LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 2, comma 3, 4, 5, 9-bis, e  l'art.  4  della  legge  7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, che prevede  che  gli
enti  pubblici  nazionali  determinano  per  i  propri   procedimenti
l'unita' organizzativa responsabile, i termini entro i  quali  devono
concludersi e l'attribuzione di poteri sostitutivi in caso di inerzia
nella conclusione degli stessi; 
  Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  e
successive modificazioni, nella parte in cui  prevede  che  la  Banca
d'Italia  stabilisce  i  termini   per   provvedere,   individua   il
responsabile del procedimento e prescrive che si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia  di  intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52, e successive  modificazioni,  che  richiede  alla  Banca
d'Italia la definizione dei termini e delle procedure per  l'adozione
degli atti e dei provvedimenti di competenza; 
  Visto l'art.  8  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,
convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre  2001,  n.  409,
come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90; 
  Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che  prevede,
tra  l'altro,  che  ai  procedimenti  della  Banca   d'Italia   volti
all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano,  in  quanto
compatibili, i principi  sull'individuazione  e  sulle  funzioni  del
responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e
sull'accesso agli atti amministrativi recati  dalla  legge  7  agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, e stabilisce che  la  Banca
d'Italia  disciplina  con  propri  regolamenti   l'applicazione   dei
principi  previsti  dal  medesimo  articolo,  indicando  i  casi   di
necessita' e di urgenza o le  ragioni  di  riservatezza  per  cui  e'
ammesso derogarvi; 
  Visto il regolamento dell'Ufficio italiano dei cambi del 17  agosto
2006, concernente la determinazione  dei  termini  di  conclusione  e
delle   unita'   organizzative    responsabili    dei    procedimenti
amministrativi di competenza dell'Ufficio italiano dei cambi; 
  Visti gli articoli 6 e 71 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n.   231,   e   successive   modificazioni,   che,   rispettivamente,
istituiscono l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia presso
la Banca d'Italia e trasferiscono alla Banca d'Italia le competenze e
i poteri dell'Ufficio italiano dei cambi; 
  Visto il provvedimento della Banca d'Italia  del  25  giugno  2008,
Regolamento recante  l'individuazione  dei  termini  e  delle  unita'
organizzative  responsabili  dei   procedimenti   amministrativi   di
competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni
di  vigilanza  in  materia  bancaria  e  finanziaria,  e   successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il provvedimento della Banca d'Italia  del  18  giugno  2009,
recante le disposizioni sui  sistemi  di  risoluzione  stragiudiziale
delle controversie in materia  di  operazioni  e  servizi  bancari  e
finanziari, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il provvedimento della Banca d'Italia  del  22  giugno  2010,
Regolamento recante  l'individuazione  dei  termini  e  delle  unita'
organizzative  responsabili  dei   procedimenti   amministrativi   di
competenza  della  Banca  d'Italia,  e  successive  modificazioni   e
integrazioni; 
  Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 18  dicembre  2012,
che contiene le Disposizioni di vigilanza in materia  di  sanzioni  e
procedura sanzionatoria amministrativa, e successive modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 5 marzo  2013,  con
cui la Banca ha individuato nei propri Funzionari generali i soggetti
incaricati  ad  esercitare,  in  caso  di  mancata  conclusione   dei
procedimenti amministrativi nei termini, il potere sostitutivo di cui
all'art. 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il Regolamento UE  n.  1024/2013  del  Consiglio  dell'Unione
Europea del 15 ottobre  2013  che  attribuisce  alla  Banca  centrale
europea compiti specifici in merito  alle  politiche  in  materia  di
vigilanza prudenziale degli enti creditizi; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale  europea
del  16  aprile  2014,  che  istituisce  il  quadro  di  cooperazione
nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la  Banca  centrale
europea e le  Autorita'  nazionali  competenti  e  con  le  Autorita'
nazionali designate; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15  luglio  2014,  che  fissa  norme  e  una  procedura
uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune  imprese
di investimento nel quadro del Meccanismo di risoluzione unico e  del
Fondo di risoluzione unico e che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.
1093/2010; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n.  72,  che
designa la Banca d'Italia quale autorita' di risoluzione italiana  ai
fini della partecipazione al  Comitato  Unico  di  Risoluzione  e  al
Comitato  delle  autorita'  di  risoluzione  dell'Autorita'  Bancaria
Europea e della realizzazione delle connesse attivita'; 
  Visto l'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 16 novembre  2015,
n. 180, di  attuazione  della  direttiva  2014/59/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro
di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese  di
investimento; 
  Visto il provvedimento della  Banca  d'Italia  del  5  giugno  2019
(«Disposizioni  per  l'attivita'  di  gestione  del  contante»),  che
contiene  la  disciplina  in  materia   di   sanzioni   e   procedura
sanzionatoria amministrativa nei confronti dei gestori del contante; 
  Ravvisata l'opportunita' di unificare i provvedimenti  della  Banca
d'Italia del 25 giugno 2008 e del 22 giugno 2010  e  di  attuare  una
revisione complessiva della disciplina, anche in considerazione delle
significative riforme normative intervenute; 
  Sentito il direttore della UIF; 
 
                               ADOTTA 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi e alle fasi  procedimentali  riportati  negli  elenchi
allegati  ("Elenchi"),  pubblicati  sui  siti  internet  della  Banca
d'Italia e della UIF. 
  2.  Gli  Elenchi  individuano  per  ciascun  procedimento  e   fase
procedimentale il  termine  di  conclusione,  l'unita'  organizzativa
responsabile e la fonte normativa di riferimento. 
  3. Per gli eventuali procedimenti di riesame si applicano, ove  non
diversamente  previsto,  gli   stessi   termini   indicati   per   il
procedimento principale. 
  4. Resta  ferma  la  disciplina  specifica  stabilita  per  singoli
procedimenti  o  fasi  procedimentali  da   regolamenti   dell'Unione
europea, da disposizioni  di  legge,  di  regolamento  o  da  atti  a
contenuto generale.