IL DIRETTORE GENERALE 
                             del Tesoro 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»); 
  Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di  seguito  «decreto
di  massima»),  che   disciplina,   in   maniera   continuativa,   le
caratteristiche e la modalita' di emissione dei Titoli  di  Stato  da
emettere, tramite asta, ai sensi dell'art. 3 del «Testo unico» ed  ai
sensi dei «decreti cornice» emanati di anno  in  anno  in  attuazione
della medesima disposizione legislativa; 
  Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale  sono
state modificate le disposizioni di cui agli articoli  10  e  12  del
«decreto di massima», relativamente alle aste dei  buoni  del  Tesoro
poliennali con vita residua superiore a dieci anni; 
  Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il  quale  si  e'
provveduto a modificare l'art.  12  del  «decreto  di  massima»,  con
particolare riferimento alla percentuale spettante  nel  collocamento
supplementare dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  con  vita  residua
superiore ai dieci anni; 
  Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020,  con  cui  sono  stati
modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di
corresponsione delle provvigioni di collocamento; 
  Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con  il  quale  si  e'
provveduto a modificare il  comma  4  dell'art.  6  del  «decreto  di
massima» stabilendo con maggiore chiarezza  per  quali  tipologie  di
aste le provvigioni dovranno essere corrisposte,  nonche'  il  limite
massimo dell'ammontare totale emesso  ai  fini  della  corresponsione
delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  21973  del  30  dicembre  2020
(«decreto  cornice»  per  l'anno  finanziario   2021),   emanato   in
attuazione dell'art. 3 del «Testo  unico»,  ove  si  definiscono  per
l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  direttore  della  Direzione  Seconda  del
Dipartimento medesimo e che, in caso  di  assenza  o  impedimento  di
quest'ultimo, le operazioni  predette  possano  essere  disposte  dal
medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza  di  delega
continuativa; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  216  del  22  dicembre   2009
concernente il «Regolamento recante norme  sull'individuazione  delle
caratteristiche  delle   negoziazioni   all'ingrosso   di   strumenti
finanziari e sulla disciplina  delle  negoziazioni  all'ingrosso  dei
titoli di Stato» ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori
«specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»); 
  Visto il decreto  dirigenziale  n.  993039  dell'11  novembre  2011
(Decreto dirigenziale specialisti), concernente la  «Selezione  e  la
valutazione degli specialisti in titoli di Stato»; 
  Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in  materia  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina   della
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui  e'  stato  affidato  alla
Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli  di
Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle
operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; 
  Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante
l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei  titoli
di Stato; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,
negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della
componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; 
  Vista la circolare n. 5619 del 21 marzo 2016, emanata dal  Ministro
dell'economia e delle finanze, riguardante  la  determinazione  delle
cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi; 
  Considerato che le caratteristiche e le modalita' di  emissione  di
titoli di Stato a medio e lungo termine collocati  tramite  asta,  ai
sensi dell'art. 3  del  «Testo  unico»,  sono  definite  in  appositi
decreti di emissione; 
  Visti il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,  e  successive
modifiche, ed il decreto legislativo 21  novembre  1997,  n.  461,  e
successive modifiche; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Considerata l'opportunita' di provvedere ad una revisione  generale
delle disposizioni contenute nel «decreto di massima»  stesso,  oltre
alla necessita' di aggiornare le disposizioni  comuni  relative  alle
emissioni tramite aste di titoli di Stato a medio e lungo termine con
le modifiche  al  «decreto  di  massima»  introdotte  con  i  decreti
sopracitati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  presente  decreto  disciplina,  in  maniera  continuativa,   le
caratteristiche e la modalita' di emissione dei titoli  di  Stato  da
collocare tramite asta  ai  sensi  dell'art.  3  del  «Testo  unico»,
nonche' dei «decreti cornice» emanati di anno in anno  in  attuazione
della medesima disposizione legislativa. 
  L'emissione dei titoli di Stato e' disposta, con specifici decreti,
entro il limite massimo individuato per  ogni  anno  dalla  legge  di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato. 
  Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano per  quanto
non sia diversamente stabilito  nei  decreti  recanti  le  specifiche
emissioni dei titoli di Stato. 
  Le emissioni dei titoli di Stato tramite sindacato di  collocamento
sono disposte con specifici provvedimenti.