IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti cooperativi sulle societa' e sul  sistema
                              camerale 
 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in  data  17
gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo  minimo  di
bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti
per atto d'autorita' di  societa'  cooperative,  ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 93, recante  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2,  comma  16,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Viste  le  risultanze  della  revisione  effettuata  dal   revisore
incaricato dalla Associazione generale cooperative  e  relative  alla
societa' cooperativa sotto indicata, cui  si  rinvia  e  che  qui  si
intendono richiamate; 
  Considerato che  l'ente  si  e'  sottratto  alla  vigilanza  e  che
pertanto si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12, comma  3  del
decreto legislativo 2 agosto 2002,  n.  220,  come  modificato  dalla
legge n. 205/2017; 
  Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per  l'adozione  del
provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento; 
  Considerato  che  la  comunicazione  di   avvio   dell'istruttoria,
avvenuta tramite posta  elettronica  certificata  inviata  al  legale
rappresentante della societa' al corrispondente indirizzo, cosi' come
risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma
puo' comunque ritenersi  assolto  l'obbligo  di  comunicazione  sopra
citato, essendo onere  esclusivo  dell'iscritto  curare  il  corretto
funzionamento  e  aggiornamento  del  proprio  indirizzo   di   posta
elettronica certificata; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 21 settembre 2020 favorevole all'adozione  del  provvedimento
di scioglimento  per  atto  d'autorita'  con  nomina  di  commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato  che  in  data  3  marzo  2021,  presso  l'ufficio   di
segreteria del direttore generale, e' stata effettuata l'estrazione a
sorte del  professionista  cui  affidare  l'incarico  di  commissario
liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi  dell'art.  9
della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione  nazionale  di
rappresentanza  assistenza,  tutela   e   revisione   del   movimento
cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che  da  tale
operazione e' risultata  l'individuazione  del  nominativo  dell'avv.
Giovanni Pisano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Syk soc. coop. in liquidazione»  con  sede
in Milano (MI), (codice fiscale 08336000966),  e'  sciolta  per  atto
d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.