IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
  Visto l'art. 972, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e  successive
modificazioni,   di   seguito   nominato   «codice   dell'ordinamento
militare», il quale prevede che  la  partecipazione  dei  marescialli
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare a corsi di  particolare  livello  tecnico,  individuati  con
decreto del  Ministro  della  difesa  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale, sia subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di  anni
cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e
decorre dalla scadenza della precedente ferma; 
  Visto  l'art.  972,  comma  1-bis,  del   codice   dell'ordinamento
militare, il quale dispone che la ferma di cui al comma 1 si  applica
anche  al  personale  che  frequenta  corsi  di   qualificazione   di
controllore del traffico aereo oppure corsi di controllo del traffico
aereo  connessi  con  il   conseguimento   del   massimo   grado   di
abilitazione, nonche' altri corsi di durata non inferiore a otto mesi
o, se effettuati all'estero, non inferiore a sei mesi; 
  Ravvisata l'esigenza di individuare con  un  decreto  del  Ministro
della difesa i corsi di particolare livello tecnico non riconducibili
a  quelli  previsti  dal  comma  1-bis  dell'art.  972   del   codice
dell'ordinamento  militare,  la  cui  partecipazione,  da  parte  dei
marescialli  dell'Esercito  italiano,   della   Marina   militare   e
dell'Aeronautica militare, comporta il vincolo di una ulteriore ferma
di anni cinque; 
  Considerato  che,  per  il  personale  del  ruolo  dei  marescialli
dell'Esercito  italiano  e  della  Marina  militare,   i   corsi   di
particolare livello tecnico, da tenere  in  considerazione,  ai  fini
della   previsione   del   comma   1   dell'art.   972   del   codice
dell'ordinamento militare, sono tutti riconducibili a quelli indicati
dal comma 1-bis del medesimo art. 972; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Corsi di particolare livello tecnico 
             per i marescialli dell'Aeronautica militare 
 
  1. I corsi di particolare livello tecnico,  di  cui  all'art.  972,
comma 1, del codice dell'ordinamento militare, la cui  partecipazione
comporta il vincolo di una ulteriore ferma di  anni  cinque,  per  il
personale del ruolo dei marescialli dell'Aeronautica  militare,  sono
di seguito individuati: 
    a) corso per il conseguimento della qualifica di  sperimentatore,
di durata superiore a sei mesi se svolto in Italia, ovvero di quattro
mesi, se svolto all'estero; 
    b) corso per il conseguimento della  licenza  di  manutentore  di
aeromobili in applicazione delle disposizioni normative di settore di
livello nazionale e internazionale. 
      Roma, 1° luglio 2021 
 
                                                 Il Ministro: Guerini