IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
ed in particolare il paragrafo 3, lettera b); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  17  dicembre  2013  e  successive  modificazioni  sul
finanziamento, sulla  gestione  e  sul  monitoraggio  della  politica
agricola comune e che abroga i regolamenti  del  Consiglio  (CEE)  n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.  814/2000,  (CE)  n.
1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 e  successive  modificazioni,  recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito  dei  regimi
di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che  abroga  il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento  (CE)  n.
73/2009 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 e successive modificazioni,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  639/2014  della  Commissione
dell'11  marzo  2014  e  successive  modificazioni,  che  integra  il
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito  dei
regimi di sostegno previsti dalla  politica  agricola  comune  e  che
modifica l'allegato X di tale regolamento; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  640/2014  della  Commissione
dell'11  marzo  2014  e  successive  modificazioni,  che  integra  il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e
le condizioni per il rifiuto o la  revoca  di  pagamenti  nonche'  le
sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno
allo sviluppo rurale e alla condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   641/2014   della
Commissione del 16 giugno 2014 e  successive  modificazioni,  recante
modalita' di applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1307/2013  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla politica agricola comune; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione del 17 luglio 2014 e  successive  modificazioni,  recante
modalita' di applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale  e
la condizionalita', e in particolare l'art. 17  «Requisiti  specifici
per le domande di aiuto relative ai regimi di aiuto per superficie  e
per le domande di pagamento relative alle misure di sostegno connesse
alla superficie»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato); 
  Visto il decreto legislativo 21 maggio  2018,  n.  74,  cosi'  come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 4  ottobre  2019,  n.
116, recante «Riorganizzazione  dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema  dei  controlli  nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art.  15  della  legge  28
luglio 2016, n. 154»; 
  Visto il decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, ed  in  particolare
l'art. 10-ter, riguardante il «sistema di anticipazione  delle  somme
dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti
dalla politica agricola comune», come modificato da ultimo  dall'art.
68,  commi  13  e  14  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
concernente «Misure urgenti connesse all'emergenza da  COVID-19,  per
le  imprese,  il  lavoro,  i  giovani,  la   salute   e   i   servizi
territoriali»; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  2008/C  14/02,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19
gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo  di  fissazione  dei
tassi di riferimento e di attualizzazione; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19» del 19 marzo 2020, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione  europea  C  91  I  del  20  marzo  2020,  come
modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile
2020, dell'8 maggio 2020, del 29 giugno 2020, del 13 ottobre  2020  e
del  28  gennaio  2021,  pubblicate  rispettivamente  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea C 112 I del 4 aprile 2020, C 164 del 13
maggio 2020, C 218 del 2 luglio 2020, C 340 I del 13 ottobre 2020 e C
34 del 1° febbraio 2021; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, Serie generale  -  n.  175  del  28  luglio  2017,  recante
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»
e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e
l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, Serie generale - n.  165  del  18  luglio  2018,
avente  ad  oggetto  «Disposizioni  nazionali  di  applicazione   del
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari,
forestali e del turismo 3  giugno  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale - n.  154  del  3
luglio 2019, recante attuazione dell'art. 10-ter del decreto-legge 29
marzo 2019 convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019, avente ad
oggetto «Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori
nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla  politica  agricola
comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013»; 
  Vista la nota n. C(2020) 3612 final del 28 maggio 2020 con la quale
la Commissione europea ha autorizzato il  regime  di  aiuto  SA.57439
(2020/N)    di    sovvenzione    diretta    pari    agli    interessi
sull'anticipazione delle somme dovute  agli  agricoltori  nell'ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla PAC; 
  Vista la decisione C(2021)3364 final del 6 maggio 2021 con la quale
la Commissione europea ha autorizzato il  regime  di  aiuto  SA.62793
(2021/N), che ha modificato il regime di aiuto SA.59509,  riguardante
le misure a sostegno delle imprese  attive  nei  settori  agricolo  e
forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e  nelle  attivita'
connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori  della  pesca  e
acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Considerato che e' in corso di adozione  il  decreto  del  Ministro
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  riguardante  le
misure  a  sostegno  delle  imprese  attive  nei  settori   agricolo,
forestale, della pesca e acquacoltura ai  sensi  della  comunicazione
della Commissione europea C (2020) 1863 final  -  «Quadro  temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni; 
  Considerato  che,  per  l'anno   di   domanda   2021,   la   misura
dell'anticipazione  e  le  condizioni  per  accedervi   sono   recate
dall'art. 10 ter, comma 2, 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 29  marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2019, n. 44, come modificato da ultimo dall'art. 68, commi  13  e  14
del  decreto-legge  25  maggio  2021,   n.   73   che   prevede   che
l'anticipazione possa essere concessa per quanto attiene all'elemento
di aiuto ai sensi del de minimis ai sensi  del  regolamento  (UE)  n.
1408/2013 e, in alternativa, ai sensi del Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19»; 
  Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto  dai  commi  2,
2-bis e 2-ter dell'art. 10-ter del decreto-legge 29  marzo  2019,  n.
27, convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, come modificato  da
ultimo dall'art. 68, comma 14 del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.
73,   consentendo   agli   organismi   pagatori    di    dar    corso
all'anticipazione ivi prevista; 
  Ritenuto che occorre definire un livello minimo del  finanziamento,
erogabile  a  titolo  di  anticipazione  da  correlare  all'attivita'
d'impresa, la cui entita' dovra' essere superiore a euro 900; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza delle regioni e delle  province
autonome nella seduta del 17 giugno 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. In attuazione dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo  2019,
n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019,  n.
44,   gli   organismi   pagatori   riconosciuti   possono   concedere
un'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito  dei
regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui  al
regolamento (UE)  n.  1307/2013.  L'anticipazione  e'  concessa  agli
agricoltori applicando i tassi di interesse di  mercato  definiti  in
base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi  della  Comunicazione
della  Commissione  europea  2008/C   14/02   citata   in   premessa.
L'anticipazione cosi' concessa non  comporta  elementi  di  aiuto  di
Stato. 
  2. Ai sensi dei  commi  2,  2-bis  e  2-ter  dell'art.  10-ter  del
decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,  gli  interessi  da  corrispondere
sull'anticipazione sono  compensati  agli  agricoltori  mediante  una
sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato nell'ambito del de
minimis di cui al regolamento (UE) n.  1408/2013  o  aiuto  di  Stato
notificato ai sensi dell'art.  107,  paragrafo  3,  lettera  b),  del
Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  sulla  base  della
sezione 3.1 della comunicazione  della  Commissione  europea  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19» citata in premessa.