IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente   adottati   dal   consiglio    di    amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente con  deliberazione
8 aprile 2016, n. 12 e con  deliberazione  3  febbraio  2016,  n.  6,
approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione
pubblica ed il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  della  cui
pubblicazione nel proprio sito istituzionale  e'  stato  dato  avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto l'art. 48, comma 33 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1º febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
185 del 24 luglio 2020; 
  Vista la determina AIFA del 29  ottobre  2004  «Note  AIFA  2004  -
(Revisione delle note CUF)» e  successive  modificazioni,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»,  Supplemento
ordinario n. 161; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista  la  decisione  di  esecuzione  della   Commissione   europea
C(2019)1333 del 12 febbraio 2019 di approvazione della  richiesta  di
estensione  di  indicazione  terapeutica  del  medicinale   «Imraldi»
(adalimumab), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
C 118/1 del 29 marzo 2019, con iscrizione nel registro comunitario al
n. EU/1/17/1216; 
  Vista la domanda presentata  il  19  febbraio  2021  dalla  azienda
Samsung Bioepis NL B.V., con la quale e' stata  chiesta  l'estensione
delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso  del  medicinale
«Imraldi» (adalimumab); 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
rilasciato nella sua seduta del 6-9 e 12 aprile 2021; 
  Visto  il  parere  del  Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'Agenzia
italiana del farmaco, reso nella sua seduta del 21-23-24 e 25  giugno
2021; 
  Visti tutti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le  nuove   indicazioni   terapeutiche   del   medicinale   IMRALDI
(adalimumab): 
    «Trattamento  dell'uveite  anteriore   pediatrica   cronica   non
infettiva nei pazienti dai due anni  di  eta'  che  hanno  avuto  una
risposta inadeguata o sono intolleranti alla terapia convenzionale  o
per i quali la terapia convenzionale non e' appropriata» 
  sono rimborsate alle stesse condizioni di classe e prezzo riportati
nella determina  AIFA  n.  1335/2018  del  10  agosto  2018,  recante
"Classificazione del medicinale per  uso  umano  «Imraldi»  ai  sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537" e  nella
determina AIFA n. 1336/2018 del 10 agosto 2018,  recante  "Regime  di
rimborsabilita' e prezzo del medicinale  per  uso  umano  «Imraldi»",
entrambe  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana - Serie generale - n. 217 del 18 settembre 2018.