IL MINISTRO PER IL SUD 
                     E LA COESIONE TERRITORIALE 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL TURISMO 
 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito dalla  legge
22 aprile 2021, n. 55 recante «Disposizioni  urgenti  in  materia  di
riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»  che   istituisce   il
Ministero del turismo; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito  dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in  materia  di
stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'  economica»,  e,  in
particolare, l'art. 7, comma 26, che attribuisce  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri le funzioni  di  cui  all'art.  24,  comma  1,
lettera c), del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ivi
inclusa la gestione del Fondo per le  aree  sotto  utilizzate,  fatta
eccezione per le funzioni di programmazione economica  e  finanziaria
non comprese nelle politiche di sviluppo e coesione; 
  Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.  8,  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante  «Disposizioni  in  materia  di
risorse  aggiuntive  ed  interventi  speciali  per  la  rimozione  di
squilibri economici e sociali, a norma dell'art.  16  della  legge  5
maggio 2009, n. 42»; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito  dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti  per  il
perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione  nelle  pubbliche
amministrazioni», e in particolare,  l'art.  10,  concernente  misure
urgenti per il potenziamento delle  politiche  di  coesione,  che  ha
attribuito alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  specifiche
funzioni relative alle politiche di coesione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in
particolare, l'art. 24-bis, relativo al Dipartimento per le politiche
di coesione; 
  Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4 concernente  «Disposizioni  in
materia di professioni non organizzate»; 
  Vista la circolare direttoriale del MISE 1° ottobre 2018, n. 3708/c
- Chiarimenti in merito all'applicazione della legge 14 gennaio 2013,
n. 4 - Disposizioni in materia di professioni non organizzate; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
marzo 2021 che ha previsto la delega di funzioni in materia di Sud  e
coesione territoriale al Ministro senza portafoglio per il Sud  e  la
coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna; 
  Visto l'art. 1, comma 195 della legge  30  dicembre  2020,  n.  178
nella parte in cui prevede che «Al fine di migliorare  le  competenze
legate  all'economia  della  conoscenza  di  cui  al  comma  188   e'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  un  fondo  sperimentale
per la formazione turistica esperienziale, con una  dotazione  di  un
milione di euro  per  ciascuno  degli  anni  2021  e  2022,  volto  a
migliorare le capacita' professionali degli operatori del settore e a
rinforzare  l'attenzione   degli   stessi   sulle   tematiche   della
sostenibilita' ambientale. Il fondo e' ripartito tra  le  regioni  di
cui al comma 188 ed  e'  vincolato  all'organizzazione  di  corsi  di
formazione turistica esperienziale riferiti ad ambiti  della  filiera
del turismo da parte dei soggetti individuati dal medesimo comma 188,
in ragione della vocazione  turistica  del  proprio  territorio.  Con
decreto del Ministro per  il  sud  e  la  coesione  territoriale,  di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, sono individuati le modalita' di accesso al fondo, i criteri
per la  ripartizione  delle  risorse  e  l'ammontare  del  contributo
concedibile»; 
  Visto l'art. 1, comma 188 della legge  30  dicembre  2020,  n.  178
nella parte in cui prevede che  «Al  fine  di  favorire,  nell'ambito
dell'economia della conoscenza,  il  perseguimento  di  obiettivi  di
sviluppo, coesione  e  competitivita'  dei  territori  nelle  Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,  Sardegna  e
Sicilia, e' promossa la costituzione di Ecosistemi  dell'innovazione,
attraverso la  riqualificazione  o  la  creazione  di  infrastrutture
materiali  e  immateriali  per  lo  svolgimento   di   attivita'   di
formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con  la
collaborazione di universita', enti di  ricerca,  imprese,  pubbliche
amministrazioni e organizzazioni del Terzo settore»; 
  Considerato che lo scopo del «Fondo» sperimentale e' migliorare  le
capacita' professionali degli operatori  del  settore  turistico  per
accrescere le  competenze  in  materia  di  turismo  esperienziale  e
consolidare  l'attenzione  degli   stessi   sulle   tematiche   della
sostenibilita' ambientale e che pertanto e'  opportuno  procedere  al
riparto delle risorse stanziate a favore delle regioni  beneficiarie,
secondo un criterio  equo  e  distributivo,  che  tiene  conto  della
popolazione ivi residente, unitamente all'obiettivo di  garantire  un
numero minimo di venti operatori formati all'esito  della  formazione
finanziata; 
  Tenuto conto che il turismo esperienziale  consente  di  vivere  in
modo diretto la storia,  la  popolazione  e  la  cultura  dei  luoghi
visitati privilegiando la qualita'  dell'esperienza  di  viaggio,  in
ogni suo risvolto; 
  Tenuto  conto  altresi'   che   l'elemento   chiave   del   turismo
esperienziale consiste nella «personalizzazione» dell'esperienza  che
deve  essere  costruita  sulle  esigenze   specifiche   dei   singoli
visitatori che scelgono  itinerari  diversi  da  quelli  battuti  dal
turismo di massa; 
  Considerato  che  il  turismo  esperienziale  e'  connotato   dalla
richiesta di esperienze coinvolgenti,  immersive  e  comunque  legate
alle tematiche della sostenibilita' ambientale; 
  Considerato che i percorsi formativi oggetto del  presente  decreto
devono  essere  diretti  a  migliorare  ed  ampliare   nell'operatore
turistico la conoscenza del concetto di offerta esperienziale; 
  Vista la normativa europea e nazionale applicabile  in  materia  di
aiuti di Stato; 
  Acquisito il concerto del Ministro del turismo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto definisce le modalita' e  le  condizioni  di
riparto e di funzionamento del Fondo  sperimentale,  istituito  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  per
il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio  dei  ministri,  per  sostenere  la  formazione   turistica
esperienziale, con una dotazione di un milione di euro  per  ciascuno
degli anni 2021 e 2022, volto a migliorare le capacita' professionali
degli operatori del settore e a rinforzare l'attenzione degli  stessi
sulle tematiche della sostenibilita' ambientale .