IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89; Visto in particolare l'art. 21, comma 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 4 marzo 2006, n. 182, il quale ha previsto l'istituzione di un Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attivita' professionale; Visto altresi' l'art. 21, comma 2, il quale ha stabilito l'approvazione delle delibere del Consiglio nazionale del notariato di istituzione, modificazione e regolamentazione del suddetto fondo con decreto del Ministero della giustizia; Esaminata la delibera n. 5-62 del 26 febbraio 2021 del Consiglio nazionale del notariato con cui e' stata proposta la modifica dell'art. 11 del regolamento del Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attivita' professionale; Letta altresi', la relazione illustrativa di accompagnamento della detta proposta di modifica; Ritenuto che non sussistono ragioni di contrarieta' all'approvazione della medesima; Decreta: E' approvata la delibera del Consiglio nazionale del notariato n. 5-62 del 26 febbraio 2021, allegata al presente decreto, con cui e' stata proposta la modifica dell'art. 11 del regolamento del Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attivita' professionale previsto dall'art. 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 4 marzo 2006, n. 182. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 luglio 2021 La Ministra: Cartabia
Note all'articolo unico: Avvertenza: La proposta di modifica dell'art. 11 del regolamento del Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attivita' professionale, e' pubblicata sul sito web del Ministero della giustizia.