IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE 
 
                                 ed 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il codice della navigazione approvato con  regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni e, in  particolare,  il
terzo comma dell'art. 693 il quale prevede che  i  beni  del  demanio
militare aeronautico, non piu'  funzionali  ai  fini  militari  e  da
destinare all'aviazione civile in  quanto  strumentali  all'attivita'
del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero
della difesa, di concerto con il  Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili,  e  trasferiti  al  demanio  aeronautico
civile per l'assegnazione in uso gratuito all'Enac  e  il  successivo
affidamento in concessione; 
  Visti il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  e  successive
modificazioni, recante il codice dell'ordinamento  militare,  nonche'
il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  e
successive modificazioni, recante il testo unico  delle  disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n.  237,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2004,  n.   265,   recante
interventi urgenti nel settore  dell'aviazione  civile  e  delega  al
Governo per l'emanazione di disposizioni  correttive  ed  integrative
del codice della navigazione; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e  in  particolare,
l'art.  1,  comma  3,  il  quale  prevede  che  al  Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti  sono  trasferite,  con  le  inerenti
risorse  finanziarie,  strumentali  e  di  personale,   le   funzioni
attribuite al Ministero dei trasporti; 
  Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005,  n.  96,  e  successive
modificazioni,  concernente  le  norme  di  revisione   della   parte
aeronautica del codice della navigazione; 
  Visto il decreto  legislativo  25  luglio  1997,  n.  250,  recante
l'istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) e, in
particolare, l'art. 8, comma 2, il quale prevede che con decreto  del
Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro e delle finanze (oggi Ministero  dell'economia  e
delle finanze), vengono assegnati all'Enac, in uso gratuito,  i  beni
del demanio aeroportuale  per  il  successivo  affidamento  dei  beni
medesimi ai gestori aeroportuali; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa in data 25 gennaio 2008,
recante atto di indirizzo relativo agli aeroporti militari  a  doppio
uso  militare-civile,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana 7 marzo 2008, n. 57 - Serie generale; 
  Ravvisata la necessita' di dare applicazione al disposto del citato
terzo  comma  dell'art.  693  del  codice  della   navigazione,   con
l'individuazione dei beni del demanio militare aeronautico  non  piu'
funzionali ai fini militari  da  destinare  all'aviazione  civile  in
quanto strumentali all'attivita' del trasporto aereo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I beni del demanio militare che insistono nel Teleposto A.M.  di
Capri/Anacapri   (localita'   Damecuta)   individuati   e   descritti
nell'Annesso tecnico e relativi allegati -  che  costituiscono  parte
integrante del presente decreto - dichiarati non piu'  funzionali  ai
fini  militari,  sono  destinati  all'aviazione  civile,  in   quanto
strumentali all'attivita' del trasporto aereo civile. I beni medesimi
sono trasferiti al demanio aeronautico civile (Demanio pubblico dello
Stato - Ramo Aeroportuale, codice fiscale n. 97905260580),  ai  sensi
dell'art. 693, comma 3, del codice della navigazione, nello stato  di
fatto e di diritto in cui si trovano alla data del presente  decreto,
compresi  gli  eventuali  accolli  di  oneri  per  tasse,  contributi
fondiari e consortili etc.... 
  2. I  beni  trasferiti  ai  sensi  del  comma  1,  sono  assegnati,
contestualmente, in uso gratuito  all'Enac,  ai  sensi  dell'art.  8,
comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.