LA BANCA D'ITALIA Visto l'art. 2, comma 3, 4, 5, 9-bis, e l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, che prevede che gli enti pubblici nazionali determinano per i propri procedimenti l'unita' organizzativa responsabile, i termini entro i quali devono concludersi e l'attribuzione di poteri sostitutivi in caso di inerzia nella conclusione degli stessi; Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni, nella parte in cui prevede che la Banca d'Italia stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento e prescrive che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, che richiede alla Banca d'Italia la definizione dei termini e delle procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza; Visto l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90; Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che prevede, tra l'altro, che ai procedimenti della Banca d'Italia volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e stabilisce che la Banca d'Italia disciplina con propri regolamenti l'applicazione dei principi previsti dal medesimo articolo, indicando i casi di necessita' e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi; Visto il regolamento dell'Ufficio italiano dei cambi del 17 agosto 2006, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ufficio italiano dei cambi; Visti gli articoli 6 e 71 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che, rispettivamente, istituiscono l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia presso la Banca d'Italia e trasferiscono alla Banca d'Italia le competenze e i poteri dell'Ufficio italiano dei cambi; Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009, recante le disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 22 giugno 2010, Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, che contiene le Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 5 marzo 2013, con cui la Banca ha individuato nei propri Funzionari generali i soggetti incaricati ad esercitare, in caso di mancata conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini, il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il Regolamento UE n. 1024/2013 del Consiglio dell'Unione Europea del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi; Visto il Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le Autorita' nazionali competenti e con le Autorita' nazionali designate; Visto il Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del Meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, che designa la Banca d'Italia quale autorita' di risoluzione italiana ai fini della partecipazione al Comitato Unico di Risoluzione e al Comitato delle autorita' di risoluzione dell'Autorita' Bancaria Europea e della realizzazione delle connesse attivita'; Visto l'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, di attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento; Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019 («Disposizioni per l'attivita' di gestione del contante»), che contiene la disciplina in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa nei confronti dei gestori del contante; Ravvisata l'opportunita' di unificare i provvedimenti della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 e del 22 giugno 2010 e di attuare una revisione complessiva della disciplina, anche in considerazione delle significative riforme normative intervenute; Sentito il direttore della UIF; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi e alle fasi procedimentali riportati negli elenchi allegati ("Elenchi"), pubblicati sui siti internet della Banca d'Italia e della UIF. 2. Gli Elenchi individuano per ciascun procedimento e fase procedimentale il termine di conclusione, l'unita' organizzativa responsabile e la fonte normativa di riferimento. 3. Per gli eventuali procedimenti di riesame si applicano, ove non diversamente previsto, gli stessi termini indicati per il procedimento principale. 4. Resta ferma la disciplina specifica stabilita per singoli procedimenti o fasi procedimentali da regolamenti dell'Unione europea, da disposizioni di legge, di regolamento o da atti a contenuto generale.