IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 2 aprile  2013,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto  il  decreto  in  data  20  marzo  1998   di   Riconoscimento
all'Istituto Miller  -  Scuola  di  psicologia  e  terapia  cognitivo
comportamentale, in  Genova,  dell'idoneita'  ad  attivare  corsi  di
formazione in psicoterapia. (Gazzetta Ufficiale n. 91 del  20  aprile
1998) 
  Visto il decreto in data 25 maggio  2001  con  il  quale  e'  stato
approvato  l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi   di
specializzazione adottato dall'Istituto predetto,  alle  disposizioni
del titolo II del decreto n. 509/1998. (Gazzetta Ufficiale n. 160 del
12 luglio 2001) 
  Visto il decreto in data 18 luglio 2002 abilitazione  all'«Istituto
Miller» ad istituire e ad attivare nella sede periferica  di  Firenze
corsi di specializzazione in psicoterapia ai  sensi  del  regolamento
adottato  con  decreto  dell'11  dicembre  1998,  n.  509.  (Gazzetta
Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2002) 
  Visto  il  decreto  in  data  27  ottobre  2003  di  autorizzazione
all'«Istituto   Miller   -   Scuola   di   psicologia    e    terapia
cognitivo-comportamentale» a trasferire i corsi  di  specializzazione
in psicoterapia, in Genova, e ad aumentare il  numero  massimo  degli
allievi. (Gazzetta Ufficiale n. 272 del 22 novembre 2003) 
  Visto il decreto  in  data  23  febbraio  2007  di  autorizzazione,
all'istituto «Istituto  Miller  -  Scuola  di  psicologia  e  terapia
cognitivo comportamentale», ad ampliare la sede periferica di Firenze
e ad aumentare il numero degli allievi da sedici a  venti,  ai  sensi
del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998,  n.  509.
(Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2007) 
  Visto  il  decreto  in  data  12  marzo  2009   di   autorizzazione
all'istituto «Istituto  Miller  -  Scuola  di  psicologia  e  terapia
cognitivo-comportamentale» a trasferire il corso di  specializzazione
in psicoterapia della sede periferica di Firenze. (Gazzetta Ufficiale
n. 71 del 26 marzo 2009) 
  Visto  il  decreto  in  data  13  luglio  2011  di   autorizzazione
all'«Istituto   Miller   -   Scuola   di   psicologia    e    terapia
cognitivo-comportamentale» a trasferire il corso di  specializzazione
in psicoterapia dalla sede periferica di Firenze. (Gazzetta Ufficiale
n. 172 del 26 luglio 2011) 
  Vista l'istanza  con  la  quale  l'«Istituto  Miller  -  Scuola  di
psicologia  e  terapia  cognitivo-comportamentale»  ha   chiesto   il
trasferimento della sede principale di Genova,  da  corso  Torino  n.
19/2 a via E. Lanfranconi n. 1/10; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR) trasmessa con delibera n. 106/2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato  con  decreto
11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto Miller - Scuola di psicologia e
terapia cognitivo-comportamentale» e'  autorizzata  a  trasferire  la
sede principale  di  Genova,  da  corso  Torino  n.  19/2  a  via  E.
Lanfranconi n. 1/10; 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 luglio 2021 
 
                                       Il segretario generale: Melina