IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la decisione della Commissione europea n. C (2016) 873  final
del 10 febbraio 2016,  avente  ad  oggetto  lo  «Schema  di  garanzia
statale italiano» (Case SA 43390 2016/N Italy) relativo al  programma
di cartolarizzazione per il sistema  bancario  italiano  avente  come
sottostante crediti deteriorati,  con  la  quale  la  Commissione  ha
concluso che la misura  notificata  dall'Italia  non  costituisce  un
aiuto di Stato ai sensi della normativa UE in materia; 
  Vista la decisione della Commissione europea C (2017/N) 6050  final
(case SA 48416 2017/N  Italy)  del  6  settembre  2017,  relativa  al
prolungamento   dello   schema   di   garanzia   italiano   per    la
cartolarizzazione dei crediti in sofferenza; 
  Vista la decisione della Commissione europea C  (2018)  5749  final
(case SA 51026 2018/N -  Italy)  del  31  agosto  2018,  relativa  al
secondo prolungamento  dello  schema  di  garanzia  italiano  per  la
cartolarizzazione dei crediti in sofferenza; 
  Vista la decisione della Commissione europea C  (2019)  3925  final
(case SA 53518 2019/N Italy) del 27 maggio  2019  relativa  al  terzo
prolungamento   dello   schema   di   garanzia   italiano   per    la
cartolarizzazione  dei  crediti  in  sofferenza,  con  la  quale   la
Commissione europea ha deciso di non  sollevare  obiezioni  circa  il
prolungamento per ventiquattro mesi del predetto schema; 
  Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130 recante  «Disposizioni  sulla
cartolarizzazione dei crediti»; 
  Visto il capo  II  del  decreto-legge  14  febbraio  2016,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n.  49  (di
seguito:  «decreto-legge  n.  18/2016»),  recante  la  disciplina  in
materia di Garanzia  sulla  cartolarizzazione  delle  sofferenze  (di
seguito «GACS»); 
  Visto il capo III del  decreto-legge  25  marzo  2019,  n.  22  (di
seguito «decreto-legge n. 22/2019),  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  20  maggio  2019,  n.  41,  concernente   la   Garanzia
cartolarizzazione  sofferenze  (GACS),  che  autorizza  il   Ministro
dell'economia e delle finanze a concedere la predetta garanzia  dello
Stato per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della
Commissione europea sul regime di concessione  della  garanzia  dello
Stato GACS di cui al predetto capo II del decreto-legge  n.  18/2016,
ed  apporta,  altresi',  modificazioni  alla  disciplina  della  GACS
prevista dal medesimo capo II; 
  Visto, in  particolare,  il  comma  2  dell'art.  20  del  predetto
decreto-legge n. 22/2019, che prevede che il Ministro dell'economia e
delle finanze  puo',  con  proprio  decreto,  prorogare  il  predetto
periodo di autorizzazione alla concessione della GACS  per  ulteriori
dodici mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea; 
  Visto, altresi',  l'art.  9  del  decreto-legge  n.  18/2016,  come
modificato dall'art. 21, comma 5 del decreto-legge  n.  22/2019,  che
disciplina il  corrispettivo  per  la  garanzia  dello  Stato  e,  in
particolare, prevede: 
    al comma 1, che ai fini della  determinazione  del  corrispettivo
della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri di  credit
default swap (di seguito «CDS), definiti come il paniere di contratti
swap sul default di singole societa', riferiti  a  singoli  emittenti
italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P,
Fitch Ratings o Moody's sia pari a: 
      i) BBB+/Baa1, BBB/Baa2,  o  BBB-/Baa3  per  il  primo  Paniere,
utilizzato se il rating dei titoli senior e' BBB/Baa2/BBB/BBB; 
      ii)  BBB/Baa2,  BBB+/Baa1  o  A-/A3  per  il  secondo  Paniere,
utilizzato se il rating dei titoli senior e' BBB+/Baa1/BBB+/BBB H; 
      iii) BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per il terzo  Paniere,  utilizzato
se il rating dei titoli senior e' A-/A3/A-/A L.; 
    al comma 2, che nel caso in cui sui  titoli  senior  siano  stati
rilasciati piu' rating, per l'individuazione del Paniere si considera
il rating piu' basso e che la composizione dei Panieri CDS,  indicata
nell'allegato 1  al  decreto-legge  n.  18/2016,  e'  aggiornata  con
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  decorsi  dodici
mesi  dall'entrata  in  vigore  del  predetto  decreto,  al  fine  di
escludere gli emittenti la cui valutazione del merito di credito  sia
stata modificata in  modo  tale  da  non  ricadere  piu'  nei  rating
indicati al comma 1 e di includere nuovi emittenti la cui valutazione
del merito di credito sia stata modificata in modo tale  da  ricadere
nei rating indicati al comma 1, ed e' altresi' aggiornata in caso  di
proroga del periodo di concessione della garanzia  dello  Stato.  Nel
caso in cui, in occasione di un aggiornamento della composizione  dei
Panieri CDS, si constati che gli emittenti  inclusi  in  uno  o  piu'
Panieri siano  meno  di  tre,  il  calcolo  del  corrispettivo  della
garanzia e' definito con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze in conformita' alle decisioni della Commissione europea; 
    al comma 3, la metodologia, come dettagliata nella formula di cui
all'allegato 2 del decreto-legge n. 18/2016, in base  alla  quale  e'
determinato a condizioni di mercato il corrispettivo annuo  a  fronte
della garanzia concessa,  e,  in  particolare,  la  lettera  d),  che
prevede, nelle ipotesi  in  cui  i  titoli  senior  non  siano  stati
completamente rimborsati entro determinati  periodi,  che  il  citato
corrispettivo debba essere maggiorato di una componente aggiuntiva  e
ne determina i criteri di calcolo; 
    al comma 4, che il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con
decreto,  puo'  variare  i  criteri  di  calcolo,  la  misura   delle
commissioni e la fonte di dati di cui al  comma  3,  lettera  a),  in
conformita' alle decisioni della Commissione europea e che le  citate
variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere; 
  Visto, altresi', l'allegato 2 «Formula di prezzo» del decreto-legge
n. 18/2016, come modificato dall'art. 21, comma 7, del  decreto-legge
n. 22/2019; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  20
maggio 2020 recante aggiornamento dei Panieri CDS,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 giugno  2020,  n.
146; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  3
agosto 2016 recante le disposizioni di attuazione  del  capo  II  del
decreto-legge n. 18/2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 12 agosto 2016, n. 188; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  14
ottobre 2019 recante modifiche e integrazioni al predetto  decreto  3
agosto 2016, pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica
italiana del 5 novembre 2019, n. 259; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. 4149 final (Case SA
62880  2021/N  Italy)  del  14  giugno  2021   relativa   al   quarto
prolungamento   dello   Schema   di   garanzia   italiano   per    la
cartolarizzazione  dei  crediti  in  sofferenza,  con  la  quale   la
Commissione ha confermato che la misura  notificata  dall'Italia  non
costituisce un aiuto di Stato ai sensi della normativa UE in  materia
ed ha, tra l'altro deciso di non sollevare obiezioni circa: 
    il prolungamento per ulteriori dodici mesi del citato  schema  di
garanzia; 
    l'aggiornamento della composizione dei Panieri CDS sulla base dei
quali e' determinato il corrispettivo per la garanzia dello Stato, al
fine di dar conto dei cambiamenti nel rating delle  societa'  incluse
nei citati Panieri; 
    l'aggiornamento del tasso di sconto utilizzato nella  metodologia
per determinare il corrispettivo della garanzia dello Stato,  che  da
2.75% viene rideterminato in 1.5%, con conseguente  variazione  della
componente aggiuntiva con cui maggiorare il corrispettivo annuo,  che
passa da 2.76 a 2.67 per il quarto e quinto anno e da 9.23 a 8.81 per
il sesto e settimo anno; 
  Considerato che le  modifiche  intervenute  nella  valutazione  del
merito di credito di UBI Banca S.p.a., che a  seguito  della  formale
incorporazione in Intesa Sanpaolo S.p.a., non possiede piu' un rating
proprio,  ne  comportano  l'esclusione  dal  primo  Paniere  di   cui
all'allegato 1 del predetto decreto ministeriale 20 maggio 2020; 
  Ritenuto,  pertanto,  necessario  aggiornare  la  composizione  dei
Panieri CDS ai sensi del citato art. 9, comma 2, del decreto-legge n.
18/2016 e in conformita' della predetta decisione  della  Commissione
europea del 14 giugno 2021; 
  Ritenuto, altresi', opportuno estendere il periodo di  operativita'
della GACS entro il limite previsto dal citato art. 20, comma 2,  del
decreto-legge n. 22/2019, provvedendo inoltre,  in  conformita'  alla
suddetta decisione della Commissione europea del 14 giugno 2021 e  in
attuazione del citato art. 9 del decreto-legge  n.  18/2016,  per  le
operazioni presentate nel periodo di estensione dell'operativita', ad
aggiornare la composizione dei Panieri CDS e ad aggiornare  il  tasso
di sconto applicabile e, conseguentemente, la  componente  aggiuntiva
al corrispettivo annuo della garanzia statale di cui ai  citati  art.
9, comma 3 e Allegato 2 del decreto-legge n. 18/2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Prolungamento dello schema di garanzia 
         per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza 
 
  Il periodo di cui al comma 1  dell'art.  20  del  decreto-legge  n.
22/2019 e' esteso fino al 14 giugno 2022.