IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 122; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  22  maggio  2020,  n.  35,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 maggio  2021,  n.  61,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1,  ai
sensi del  quale:  «Fatto  salvo  quanto  diversamente  disposto  dal
presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021,  si  applicano  le
misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  2
marzo  2021,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del  21
aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano» e, in particolare, l'art. 5, comma  2,  ai  sensi  del
quale: «In caso  di  sospetta  o  confermata  dispersione  di  agenti
patogeni,   tossine,   agenti   chimici   o    radiazioni    nucleari
potenzialmente dannosi, il Ministro della salute puo' autorizzare  la
temporanea distribuzione di un medicinale per cui non e'  autorizzata
l'immissione in commercio, al fine  di  fronteggiare  tempestivamente
l'emergenza»; 
  Visto l'art. 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai
sensi del quale «per l'anno  2021,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero della salute, e' istituito un fondo con  una  dotazione  di
400 milioni di  euro  da  destinare  all'acquisto  dei  vaccini  anti
SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19» e, in particolare, l'art. 20, comma 1,  ai
sensi del quale «il fondo di cui all'art. 1, comma 447,  della  legge
30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato nella misura  pari  a  euro
2.800.000.000 per l'anno 2021, di cui euro 2.100.000.000 da destinare
all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2,  ed  euro  700.000.000  per
l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti  con  COVID-19.  Agli
oneri, pari a euro 2.800.000.000 per  l'anno  2021,  si  provvede  ai
sensi dell'art. 42»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2021, recante
«Autorizzazione alla temporanea distribuzione dei medicinali  a  base
di anticorpi monoclonali  per  il  trattamento  di  COVID-19»  e,  in
particolare,  l'art.  1,  commi  1   e   2,   laddove   e'   prevista
l'autorizzazione   alla   distribuzione   temporanea   dell'anticorpo
monoclonale bamlanivimab e dell'associazione di anticorpi monoclonali
bamlanivimab-etesevimab,  prodotti  dall'azienda   farmaceutica   Eli
Lilly,    e    dell'associazione     di     anticorpi     monoclonali
casirivimab-imdevimab dell'azienda farmaceutica Regeneron/Roche; 
  Preso atto che, nella seduta straordinaria del 24 maggio  2021,  la
Commissione tecnica scientifica  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(CTS AIFA)  ha  valutato  le  evidenze  disponibili  per  l'anticorpo
monoclonale dell'azienda  GlaxoSmithKline  sotrovimab  che,  gia'  in
monoterapia, ha mostrato un profilo di  efficacia  non  dissimile  da
quello degli anticorpi attualmente utilizzabili ai sensi  del  citato
decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2021; 
  Preso atto che la CTS AIFA ha, inoltre, valutato sia il profilo  di
sicurezza  sia  le  modalita'  di   somministrazione   dell'anticorpo
monoclonale sotrovimab,  apparsi  sostanzialmente  paragonabili  agli
altri anticorpi monoclonali gia' disponibili; 
  Preso atto che sulla base dei dati clinici  e  di  laboratorio  (in
vivo e in vitro) presentati, seppur immaturi, la CTS AIFA ha ritenuto
tali  dati  sufficienti  a   supportare   l'eventuale   rilascio   di
un'autorizzazione per uso emergenziale, ai sensi dell'art.  5,  comma
2,  del  decreto  legislativo  n.  219  del  2006,  per   l'anticorpo
monoclonale sotrovimab che, pertanto, potra' essere reso  disponibile
alle stesse condizioni previste per gli altri  anticorpi  monoclonali
utilizzabili per il trattamento dell'infezione da COVID-19; 
  Preso atto, altresi', che le valutazioni e i pareri della CTS  AIFA
risultano  coerenti  con  quanto  sancito  in  data  21  maggio  2021
dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA), ai  sensi  dell'art.  5,
comma  3  del  regolamento  n.   726/2004,   in   relazione   all'uso
dell'anticorpo   monoclonale   sotrovimab    per    il    trattamento
dell'infezione da COVID-19; 
  Preso atto che, con  nota  prot.  n.  80792  del  1°  luglio  2021,
l'Agenzia italiana del farmaco  ha  richiesto  l'autorizzazione  alla
temporanea  distribuzione   dell'anticorpo   monoclonale   sotrovimab
dell'azienda GlaxoSmithKline fino al 31 gennaio 2022; 
  Preso atto che l'Agenzia italiana  del  farmaco,  con  la  medesima
nota, ha richiesto la proroga al 31 gennaio 2022  dell'autorizzazione
alla temporanea distribuzione degli  anticorpi  monoclonali  indicati
nel citato decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2021; 
  Ritenuto che per l'anticorpo  monoclonale  sotrovimab  dell'azienda
GlaxoSmithKline    sussistono    i    presupposti    per    procedere
all'autorizzazione, ai sensi dell'art. 5,  comma  2,  del  richiamato
decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  della   temporanea
distribuzione dei farmaci monoclonali sul territorio nazionale per il
trattamento dei pazienti affetti dal virus SARS-CoV-2; 
  Ritenuto  di  dover  prorogare  l'autorizzazione  alla   temporanea
distribuzione degli anticorpi monoclonali indicati all'art. 1,  comma
2, del citato decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, e' autorizzata, nelle more  del  perfezionamento  delle
procedure finalizzate all'autorizzazione all'immissione in commercio,
la temporanea distribuzione dei  medicinali  per  il  trattamento  di
COVID-19 a base dell'anticorpo  monoclonale  sotrovimab  dell'azienda
GlaxoSmithKline,  privo  di  una  autorizzazione  all'immissione   in
commercio nel territorio europeo e nazionale. 
  2. L'autorizzazione alla  temporanea  distribuzione  dell'anticorpo
monoclonale bamlanivimab e dell'associazione di anticorpi monoclonali
bamlanivimab-etesevimab,  prodotti  dall'azienda   farmaceutica   Eli
Lilly,    e    dell'associazione     di     anticorpi     monoclonali
casirivimab-imdevimab dell'azienda farmaceutica  Regeneron/Roche,  e'
prorogata fino al 31 gennaio 2022. 
  3. La distribuzione dei medicinali  di  cui  ai  commi  1  e  2  e'
effettuata  dal  commissario  straordinario  per  l'attuazione  e  il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 di cui  all'art.  122  del  decreto-legge  17
marzo 2020,  n.  18,  secondo  modalita'  e  procedure  dallo  stesso
definite. 
  4. Con successivi provvedimenti,  l'Agenzia  italiana  del  farmaco
definisce modalita' e condizioni d'impiego dei medicinali di  cui  ai
commi 1 e 2, in coerenza  con  la  scheda  informativa  del  prodotto
approvata dalla medesima agenzia.