulle funzioni di vigilanza e  controllo  del
Ministero della transizione ecologica.