IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 40  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, che ha  istituito  l'Agenzia  italiana
del farmaco (di seguito Agenzia); 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni, recante il
regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 140,  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Visto il decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  recante  «Attuazione  della   direttiva
2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano»; 
  Tenuto conto della disciplina dettata  dall'art.  35  del  predetto
decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, in tema  di  modifiche
delle autorizzazioni all'immissione in commercio; 
  Considerato, in particolare, il  comma  1-bis  dell'articolo  sopra
citato,   il   quale,   nel   disciplinare   la    fattispecie    del
silenzio-assenso da parte dell'Agenzia, dispone, tra l'altro, che «in
caso di valutazione positiva della variazione di tipo IA  e  di  tipo
IB, comprovata dalla  mancata  adozione  da  parte  dell'AIFA  di  un
provvedimento di rifiuto anche solo parziale, il richiedente, scaduti
i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1084/2003, da' corso  alla
modifica»; 
  Visto il regolamento della  Commissione  europea  del  24  novembre
2008, n. 1234, relativo all'esame delle variazioni dei termini  delle
autorizzazioni all'immissione in commercio  dei  medicinali  per  uso
umano e di medicinali veterinari, che ha abrogato il regolamento (CE)
n. 1084/2003 e previsto che i riferimenti al regolamento abrogato  si
intendono fatti al regolamento in questione; 
  Visto, altresi', il regolamento della  Commissione  europea  del  3
agosto 2012, n. 712, che modifica il regolamento  (CE)  n.  1234/2008
sopra citato; 
  Vista  la  comunicazione   della   Commissione   europea,   recante
«Orientamenti concernenti le caratteristiche delle varie categorie di
variazioni  dei  termini  delle  autorizzazioni   all'immissione   in
commercio di medicinali  per  uso  umano  e  medicinali  veterinari»,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  del  21
dicembre 2010 e il successivo aggiornamento del 16 maggio 2013; 
  Visto l'art. 20, comma 1,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
secondo cui «nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio  di
provvedimenti   amministrativi   il   silenzio   dell'amministrazione
competente equivale a provvedimento di  accoglimento  della  domanda,
senza necessita' di ulteriori  istanze  o  diffide,  se  la  medesima
amministrazione non comunica  all'interessato,  nel  termine  di  cui
all'art. 2, commi 2 o 3, il  provvedimento  di  diniego,  ovvero  non
procede ai sensi del comma 2»; 
  Vista la determina AIFA n. 204 del 25 agosto 2011, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2011, recante  «Attuazione  del  comma
1-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in
materia di commercializzazione dei farmaci»; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  DG/512/2019  del  12  marzo   2019,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2019, recante
«Modifica della determina 25  agosto  2011  recante  "Attuazione  del
comma 1-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.
219, in materia di commercializzazione dei farmaci"»; 
  Tenuto conto  che,  con  le  citate  determine,  l'AIFA  ha  esteso
l'applicazione di quanto disposto  dall'art.  35,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, a tipologie di variazioni
dei  termini  delle  autorizzazioni   all'immissione   in   commercio
precedentemente escluse; 
  Vista la determina AIFA n. 1496 del  7  dicembre  2016,  pubblicata
nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  19  dicembre  2016,  recante
«Applicazione  degli  articoli  23  e  24  del  regolamento  (CE)  n.
1234/2008»; 
  Tenuto conto che, per le variazioni  presentate  con  procedura  di
mutuo riconoscimento, che comportano  la  modifica  del  testo  degli
stampati, i titolari A.I.C. seguono per la stesura  della  traduzione
nazionale  degli  stampati  (Riassunto  delle   caratteristiche   del
prodotto,  foglio  illustrativo  ed   etichettatura)   il   documento
rilasciato dal CMDh «Best Practice Guide on the  submission  of  high
quality national translation» nella versione vigente; 
  Riscontrata da parte di questa Agenzia l'opportunita' di  estendere
ulteriormente, con il presente  provvedimento,  l'applicazione  della
determina AIFA n. 204/2011 sopra richiamata, ad alcune  tipologie  di
variazioni  dei  termini  delle  autorizzazioni   all'immissione   in
commercio che sono state finora escluse; 
  Ritenuto, pertanto, di includere in tale estensione: le  variazioni
che comportano la modifica del testo degli stampati,  concernenti  la
sicurezza e  l'efficacia  di  cui  al  gruppo  C  della  linea  guida
riguardante le diverse categorie di variazioni e l'applicazione delle
procedure di cui ai capi II, II bis, III e IV del regolamento (CE) n.
1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, presentate secondo
procedura di mutuo riconoscimento, sia quando l'Italia  agisce  quale
Stato membro di riferimento (IT-RMS) sia quando  agisce  quale  Stato
membro coinvolto (IT-CMS), anche sotto  forma  di  raggruppamento  di
variazioni (grouping) o  di  procedura  di  condivisione  del  lavoro
(worksharing), gia' concluse positivamente  a  livello  europeo,  ove
pertanto lo Stato membro di riferimento (RMS) abbia approvato i testi
«common»; 
  Rilevato che resta salva l'applicazione del silenzio-assenso,  gia'
prevista dalla determina n. 512/2019, per le  variazioni  concernenti
la sicurezza (gruppo C - safety) per  la  modifica  del  testo  degli
stampati presentate secondo procedura nazionale,  laddove  esista  un
testo di  riferimento  in  lingua  italiana  emesso  da  un'autorita'
competente; 
  Considerato che l'istituto del silenzio assenso continua, quindi, a
non applicarsi: 
    ai medicinali omeopatici; 
    alle variazioni di tipo II, sia  se  presentate  come  variazioni
singole che all'interno di un «grouping» o in un «worksharing» ; 
    alle variazioni di tipo I inserite  in  un  «grouping»  o  in  un
«worksharing» qualora la variazione di livello piu' alto sia una tipo
II; 
    alle  variazioni  nelle  quali  si   configuri   un'aggiunta   di
confezione; 
    alle variazioni nelle quali si  configuri  una  estensione  delle
indicazioni  terapeutiche,   anche   ove   richiesta   dall'autorita'
competente, ad eccezione dei  casi  in  cui  la  variazione  riguardi
medicinali non rimborsati  dal  Servizio  sanitario  nazionale o  non
comporti la necessita' di ri-negoziazione per la rimborsabilita' e il
prezzo; 
  Riscontrata, comunque, la possibilita' per l'Agenzia di  procedere,
ai   sensi   dell'art.   21-nonies   della   legge    n.    241/1990,
all'annullamento d'ufficio del provvedimento  formatosi  tacitamente,
fatta salva la responsabilita', anche penale, del  produttore  e  del
titolare dell'A.I.C.; 
  Preso atto, infine, della determina AIFA n. 821 del 24 maggio 2018,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  133  dell'11  giugno  2018,
concernente «Criteri per l'applicazione delle  disposizioni  relative
allo smaltimento delle scorte dei medicinali ai  sensi  dell'art.  1,
comma 164, della legge 4 agosto 2017, n. 124», adottata in attuazione
dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 succitato; 
  Preso atto che la disciplina oggetto di detta determina si  applica
anche ai medicinali le cui domande di  variazione  dei  termini  sono
soggette all'istituto del silenzio assenso; 
  Per tutto quanto sopra premesso; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ad integrazione della determina AIFA n. 204 del 25 agosto 2011 e
successive modificazioni  ed  integrazioni,  l'Agenzia  italiana  del
farmaco  applica  il  regolamento  (CE)  n.  1234/2008  e  successive
modificazioni ed integrazioni ed, ai sensi del comma 1-bis  dell'art.
35 del decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive
modifiche e integrazioni, adotta una procedura  di  silenzio  assenso
per il rilascio del relativo provvedimento amministrativo, anche alle
tipologie di domande di variazione dei termini di una  autorizzazione
all'immissione in commercio di seguito elencate: 
    variazioni che comportano la modifica del testo  degli  stampati,
concernenti la sicurezza e l'efficacia di cui al gruppo C della linea
guida riguardante le diverse categorie di variazioni e l'applicazione
delle procedure di cui ai capi II, II bis, III e IV  del  regolamento
(CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, presentate
secondo procedura di mutuo riconoscimento, sia quando l'Italia agisce
quale Stato membro di riferimento (IT-RMS) sia  quando  agisce  quale
Stato membro coinvolto (IT-CMS), anche sotto forma di  raggruppamento
di variazioni (grouping) o di procedura di  condivisione  del  lavoro
(worksharing), gia' concluse positivamente  a  livello  europeo,  ove
pertanto lo Stato membro di riferimento (RMS) abbia approvato i testi
«common». 
  2. Per le variazioni  minori  di  tipo  IA,  IAin,  IB  e  relativi
«grouping»,  per  le  finalita'  di  cui  all'art.  11  del  predetto
regolamento (CE), in  caso  di  valutazione  positiva  del  Reference
Member  State,  il  richiedente,  scaduti  i  termini  previsti   dal
Regolamento, potra' dare  corso  alla  modifica  e/o  assumerla  come
approvata.