LA COMMISSIONE 
 
  Su proposta del commissario delegato per il settore, prof. Domenico
Carrieri, 
  Premesso che: 
    la C.L.P. Sviluppo Industriale S.p.a. di Napoli svolge  attivita'
di trasporto  urbano  nella  Citta'  di  Caserta,  extraurbano  nelle
Province di Napoli e Caserta, nonche' alcuni collegamenti a carattere
interregionale; 
    con nota del 20 novembre 2012,  la  C.L.P.  Sviluppo  Industriale
S.p.a. trasmetteva alla Commissione i verbali  degli  incontri  avuti
con le organizzazioni sindacali presenti in azienda, da ultimo quello
del 29 ottobre 2012, nel corso del quale erano state  individuate  le
seguenti fasce orarie da garantire in caso  di  sciopero:  dalle  ore
6,00 alle ore 8,30 e dalle ore 12,30 alle ore 15,30; 
    la Commissione, con nota del 14 giugno 2013, prot.  n.  9909/TPL,
rilevava  che  l'individuazione  delle  suddette  fasce  orarie   non
appariva rispettosa della  normativa  contenuta  nella  normativa  di
settore,  che  prevede  che  «dovra'  essere  garantito  il  servizio
completo, articolato su due fasce per  un  totale  di  sei  ore».  Si
riteneva necessario, pertanto, che le parti sociali provvedessero  ad
adeguare  tale  accordo  alle  disposizioni  previste  dalla   citata
normativa, rimanendo in attesa della trasmissione  del  nuovo  testo,
per la eventuale valutazione di idoneita'; 
    l'Autorita', con nota dell'11 dicembre 2015, prot. n.  17131/TPL,
attesa la difficolta' dimostrata, nel tempo, dalle parti  sociali  in
ordine al perfezionamento del citato  Accordo  aziendale,  promuoveva
una  audizione  con  la  C.L.P.  Sviluppo  Industriale  S.p.a.  e  le
Segreterie provinciali di Caserta delle organizzazioni sindacali FILT
CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e UGL Trasporti per il 16 dicembre 2015.
All'esito di tale incontro interlocutorio, le parti  concordavano  di
riavviare un percorso di confronto finalizzato alla conclusione di un
Accordo aziendale quanto piu' ampiamente condiviso; 
    con nota del 21 dicembre 2015, prot. n. 2888, l'azienda convocava
le RR.SS.AA. e le  organizzazioni  sindacali  FILT  CGIL,  FIT  CISL,
UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAISA CISAL e FAISA CONFAIL per la  data
del 7 gennaio 2016, al fine di discutere e  approvare  una  bozza  di
Accordo  avente  ad  oggetto  «regolamentazione  dell'esercizio   del
diritto di sciopero»; 
    con nota del 21 gennaio 2016, prot. n. 178, l'azienda trasmetteva
il verbale della riunione del 7 gennaio 2016, nel corso  della  quale
le parti sociali dichiaravano di ritenere utile,  per  completare  ed
esaminare  le  esigenze  dell'utenza,  proseguire   la   discussione.
L'azienda  dichiarava  di  rendersi  disponibile,  in  questo   clima
costruttivo, ad aprire un  tavolo  negoziale  sulle  tematiche  poste
dalle organizzazioni sindacali; 
    la  Commissione,  con  nota  del  15  dicembre  2017,  prot.   n.
18252/TPL, con  riferimento  alla  corrispondenza  pervenuta  sino  a
quella data, invitava nuovamente le  parti  sociali  a  fornire  ogni
utile informazione, eventualmente corredata da idonea documentazione,
in merito alla prosecuzione  del  confronto  avviato  ai  fini  della
sottoscrizione del nuovo Accordo aziendale; 
    in data 26 novembre 2020, l'azienda, le RR.SS.AA. e le Segreterie
regionali della Campania delle organizzazioni  sindacali  FILT  CGIL,
FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAISA CISAL e  FAISA  CONFAIL,
concludevano un Accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire
in caso di sciopero, riguardante il personale  dipendente  della  CLP
Sviluppo Industriale S.p.a.; 
    con nota del 20 aprile 2021, la CLP Sviluppo  Industriale  S.p.a.
trasmetteva copia del  predetto  Accordo  alla  Commissione  per  gli
adempimenti di competenza; 
    con nota  del  27  maggio  2021,  prot.  n.  6718/TPL,  il  testo
dell'Accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e  dei
consumatori, secondo quanto previsto dall'art. 13, lettera a),  della
legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, per  l'acquisizione
del relativo parere  entro  quindici  giorni  dalla  ricezione  della
medesima nota; 
    decorso tale termine, nessuna delle Associazioni ha  espresso  il
proprio avviso in ordine al predetto Accordo; 
  Considerato che: 
    lo  sciopero  nel  settore  del  trasporto  pubblico  locale   e'
attualmente disciplinato dalla legge n. 146  del  1990  e  successive
modificazioni, dall'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia
di esercizio del diritto  di  sciopero  nel  servizio  del  trasporto
pubblico locale, nonche'  dalla  regolamentazione  provvisoria  delle
prestazioni indispensabili e delle altre misure di  cui  all'art.  2,
comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive  modificazioni  nel
settore del trasporto pubblico locale da considerarsi sostitutiva  di
quanto disposto nell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018  in  tema
di:  Informazione  all'utenza  (Art.  9)  e  Rarefazione  (Art.   11)
(delibera della Commissione del 23 aprile 2018, n. 18/138, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2018, n. 115); 
    l'art.  11,   lettera   A),   della   predetta   regolamentazione
provvisoria stabilisce che «L'area del bacino di  utenza  coincidera'
con l'area  territoriale  di  operativita'  dell'azienda  interessata
dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali attuativi  della
presente proposta dovranno contenere la dettagliata  descrizione  del
tipo e dell'area territoriale nella quale  si  effettua  il  servizio
erogato dalla azienda.»; 
    l'art. 17 del predetto Accordo nazionale  del  28  febbraio  2018
rinvia ad  accordi  collettivi,  aziendali  o  territoriali,  per  la
definizione di alcuni suoi contenuti,  e,  segnatamente,  per  quanto
riguarda: 
      i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della  disciplina
dell'esercizio del diritto  di  sciopero  (noleggio,  sosta,  servizi
amministrativi ...); 
      procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla  ripresa
del servizio; 
      procedure da adottare per garantire il servizio  durante  tutta
la durata delle fasce; 
      criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga
percorrenza; 
      garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la  sicurezza
e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli  impianti  e  dei
mezzi; 
      eventuali  procedure  da  adottare  per  forme  alternative  di
agitazioni sindacali; 
      in caso di trasporto di merci, garanzia dei  servizi  necessari
al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di  beni  di
prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili,  nonche'  per
la continuita' delle attivita' produttive; 
      individuazione delle aziende  che  per  tipo,  orari  e  tratte
programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; 
      individuazione dei servizi  da  garantire  in  occasione  dello
sciopero di cui all'art. 12. 
  Rilevato che: 
    le fasce  orarie  durante  le  quali  deve  essere  garantito  il
servizio completo, indicate  nell'accordo  aziendale,  oggetto  della
presente valutazione, sono state cosi' individuate:  dalle  ore  6,00
alle ore 8,30 e dalle ore 12,30 alle ore 16,00; 
    le parti hanno concordato di fare salvi gli accordi nazionali  in
materia per quanto riguarda tutti gli  altri  aspetti  dell'esercizio
del diritto di sciopero; 
    le parti medesime hanno stabilito,  inoltre,  di  procedere  alla
revisione  periodica  delle  fasce  orarie,  secondo  le   reciproche
esigenze; 
  Precisato che per tutti gli ulteriori profili, di  cui  all'art.  2
della  legge  n.  146  del  1990  e  successive  modificazioni,   non
espressamente disciplinati nell'Accordo aziendale in  esame,  restano
in vigore le regole contenute nel citato  Accordo  nazionale  del  28
febbraio  2018  e  nella  citata  regolamentazione  provvisoria   del
settore; 
  Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146
del 1990 e successive modificazioni, l'Accordo aziendale concluso, in
data 26 novembre 2020, con le RR.SS.AA.  e  le  Segreterie  regionali
della Campania delle organizzazioni sindacali Filt  CGIL,  FIT  CISL,
UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAISA CISAL e FAISA CONFAIL, riguardante
le prestazioni indispensabili da garantire in caso  di  sciopero  del
personale dipendente della CLP Sviluppo Industriale S.p.a.; 
 
                              Dispone: 
 
  La trasmissione della presente delibera  all'azienda  CLP  Sviluppo
Industriale S.p.a.  di  Napoli,  alle  RR.SS.AA.  e  alle  Segreterie
regionali della Campania delle organizzazioni  sindacali  FILT  CGIL,
FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAISA CISAL e  FAISA  CONFAIL,
nonche', per opportuna conoscenza, al Prefetto di Napoli, al Prefetto
di Caserta ed  alle  associazioni  dei  consumatori  e  degli  utenti
riconosciute ai fini dell'elenco di cui al decreto legislativo del  6
settembre 2005, n. 206. 
  Dispone  inoltre  la   pubblicazione   della   presente   delibera,
unitamente all'Accordo aziendale del 26 novembre 2020, nella Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  nonche'  l'inserimento  degli
stessi sul sito internet della commissione. 
    Roma, 12 luglio 2021 
 
                                    Il Presidente: Santoro-Passarelli