IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»); Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), che disciplina, in maniera continuativa, le caratteristiche e la modalita' di emissione dei Titoli di Stato da emettere, tramite asta, ai sensi dell'art. 3 del «Testo unico» ed ai sensi dei «decreti cornice» emanati di anno in anno in attuazione della medesima disposizione legislativa; Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale sono state modificate le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 del «decreto di massima», relativamente alle aste dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore a dieci anni; Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il quale si e' provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima», con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni; Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020, con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento; Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si e' provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonche' il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie; Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020 («decreto cornice» per l'anno finanziario 2021), emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico», ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 concernente il «Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato» ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»); Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (Decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato»; Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; Vista la circolare n. 5619 del 21 marzo 2016, emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi; Considerato che le caratteristiche e le modalita' di emissione di titoli di Stato a medio e lungo termine collocati tramite asta, ai sensi dell'art. 3 del «Testo unico», sono definite in appositi decreti di emissione; Visti il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche, ed il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche; Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Considerata l'opportunita' di provvedere ad una revisione generale delle disposizioni contenute nel «decreto di massima» stesso, oltre alla necessita' di aggiornare le disposizioni comuni relative alle emissioni tramite aste di titoli di Stato a medio e lungo termine con le modifiche al «decreto di massima» introdotte con i decreti sopracitati; Decreta: Art. 1 Il presente decreto disciplina, in maniera continuativa, le caratteristiche e la modalita' di emissione dei titoli di Stato da collocare tramite asta ai sensi dell'art. 3 del «Testo unico», nonche' dei «decreti cornice» emanati di anno in anno in attuazione della medesima disposizione legislativa. L'emissione dei titoli di Stato e' disposta, con specifici decreti, entro il limite massimo individuato per ogni anno dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano per quanto non sia diversamente stabilito nei decreti recanti le specifiche emissioni dei titoli di Stato. Le emissioni dei titoli di Stato tramite sindacato di collocamento sono disposte con specifici provvedimenti.