IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, l'art.  16,  concernente
l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, di seguito  CIPE  o  Comitato,  nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, recante «Nuovi  interventi
per la salvaguardia di Venezia», e successive modificazioni, che: 
    1)  all'art.  1,  ha  autorizzato,   «nel   triennio   1984-1986,
l'attuazione di interventi finalizzati alla salvaguardia  di  Venezia
ed  al  suo  recupero  architettonico,  urbanistico,  ambientale   ed
economico», indicandone l'onere complessivo  e  il  relativo  riparto
annuale; 
    2) all'art.  2,  ha  precisato  la  quota  parte  di  risorse  da
destinare ad  interventi  di  competenza  di  varie  amministrazioni,
inclusi gli interventi di competenza statale; 
    3)  all'art.  3,  ha  precisato  che  la  quota  di  risorse  per
interventi di competenza dello Stato  doveva  essere  destinata,  tra
l'altro, al finanziamento di «studi,  progettazioni,  sperimentazioni
ed  opere  volte  al   riequilibrio   idrogeologico   della   laguna,
all'arresto e all'inversione  del  processo  di  degrado  del  bacino
lagunare e all'eliminazione  delle  cause  che  lo  hanno  provocato,
all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa,  con
interventi localizzati, delle «insulae» dei centri storici e a  porre
al  riparo  gli  insediamenti  urbani  lagunari  dalle  «acque  alte»
eccezionali, anche mediante  interventi  alle  bocche  di  porto  con
sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree»; 
    4) all'art. 3, comma 3, comma poi abrogato  dall'art.  6-bis  del
decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante «Interventi  urgenti  per
il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque
usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici  e  nelle
isole  dei  Comuni  di  Venezia  e  di  Chioggia»   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, ha  stabilito  che
per l'attuazione di alcune  tipologie  d'interventi,  comprensive  di
quelle di cui al precedente punto 3, l'allora  Ministero  dei  lavori
pubblici  era  «autorizzato  a  procedere  mediante  ricorso  ad  una
concessione da accordarsi in forma  unitaria  a  trattativa  privata,
anche in deroga alle disposizioni vigenti,  a  societa',  imprese  di
costruzione, anche cooperative, e loro consorzi, ritenute idonee  dal
punto di vista imprenditoriale  e  tecnico-scientifico»,  «nonche'  a
procedere  mediante  ricorso  a  concessione»  anche  per   ulteriori
interventi previsti dallo stesso art. 3, sentito, «in relazione  alle
connesse convenzioni, il Comitato di cui» al successivo art. 4; 
    5) all'art. 4 ha  istituito  un  Comitato  istituzionale  per  la
salvaguardia di Venezia e della sua laguna (c.d.  «Comitatone»),  cui
ha demandato  «l'indirizzo,  il  coordinamento  e  il  controllo  per
l'attuazione degli interventi previsti» dalla stessa legge n. 798 del
1984 nonche' l'approvazione del «piano degli  interventi  nell'ambito
della Laguna di Venezia» e le  decisioni  «sulla  ripartizione  delle
risorse stanziate per la loro attuazione»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 3 agosto 1998, n. 295, recante «Disposizioni per  il
finanziamento di interventi  e  opere  di  interesse  pubblico»,  che
all'art. 3, comma 2, ha autorizzato  limiti  d'impegno  quindicennali
per «la prosecuzione dei programmi di intervento per la  salvaguardia
di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico,  ambientale
e socio-economico»,  precisando  che  il  riparto  dei  finanziamenti
sarebbe stato disposto «sulla base dello stato  di  attuazione  degli
interventi risultante da motivate relazioni  da  parte  dei  soggetti
attuatori»  e  con  decreto  dell'allora  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica «su proposta  del  Comitato
di cui all'art. 4» della citata legge n. 798 del 1984; 
  Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, con la  quale,  ai
sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre  2001,  n.  443,  recante
«Delega al Governo  in  materia  di  infrastrutture  ed  insediamenti
produttivi strategici ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
attivita' produttive», e'  stato  approvato  il  1°  Programma  delle
infrastrutture   strategiche,   di   seguito   PIS,   che    include,
nell'allegato 1, il «Progetto per  la  salvaguardia  della  laguna  e
della citta' di Venezia: sistema MO.S.E.»; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di  progetto,
di seguito CUP, e in particolare: 
    1)  la  delibera  CIPE   27   dicembre   2002,   n.   143,   come
successivamente integrata e modificata dalla  delibera  29  settembre
2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha definito il sistema  per
l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso  deve  essere
riportato su tutti i documenti amministrativi e  contabili,  cartacei
ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico  e  deve
essere utilizzato nelle banche dati  dei  vari  sistemi  informativi,
comunque interessati ai suddetti progetti; 
    2)  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia   di   pubblica   amministrazione»,   come
modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  il  quale,
all'art. 11, dispone che ogni progetto d'investimento  pubblico  deve
essere dotato di un CUP e,  in  particolare,  prevede,  tra  l'altro,
l'istituto della nullita'  degli  «atti  amministrativi  adottati  da
parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma  2  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  dispongono  il  finanziamento
pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di  investimento
pubblico» in assenza dei  corrispondenti  codici,  che  costituiscono
elemento essenziale dell'atto stesso; 
    3) la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano  straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in  materia  di  normativa
antimafia» e successive modificazioni, che all'art.  6  definisce  le
sanzioni applicabili in caso di mancata  apposizione  del  CUP  sugli
strumenti di pagamento; 
    4) il citato decreto-legge n. 76 del  2020,  e,  in  particolare,
l'art. 41, comma 1; 
  Vista la delibera 25 luglio  2003,  n.  63,  con  la  quale  questo
Comitato: 
    1) ha formulato, tra l'altro, indicazioni di  ordine  procedurale
riguardo alle attivita' di  supporto  che  l'allora  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti,  di  seguito  MIT,  era  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel PIS; 
    2) ha individuato, in un allegato  alla  delibera,  il  Consorzio
Venezia nuova quale «soggetto  autorizzato  a  contrarre  il  mutuo»,
ovvero soggetto titolare della realizzazione dell'intervento, essendo
per  altro  il  Consorzio  Venezia  nuova  la  struttura  che  doveva
assolvere  i  compiti  di   concessionario   dello   Stato   per   la
realizzazione  di  studi,  attivita'  sperimentali,  progettazioni  e
opere, e doveva pianificare, organizzare,  gestire  e  controllare  i
vari  interventi  di  salvaguardia  nelle  diverse  fasi   attuative,
fungendo   nel   contempo,   operativamente,   da   interfaccia   con
l'amministrazione concedente (ex Magistrato alle  acque  di  Venezia,
ora Provveditorato interregionale per le opere pubbliche) e  con  gli
esecutori  delle  attivita',  dovendo  seguire  lo   sviluppo   degli
interventi,    dalla    loro    definizione     nell'ambito     della
contrattualistica   con    l'autorita'    concedente,    alla    loro
progettazione, al loro completamento; 
  Visto il decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1  e  2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136»,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e,
in particolare: 
    1) l'art. 36  del  citato  decreto-legge  n.  90  del  2014,  che
regolamenta il monitoraggio  finanziario  dei  lavori  relativi  alle
infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli
articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma  3,  lettera  e)  del  citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art.
203, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  recante
«Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni; 
    2) la delibera di questo Comitato 28 gennaio  2015,  n.  15,  che
aggiorna - ai sensi del comma 3 del  sopra  menzionato  art.  36  del
decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalita' di esercizio del  sistema
di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5
maggio 2011, n. 45; 
  Visto l'art. 18, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge n.  90
del 2014, che ha soppresso: 
    1) il Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova,
istituito ai sensi della legge 5 maggio  1907,  n.  257,  concernente
l'istituzione del Magistrato alle acque per le provincie venete e  di
Mantova, e successive modificazioni, e  ne  ha  trasferito  funzioni,
compiti e attribuzioni al Provveditorato interregionale per le  opere
pubbliche competente per territorio; 
    2) il comitato tecnico di magistratura, di cui all'art.  4  della
citata  legge  n.  257  del  1907,   disponendo   che   il   comitato
tecnico-amministrativo, istituito presso il provveditorato di cui  al
precedente alinea,  sia  competente  a  pronunciarsi  su  determinate
tipologie di progetti da eseguire a cura dello  Stato  a  totale  suo
carico, anche quando il relativo importo ecceda i 25 milioni di euro; 
  Considerato che il  Consorzio  Venezia  nuova  e'  stato  posto  in
straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art. 32, comma  1,
lettera b) del sopra richiamato decreto-legge n.  90  del  2014,  con
provvedimenti del prefetto di Roma n. 280717 del 1° dicembre  2014  e
n. 120340 del 27 aprile 2015; 
  Vista la delibera 1° agosto  2014,  n.  26,  con  la  quale  questo
Comitato ha espresso parere sull'11°  «Allegato  infrastrutture  alla
nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2013»,  che
include,  nella  «Tabella  0   -   Programma   delle   infrastrutture
strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Progetto  salvaguardia
della laguna e citta' di Venezia»,  l'intervento  «MO.S.E.»,  per  un
costo complessivo di 5.493,16 milioni di euro; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con  il  quale  e'
stata soppressa la  Struttura  tecnica  di  missione,  istituita  con
decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e  successive
modificazioni, e sono stati trasferiti i compiti di cui agli articoli
3 e 4 del medesimo decreto alle  competenti  Direzioni  generali  del
Ministero; 
  Vista la delibera 6  agosto  2015,  n.  62,  con  la  quale  questo
Comitato ha approvato lo schema di protocollo di legalita' licenziato
nella seduta del 13 aprile 2015, dal Comitato  di  coordinamento  per
l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO,  istituito
con decreto 14 marzo 2003,  emanato  dal  Ministro  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto  il  citato  decreto  legislativo  n.  50  del  2016   e   in
particolare: 
    1) l'art. 200, comma 3, il quale prevede che, in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettui una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione degli investimenti,  di  seguito  DPP,  di  cui  al
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i
predetti strumenti; 
    2)  l'art.  201,  comma   9,   il   quale   prevede   che,   fino
all'approvazione del primo DPP,  valgono  come  programmazione  degli
investimenti in materia di infrastrutture e trasporti  gli  strumenti
di pianificazione e programmazione e i  piani,  comunque  denominati,
gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in
vigore dello stesso decreto  legislativo  o  in  relazione  ai  quali
sussiste un impegno  assunto  con  i  competenti  organi  dell'Unione
europea; 
    3) l'art. 203 che, istituendo il Comitato  di  coordinamento  per
l'alta  sorveglianza  delle  infrastrutture  e   degli   insediamenti
prioritari, di seguito CCASIIP, ha assorbito  ed  ampliato  tutte  le
competenze del pre-vigente CCASGO; 
    4) l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il  MIT
provvede, tra l'altro, alle attivita' di supporto a  questo  Comitato
per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti
aggiudicatori e di successiva realizzazione  delle  infrastrutture  e
degli insediamenti prioritari  per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura
l'istruttoria sui progetti di fattibilita'  e  definitivi,  anche  ai
fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo  Comitato
in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per  lo  sviluppo
del  Paese,  proponendo  a  questo  stesso  Comitato   le   eventuali
prescrizioni per l'approvazione dei progetti; 
    5) l'art. 214, comma 11, il quale prevede che in  sede  di  prima
applicazione restano comunque  validi  gli  atti  e  i  provvedimenti
adottati e sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  e  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
    6) l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto  nel  medesimo  decreto  legislativo   n.   50   del   2016,
stabiliscono rispettivamente che: 
      6.1) lo stesso si applica alle procedure e ai contratti  per  i
quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura  di  scelta
del contraente siano pubblicati successivamente alla data  della  sua
entrata in vigore; 
      6.2)  per  gli  interventi  ricompresi  tra  le  infrastrutture
strategiche  gia'  inseriti   negli   strumenti   di   programmazione
approvati, e per i quali  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore  del
suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono  approvati
secondo la disciplina previgente; 
      6.3) le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle
grandi opere, avviate alla data di entrata  in  vigore  dello  stesso
decreto legislativo n.  50  del  2016,  secondo  la  disciplina  gia'
prevista dagli articoli 182,  183,  184  e  185  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163  del  2006,  sono  concluse  in  conformita'  alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma
11, e all'art. 216, comma 27 del citato decreto legislativo n. 50 del
2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono
applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163
del 2006; 
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019», che all'art. 1, comma 140, ha
previsto l'istituzione,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  di  seguito  MEF,  di  un  fondo  da
ripartire «per assicurare il finanziamento degli  investimenti  e  lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire  alla
soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte
dell'Unione europea», individuando la dotazione del fondo stesso, per
gli anni dal 2017 al 2032,  e  i  settori  di  spesa  finanziabili  e
prevedendo, tra  l'altro,  le  modalita'  di  utilizzo  del  fondo  e
l'individuazione degli interventi da finanziare; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», che all'art. 1, comma 1072, e
successive modificazioni, ha rifinanziato il fondo di cui  al  citato
art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016, per  gli  anni
dal 2018 al 2033, e nell'ambito del cui riparto sono stati  destinati
100 milioni di euro per le attivita' della  fase  di  avviamento  del
MO.S.E.; 
  Visto l'art. 1, comma 15 del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
contratti   pubblici,   per    l'accelerazione    degli    interventi
infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di  ricostruzione  a
seguito di eventi sismici» convertito, con modificazioni, dalla legge
14 giugno 2019, n. 55; 
  Visto l'art. 4, comma 6-bis del  citato  decreto-legge  n.  32  del
2019,  che  ha  previsto,  per  la   prosecuzione   dei   lavori   di
realizzazione del sistema MO.S.E., con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa  con  la  Regione  del  Veneto,  sentiti  i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, per i beni  e  le  attivita'  culturali  e
delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo,  la
Citta' metropolitana di Venezia e il Comune di Venezia, la nomina  di
un commissario straordinario incaricato di sovraintendere  alle  fasi
di prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera, potendo
anche assumere le funzioni  di  stazione  appaltante  e  operando  in
raccordo con la  struttura  del  Provveditorato  interregionale  alle
opere  pubbliche  per  il  Veneto,  il  Trentino-Alto  Adige   e   il
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,  recante  «Misure
urgenti per il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e  proroga  del  termine  di  cui
all'art. 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,
il quale all'art. 1-bis ha previsto che  dal  1°  gennaio  2021,  per
«rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in  vista  del
perseguimento degli obiettivi  in  materia  di  sviluppo  sostenibile
indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'assemblea  generale
dell'Organizzazione delle nazioni unite il 25 settembre 2015», questo
Comitato assuma «la denominazione di Comitato  interministeriale  per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)» e che
«a decorrere dalla medesima  data  ...  in  ogni  altra  disposizione
vigente, qualunque richiamo  al  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  deve  intendersi  riferito   al   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
novembre  2019,  con  il  quale  e'  stato  nominato  il  commissario
straordinario per il MO.S.E., ai sensi dell'art. 4, comma  6-bis  del
citato decreto-legge n. 32 del 2019, con il compito di sovraintendere
alle fasi di prosecuzione  dei  lavori  volti  al  completamento  del
sistema  MO.S.E.  e  la  possibilita'  di  assumere  direttamente  le
funzioni di stazione appaltante; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto in particolare l'art. 95 del suddetto  decreto-legge  n.  104
del 2020, rubricato «Misure per la salvaguardia di  Venezia  e  della
sua laguna e istituzione dell'Autorita' per la  laguna  di  Venezia»,
che ha previsto: 
    1) al comma 1, l'istituzione  dell'Autorita'  per  la  laguna  di
Venezia - «ente pubblico non economico di rilevanza nazionale  dotato
di  autonomia  amministrativa,   organizzativa,   regolamentare,   di
bilancio e finanziaria» - che «opera  nell'esercizio  delle  funzioni
pubbliche  ad  essa  affidate  in  base  ai  principi  di  legalita',
imparzialita' e trasparenza, con criteri di efficienza,  economicita'
ed  efficacia  nel  perseguimento  della  sua  missione»  e  che   e'
sottoposta «ai poteri di indirizzo e  vigilanza  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti»; 
    2) al comma 2, l'attribuzione alla succitata autorita' di  «tutte
le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della  citta'  di
Venezia e della sua laguna e al  mantenimento  del  regime  idraulico
lagunare, ivi incluse ... quelle gia' attribuite al  Magistrato  alle
acque e trasferite al  Provveditorato  interregionale  per  le  opere
pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia»
ai sensi del succitato art. 18, comma 3 del decreto-legge n.  90  del
2014, individuando, tra le funzioni da esercitare: 
      2.1) l'approvazione del  «programma  triennale  per  la  tutela
della laguna di Venezia»,  del  «programma  unico  integrato»  e  del
«programma di gestione e manutenzione» del MO.S.E.; 
      2.2) lo svolgimento delle «attivita' di gestione e manutenzione
ordinaria e straordinaria» del MO.S.E., anche costituendo -  «per  lo
svolgimento di servizi  professionali  e  di  assistenza  tecnica  ad
elevata  specializzazione  non   reperibili   presso   le   pubbliche
amministrazioni» - «una societa' da essa interamente  partecipata,  i
cui  rapporti   con   l'autorita'»   siano   «disciplinati   mediante
convenzioni finanziate con  le  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente per le attivita' di  manutenzione  del  MO.S.E.  La  societa'
opera sulla base di un piano che comprovi la sussistenza di  concrete
prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico  e  finanziario
della gestione»; 
    3) al comma 17, l'autorizzazione di spesa di 40 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 per le  suddette  «attivita'
di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria» del MO.S.E.,
successivamente integrata, ai sensi  dell'art.  21,  comma  2,  della
legge n. 196 del 2009, di 23 milioni a decorrere dal 2022 dalla legge
30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2021-2023»; 
    4) al comma  18,  che  con  decreto  dell'allora  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, dovesse essere
nominato il commissario liquidatore del  Consorzio  Venezia  nuova  e
della Costruzioni Mose arsenale - Comar  S.c.a.r.l.,  con  decadenza,
come specificato al successivo comma 19, «di tutti gli organi,  anche
straordinari, del Consorzio Venezia nuova e  della  Costruzioni  Mose
arsenale  -  Comar  S.c.a.r.l.,  di  cui  il   predetto   commissario
liquidatore»  avrebbe  assunto  «i  relativi  poteri,   funzioni   ed
obblighi»; 
    5) al comma 20, i compiti del suddetto  commissario  liquidatore,
tra i quali figurano: 
      5.1)  la  gestione  del  Consorzio  Venezia   nuova   e   della
Costruzioni  Mose  arsenale  -  Comar  S.c.a.r.l.  per  «ultimare  le
attivita'  di  competenza  relative  al  MOSE  ed   alla   tutela   e
salvaguardia della  Laguna  di  Venezia,  in  esecuzione  degli  atti
convenzionali», e la «consegna dell'opera in favore dell'Autorita'»; 
      5.2) lo  scioglimento  del  Consorzio  Venezia  nuova  e  della
Costruzioni Mose  arsenale  -  Comar  S.c.a.r.l.,  «provvedendo  alla
relativa  liquidazione,  successivamente  alla  consegna   del   MOSE
all'autorita' medesima»,  nonche'  la  «verifica»  e  l'«accertamento
delle  attivita'  svolte  dal  Consorzio  Venezia   nuova   e   della
Costruzioni Mose arsenale -  Comar  S.c.a  r.l.»  e  l'«adozione  dei
necessari atti anche di natura negoziale»; 
    6) al comma 21, che  il  suddetto  commissario  assuma  «tutti  i
poteri ordinari e straordinari per la gestione del Consorzio  Venezia
nuova e della Costruzioni Mose arsenale - Comar S.c.a.r.l., anche  ai
fini della celere esecuzione dei lavori relativi per il completamento
dell'opera» e che le attivita' del commissario siano «concluse  entro
il termine massimo di diciotto mesi  dall'assunzione  della  gestione
del MOSE da parte dell'autorita'»; 
    7) al comma 23: 
      7.1) che il «Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle  finanze»  procedesse
«alla verifica di eventuali somme utilizzabili iscritte nel  bilancio
dello Stato e non piu' dovute, con esclusione  delle  somme  perenti,
per contratti di finanziamento stipulati con istituzioni  finanziarie
per la realizzazione del «sistema MO.S.E.»; 
      7.2) che  in  base  all'esito  della  suddetta  verifica,  «con
delibera  del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica, su proposta  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,»  si   provvedesse   «alla   definitiva   ricognizione   e
conseguente riprogrammazione» delle suddette risorse, che - anche  se
iscritte in conto residui - avrebbero dovuto essere «assegnate per il
completamento e la messa in esercizio» del «sistema MO.S.E.»; 
      7.3) che  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  fosse
«autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio  anche
in conto residui»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
19 novembre 2020, n. 518, di nomina del commissario  liquidatore  del
Consorzio Venezia nuova; 
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n. 190 e n. 191, con i quali  sono  stati  adottati  i
regolamenti  concernenti   l'organizzazione,   rispettivamente,   del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  degli  uffici  di
diretta collaborazione del medesimo Ministero; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  ed
in particolare: 
    1) l'art. 2, il quale ha previsto che il Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare sia  ridenominato  Ministero
della transizione ecologica, di seguito MITE; 
    2) l'art.  5,  il  quale  ha  previsto  che  il  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  sia  ridenominato  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di seguito MIMS; 
    3) l'art. 6, il quale ha previsto che il Ministero per i  beni  e
le attivita' culturali e per il turismo  sia  ridenominato  Ministero
della cultura, di seguito MIC; 
  Viste le delibere CIPE 29 novembre 2002, n. 109, 29 settembre 2003,
n. 72, 29 settembre 2004, n. 40, 20 dicembre 2004, n.  75,  29  marzo
2006, n. 74, 3 agosto 2007,  n.  70,  31  gennaio  2008,  n.  11,  18
dicembre 2008, n. 115, 18 novembre 2010, n. 87, 5 maggio 2011, n.  5,
6 dicembre 2011, n. 87, 26 ottobre 2012, n. 97, 11 dicembre 2012,  n.
126, 21 dicembre 2012, n. 137, 18 febbraio 2013, n.  7,  9  settembre
2013, n. 67, e 10 novembre 2014, n. 42, con le quali questo  Comitato
ha assunto determinazioni in ordine al «Progetto per la  salvaguardia
della laguna e della citta' di Venezia: sistema MO.S.E.»,  destinando
o rimodulando i contributi per la realizzazione dell'opera; 
  Vista la nota 12 aprile 2021, n. 13849, con la  quale  il  MIMS  ha
chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima  seduta  utile
di questo Comitato della «ricognizione e conseguente riprogrammazione
delle risorse di somme  utilizzabili,  iscritte  nel  bilancio  dello
Stato per il completamento e la messa in esercizio del sistema  MOSE,
art.  95,  comma  23  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre  2020,  n.  126»,
trasmettendo la relativa documentazione istruttoria; 
  Vista  la  nota  14  aprile  2021,  n.  14288,  con  la  quale,  ad
aggiornamento della precedente nota n. 13849, il MIMS ha trasmesso un
appunto illustrativo per un'informativa a questo Comitato; 
  Vista la nota 21 maggio 2021, n. 20214, con la  quale  il  MIMS  ha
trasmesso  la  documentazione  che  «sostituisce   integralmente   la
precedente inviata con nota n. 14288 del 14 aprile 2021», comunicando
di aver richiesto in pari data l'intesa del MEF «sulla  ricostruzione
contabile   effettuata   da    questo    Ministero    che    perviene
all'individuazione  della  disponibilita'  di  somme  per  circa  538
milioni di euro»  e  fornendo  i  seguenti  allegati  alla  relazione
istruttoria: 
    a) valore delle risorse finanziate per il sistema MO.S.E.; 
    b) quadro degli interventi e relativo cronoprogramma; 
    c) interventi da finanziare; 
    d) azioni a tutela della finanza pubblica; 
    e) somme stanziate per il sistema MO.S.E.: aggiornamento; 
  Vista la nota 3 giugno 2021, n. 10436, con  la  quale  il  capo  di
Gabinetto del MEF ha espresso l'intesa al MIMS ai  sensi  del  citato
art. 95, comma 23 del decreto-legge 104 del 2020 e,  con  riferimento
alla quantificazione delle risorse ha trasmesso  la  nota  27  maggio
2021, n. 149200, del Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato, di seguito R.G.S., con la  quale  sono  stati  comunicati  gli
esiti   delle   attivita'   tecniche   ed   istruttorie    ai    fini
dell'espressione  dell'intesa,  propedeutica   all'assunzione   della
delibera  di  questo  Comitato  per  la  definitiva  ricognizione   e
conseguente riprogrammazione delle risorse di cui al citato art.  95,
comma 23, del decreto-legge n. 104 del 2020, individuando le  risorse
stesse in 538.421.225,00 euro; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIMS e,  in
particolare, che: 
    1) il Consorzio Venezia nuova, di seguito CVN, unione di  imprese
e  cooperative  di   costruzione,   nazionali   e   locali,   e'   il
concessionario del MIT - Magistrato alle acque di Venezia (MAV),  per
la realizzazione dei piani di salvaguardia della Laguna  di  Venezia,
tra i quali rientra anche il sistema MO.S.E.; 
    2) funzioni, compiti e attribuzioni del MAV sono stati trasferiti
al Provveditorato  interregionale  per  le  opere  pubbliche  per  il
Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia  ai  sensi
del citato art. 18, comma 3 del decreto-legge n. 90 del 2014; 
    3)  il  CVN  e'  stato  posto  in  amministrazione  temporanea  e
straordinaria ai sensi dell'art. 32, comma 1 del citato decreto-legge
n. 90 del 2014, in esecuzione di provvedimenti del prefetto di  Roma,
fino al 15  dicembre  2020  ed  e'  attualmente  amministrato  da  un
commissario liquidatore nominato ai sensi del citato art.  95,  comma
18 del decreto-legge n. 104  del  2020,  con  i  compiti  di  cui  al
successivo comma 20; 
    4) il CVN ha operato secondo un Piano generale degli  interventi,
di seguito PGI, formulato sulla base degli indirizzi del Comitatone e
approvato dal comitato tecnico del  MAV  e  dallo  stesso  Comitatone
(adunanza del 19 giugno 1991), nonche' indicato come riferimento  per
lo sviluppo  e  il  finanziamento  degli  interventi  dalla  legge  5
febbraio 1992, n. 139, recante «Interventi  per  la  salvaguardia  di
Venezia e della sua laguna»; 
    5) in data 4 ottobre 1991 e' stata stipulata, tra il  MAV  ed  il
CVN la Convenzione generale rep. n. 7191 che, insieme  ai  successivi
atti aggiuntivi e attuativi, ha definito la disciplina  generale  del
rapporto  concessorio  per  la  realizzazione  degli  interventi   di
salvaguardia previsti nel PGI, da realizzare per  lotti  in  funzione
dei finanziamenti disponibili; 
    6)  l'importo  complessivamente  destinato  all'opera  attraverso
appositi atti attuativi fino al 2016, ammontava a 6.400,07 milioni di
euro,  di  cui  4.115,63  milioni  di  euro  sotto  forma  di  limiti
d'impegno/contributi pluriennali e 2.283,25  milioni  di  euro  sotto
forma di contributi annuali, oltre  a  1,19  milioni  di  euro  quali
maggiori somme rivenienti a titolo di interessi compensativi; 
    7) il CVN e' stato autorizzato a contrarre mutui a  valere  sulla
quota  delle  assegnazioni   di   limiti   d'impegno   e   contributi
pluriennali, con oneri di ammortamento a carico dello  Stato  e,  con
decreti interministeriali, sono state definite le concrete  modalita'
di utilizzo di tali risorse (mediante attualizzazione e/o  erogazione
diretta); 
    8) la disponibilita' complessiva  di  5.492,70  milioni  di  euro
deriva quindi dalla sommatoria della stima  del  capitale  ottenibile
dalle  operazioni  di  mutuo  effettuate  a  valere  sui  limiti   di
impegno/contributi pluriennali, pari a 3.208,26 milioni  di  euro,  e
delle ulteriori risorse ammontanti a 2.284,44 milioni di euro; 
    9) sono state pertanto progressivamente contrattualizzate risorse
pari a 5.492,70 milioni  di  euro,  mediante  la  sottoscrizione  tra
amministrazione concedente e concessionario  CVN  di  atti  attuativi
alla  Convenzione  generale,  rep.  n.  7191  del  1991,  e  di  loro
successivi  atti  aggiuntivi,  individuati  secondo  l'ammontare  del
finanziamento di volta in volta concesso, approvati con  decreto  del
Provveditorato interregionale per le  opere  pubbliche  e  registrati
dalla  Corte  dei  conti;  il  relativo  quadro  riepilogativo  delle
assegnazioni disposte da questo Comitato o per legge per  il  sistema
MO.S.E. e' incluso nell'allegato A) e nell'allegato E) alla relazione
istruttoria del MIMS; 
    10) in relazione ai minori tassi di interesse  applicati  e  alla
diversa modalita' di  utilizzo  dei  limiti  d'impegno  e  contributi
pluriennali assegnati, gli oneri finanziari sono risultati  inferiori
a  quelli  previsti,   determinando   maggiori   disponibilita'   per
complessivi 538,42 milioni di euro, come indicato nella  tabella  che
segue: 
 
Tabella  riepilogativa  dei  finanziamenti  per  atto   attuativo   e
indicazione minori oneri per mutuo  riprogrammabili  (in  milioni  di
                                euro) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    11) a seguito della chiusura anticipata di  alcuni  contratti  di
mutuo relativi a contributi pluriennali, richiesta  dal  CVN  che  ha
cosi'  rinunciato  ad  alcune  erogazioni,  il  suddetto  importo  di
5.492,70 milioni di euro, dev'essere aggiornato in  5.484,56  milioni
di euro, come riportato nell'allegato E) alla  relazione  istruttoria
del MIMS; 
    12) le risorse di cui al punto precedente  sono  state  integrate
dall'assegnazione di 100 milioni di euro, resi disponibili  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1072 della richiamata legge  n.  205  del  2017  e
destinati al finanziamento della fase di avviamento del MO.S.E.; 
    13) la tabella seguente riepiloga l'evoluzione dei  finanziamenti
disponibili ad esito  della  ricognizione,  senza  aumento  di  spesa
complessiva, per il sistema MO.S.E. dopo il 2017, sia con riferimento
agli stanziamenti (al lordo degli oneri passivi  per  mutui)  che  in
termini di capacita' di investimento (al netto dei  predetti  oneri),
in milioni di euro: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    14)  le  risorse  disponibili  hanno  consentito  di   realizzare
progressivamente lavori inerenti  all'intero  sistema  MO.S.E.  e  in
particolare: 
      14.1) opere  alle  bocche  di  porto  (Lido-Treporti,  Lido-San
Nicolo', Malamocco, Chioggia) e attivita' connesse per la regolazione
delle maree; 
      14.2) opere di infrastrutturazione dell'area nord dell'Arsenale
di Venezia, per ubicarvi le attivita' del  Centro  operativo  per  la
gestione operativa delle barriere; 
      14.3) implementazione di specifiche piattaforme informatiche  e
banche dati funzionali all'avviamento; 
      14.4) piano delle  misure  di  compensazione,  conservazione  e
riqualificazione  ambientale  richieste  dalla  Commissione  europea,
elaborato dal MAV con i competenti uffici del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e della Regione  del  Veneto
(Piano Europa); 
    15) al 31 dicembre 2020 l'avanzamento lavori era del 95%; 
    16) nell'ambito degli interventi  gia'  conclusi,  di  quelli  in
corso di esecuzione e di  quelli  di  prossimo  avvio  (con  relativi
progetti gia' approvati) - che ammontavano complessivamente  a  circa
5.444,86 milioni di euro  (compresi  circa  42,81  milioni  di  euro,
afferenti  il  citato  stanziamento  di  100  milioni  di   euro)   e
disponevano di finanziamenti interamente  stanziati  -  l'istruttoria
illustra lo stato di avanzamento delle opere alle  bocche  di  porto,
delle attivita' collegate al sistema  MO.S.E.  e  delle  attivita'  a
misura e a rimborso; 
    17)   relativamente   all'avanzamento   degli    interventi    di
compensazione ambientale - costituiti dagli interventi  previsti  dal
Piano redatto dall'allora MAV, di concerto con la Regione Veneto e il
Ministero dell'ambiente,  in  ottemperanza  alle  prescrizioni  della
Commissione europea, recepite anche dal CIPE, nonche' dalle attivita'
di  monitoraggio  e  controllo  pluriennale  dei  lavori   ambientali
realizzati  -  e'  stata  avviata  una  revisione   progettuale   per
ottimizzarne contenuti e costi, garantendo comunque il raggiungimento
degli obiettivi richiesti dalla Commissione europea; 
    18) l'istruttoria presentata dal MIMS per  la  presente  delibera
illustra gli interventi di completamento del sistema  MO.S.E.  ancora
da avviare in quanto i relativi progetti devono essere sottoposti  ad
approvazione, ma risultano comunque gia' finanziati  per  complessivi
139,70 milioni di euro, di cui circa 57,19 milioni di euro  afferenti
allo stanziamento di 100  milioni  di  euro,  e  quindi  di  prossima
contrattualizzazione; 
    19) tali  interventi  riguardano  il  completamento  delle  opere
civili presso le bocche di porto, il mantenimento in efficienza o  il
ripristino delle opere civili e impiantistiche  gia'  realizzate,  il
completamento  di  alcuni  interventi  impiantistici  (tra  cui   gli
adeguamenti dei  progetti  originari  degli  impianti  principali  ed
alcuni interventi finalizzati  alla  messa  in  esercizio  anticipata
delle barriere), la prosecuzione fino a fine  opera  dei  monitoraggi
ambientali  e  dei  cantieri,  la   prosecuzione   delle   opere   di
riqualificazione ambientale della  laguna  (che  costituiscono  parte
delle  misure  di  compensazione  del  Piano  Europa),  le  opere  di
completamento delle infrastrutture presso il sito dell'arsenale e  la
prosecuzione delle attivita' del servizio informativo; 
    20) la realizzazione del sistema MO.S.E. per stralci, in base  ad
atti  contrattuali  che  si  sono   succeduti   in   funzione   dello
stanziamento delle risorse, ha determinato di fatto la frammentazione
dell'opera  ed  un  suo  sviluppo  nel   tempo   condizionato   dalla
disponibilita' dei fondi assegnati,  con  conseguente  necessita'  di
finanziare la manutenzione prolungata degli stralci  dell'opera  gia'
realizzati, in attesa dello sviluppo e/o del completamento di altri; 
    21) il 30 marzo 2017 e' stato sottoscritto il 6° atto  aggiuntivo
alla Convenzione generale, il cui provvedimento di  approvazione  del
competente Provveditorato Interregionale per le  Opere  Pubbliche  e'
stato registrato dalla Corte dei conti; 
    22) alla luce delle vicende giudiziarie che hanno  riguardato  il
MO.S.E. e delle criticita' operative, finanziarie e  di  mantenimento
dell'opera, il suddetto atto aggiuntivo ha mirato a: 
      22.1) garantire il completamento del sistema MO.S.E. entro  una
tempistica certa e con ottimale esecuzione dei lavori; 
      22.2) garantire la possibilita' di avviare  la  gestione  e  la
manutenzione del sistema con attivita' propedeutiche da  far  partire
nell'immediato, in parallelo al completamento dell'opera e in  attesa
di specifico stanziamento per la fase di avviamento vera e propria; 
      22.3)  garantire  la  realizzazione  di  tutti  gli  interventi
correttivi  e  di   risoluzione   delle   criticita'   emerse   dagli
approfondimenti  effettuati,  nelle  more  dell'individuazione  delle
responsabilita' che hanno causato tali criticita'; 
      22.4)  delineare   un   primo   piano   degli   interventi   di
completamento, oggetto di successivo  necessario  approfondimento,  e
aggiornare  il  cronoprogramma  delle   attivita'   previste,   anche
rivisitate in un'ottica di contenimento dei costi, prevedendo  il  30
giugno 2020, quale termine di realizzazione degli impianti definitivi
e inizio della gestione, nonche' il 31 dicembre 2021  quale  data  di
consegna delle opere all'amministrazione concedente e  termine  della
fase di avviamento; 
    23) sono state approfondite le necessita' tecniche  ed  operative
dell'opera e,  per  non  fermare  l'opera  e  permetterne  la  pronta
operativita' in questi ultimi mesi, e' stato deciso di: 
      23.1) realizzare una serie  di  attivita'  necessarie  che  non
trovano attualmente capienza  dell'ambito  degli  atti  attuativi  in
essere; 
      23.2) anticipare, in attesa di specifico  stanziamento,  alcune
attivita' di avviamento e manutenzione; 
      23.3) disporre di  risorse  per  risolvere  le  criticita',  in
attesa di individuazione, in  sede  giurisdizionale,  delle  relative
responsabilita'; 
    24) a seguito di incontri con il concessionario  e  tenuto  conto
che le barriere del sistema MO.S.E. sono entrate  in  funzione  anche
parallelamente  alla  realizzazione  delle  opere,  per   contrastare
l'innalzamento del livello della laguna e i gravi danni che  recavano
alla  citta'  di  Venezia  e  alle  altre  isole,  il  Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche ha ulteriormente aggiornato  il
cronoprogramma che ridefinisce gli interventi da  realizzare,  ma  ha
confermato - per il funzionamento delle barriere -  la  data  del  31
dicembre 2021, mentre la data di completamento e' legata alla  durata
della fase di avviamento; 
    25) l'aggiornamento degli interventi da finanziare per i quali il
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche e il MIMS  hanno
ravvisato la necessita' di provvedere urgentemente  a  interventi  di
completamento del sistema MO.S.E., paesaggistici e  di  compensazione
ambientale, di ripristino, migliorativi  e  di  verifica  tecnica  di
alcune  parti  dell'opera  gia'  completate,  di   manutenzione,   di
attivita' della prima fase di  avviamento  e  di  prosecuzione  della
salvaguardia, corrisponde ad un ammontare pari a 538.421.228,14  euro
come riassunto nella tabella seguente: 
 
 Allocazione proposta dal MIMS per la riprogrammazione delle risorse 
di cui al comma 23, art. 95, decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104
                          (importi in euro) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    26) le suddette attivita' afferiscono alla fase di  realizzazione
dell'opera e alla  verifica  del  suo  funzionamento  e  si  ritiene,
quindi, che possano essere finanziate  con  l'utilizzo  (diretto  e/o
mediante attualizzazione) delle  risorse  gia'  stanziate  da  questo
Comitato per  il  sistema  MO.S.E.,  senza  necessita'  di  ulteriori
assegnazioni statali; 
    27) in sintesi, le risorse destinate e da  destinare  al  sistema
MO.S.E. sono sinora imputate come risulta dalla seguente tabella: 
 
                                         (importi in milioni di euro) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    28) come evidenziato  nella  relazione  istruttoria,  la  maggior
parte delle risorse e' costituita da limiti  d'impegno  e  contributi
pluriennali che sono stati utilizzati con modalita' definite dai vari
decreti interministeriali emanati; 
    29) sono stati sottoscritti dal concessionario diversi  contratti
di finanziamento con gli istituti finanziatori,  ai  quali  lo  Stato
versa somme a titolo di rimborso per capitale e interessi; 
    30) allo scadere del periodo di utilizzo dei contratti di  mutuo,
e' stato previsto un atto di  ricognizione  per  definire  il  valore
della  quota  annua  di  contributo  che  lo  Stato  deve  restituire
all'Istituto finanziatore, a copertura delle quote di capitale  e  di
interessi maturate a fronte delle  erogazioni  effettuate,  e  -  per
effetto di tassi d'interesse progressivamente ridotti e di erogazioni
protratte nel tempo, rispetto a quanto inizialmente  ipotizzato  -  i
limiti d'impegno e i contributi pluriennali stanziati sono  risultati
superiori rispetto alla quota da restituire annualmente  all'Istituto
finanziatore fino all'estinzione dei mutui; 
    31) di conseguenza, fermo  restando  il  valore  complessivo  dei
contributi assegnati e quindi della spesa pubblica, sono  state  rese
utilizzabili ulteriori risorse  per  circa  177,25  milioni  di  euro
relativamente ai  contratti  conclusi  con  la  Banca  europea  degli
investimenti, di seguito BEI, e di circa di circa 361,17  milioni  di
euro, relativamente  ai  contratti  conclusi  con  Cassa  depositi  e
prestiti, di seguito CDP, per un totale di circa  538,42  milioni  di
euro; 
    32) la  proposta  riguarda  l'autorizzazione  all'utilizzo  delle
suddette quote di contributi, per un totale di circa  538,42  milioni
di euro, a fronte delle quali il Provveditorato interregionale per le
opere pubbliche e il CVN potranno sottoscrivere  ulteriori  specifici
atti  contrattuali  attuativi  della  Convenzione  generale  per   il
finanziamento degli interventi sopra indicati; 
  Considerato che la proposta di assegnazione di 538.421.228,14  euro
risulta superiore di 3,14 euro rispetto all'esito della  ricognizione
su cui il MEF ha espresso l'intesa,  che  e'  pari  a  538.421.225,00
euro,  e  che,   pertanto,   l'assegnazione   va   riallineata   alla
disponibilita' verificata con la predetta ricognizione; 
  Ritenuto di individuare il  Provveditorato  interregionale  per  le
opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige  e  Friuli-Venezia
Giulia,  quale  amministrazione  referente  per   l'aggiornamento   e
l'inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio di cui al  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; 
  Considerato che ai fini di un  migliore  monitoraggio  deve  essere
effettuata la fusione di tutti i CUP associati alle  diverse  tranche
di  finanziamento  dell'intero   sistema   MO.S.E.   nell'unico   CUP
dell'opera (il CUP principale: D51B02000050001); 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art.  3
del vigente regolamento di questo Comitato di cui alla delibera  CIPE
20 dicembre 2019, n. 82, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica»,  cosi'   come
modificata dalla delibera CIPE  15  dicembre  2020,  n.  79,  recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; 
  Considerato il dibattito svoltosi durante la riunione  preparatoria
del CIPESS del 28 maggio 2021, nel  corso  della  quale  il  MITE  ha
chiesto di inserire la seguente prescrizione: 
    «Il Ministero della transizione ecologica svolge le attivita'  di
verifica assegnate dal combinato disposto dell'art. 185, commi 6 e  7
del decreto legislativo n. 163 del 2006, per quanto  applicabile  dal
decreto legislativo n.  50  del  2016  e  dell'art.  28  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, relative al controllo e al  monitoraggio
degli impatti ambientali significativi  provocati  dal  complesso  di
opere  e  interventi  che  verranno  realizzati   in   Laguna,   alla
valutazione e all'elaborazioni  dei  risultati  complessivi  ed  alla
verifica del raggiungimento degli obiettivi, anche in  adempimento  a
quanto  sara'  previsto  dalla  procedura  di  VAS  del  nuovo  Piano
morfologico e dagli impegni assunti con  la  Commissione  europea  al
fine di archiviare la procedura di infrazione n. 2003/4762»; 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, posta a base dell'odierna seduta di  questo  Comitato,
contenente le  valutazioni  e  le  prescrizioni  da  riportare  nella
presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle  finanze
per la verifica delle somme utilizzabili; 
  Considerato che  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ha
rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla
osta all'ulteriore corso della presente delibera e che, pertanto,  la
stessa  viene  sottoposta  direttamente  in  seduta  alla  firma  del
segretario e del presidente per il successivo  e  tempestivo  inoltro
alla Corte dei  conti  per  il  prescritto  controllo  preventivo  di
legittimita'; 
  Considerato il dibattito svolto in seduta; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Di determinare in via definitiva, a seguito  della  ricognizione
effettuata dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
ai sensi dell'art. 95, comma 23, del decreto-legge n. 104  del  2020,
in complessivi 538.421.225,00 euro le somme utilizzabili iscritte nel
bilancio dello Stato e non piu' dovute, con  esclusione  delle  somme
perenti, per contratti di  finanziamento  stipulati  con  istituzioni
finanziarie per la realizzazione del sistema MO.S.E. 
  2. Di riprogrammare il predetto importo di 538.421.225,00 euro  per
interventi di completamento del  sistema  MO.S.E.,  di  compensazione
ambientale e paesaggistici, di ripristino, migliorativi e di verifica
tecnica di alcune parti dell'opera  gia'  completate,  nonche'  delle
attivita'  di  manutenzione  conservativa  necessaria  per   il   suo
funzionamento, di attivita' della  prima  fase  di  avviamento  e  di
prosecuzione della salvaguardia della laguna, di cui alle premesse  e
inclusi con maggiore dettaglio negli allegati 1 e  2  (allegato  1  -
«Interventi  finanziati»  e  allegato  2  -   «Cronoprogramma   degli
interventi») alla presente delibera e che della stessa  costituiscono
parte integrante. 
  3. Di assegnare le risorse al Provveditorato interregionale per  le
opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige  e  Friuli-Venezia
Giulia. 
  4. Le somme iscritte sui pertinenti  capitoli  del  bilancio  dello
Stato dovranno essere destinate prioritariamente al  pagamento  delle
rate di mutuo e, compatibilmente con le disponibilita' di cassa, alle
erogazioni dirette connesse alle precedenti assegnazioni e  a  quelle
relative agli interventi finanziati con le risorse  riprogrammate  ai
sensi della presente delibera. 
  5. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili
dovra' inviare una informativa annuale a questo Comitato,  in  merito
all'utilizzo delle risorse ricognite  e  assegnate  con  la  presente
delibera. 
  6. Il Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili
dovra' assicurare la copertura finanziaria delle  eventuali  maggiori
esigenze connesse al completamento e  alla  messa  in  esercizio  del
MO.S.E., allo scopo disponendo rimodulazioni per  un  valore  globale
inferiore al 20% del valore complessivo dell'assegnazione odierna. 
  7. Fermo restando quanto disposto al punto precedente, il  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  potra'  disporre
eventuali rimodulazioni, per un valore globale inferiore al  20%  del
valore  complessivo  dell'assegnazione  odierna,  nell'ambito   degli
interventi riportati all'allegato 1. 
  8. Eventuali rimodulazioni di cui ai punti 6  e  7  per  un  valore
globale  superiore  o  uguale   al   20%   del   valore   complessivo
dell'assegnazione  odierna,  potranno  essere  disposti   da   questo
Comitato, su proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili. 
  9. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili
provvedera'  ad  assicurare,  per  conto  di  questo   Comitato,   la
conservazione dei documenti relativi all'intervento in esame. 
  10. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
provvedera' a svolgere le attivita' di supporto volte a consentire  a
questo Comitato di espletare i compiti di  vigilanza  e  monitoraggio
sulla realizzazione delle opere ad  esso  assegnati  dalla  normativa
citata in premessa, tenendo conto anche delle indicazioni di cui alla
delibera di questo Comitato n. 63 del 2003, ugualmente richiamata  in
premessa. 
  11. Il Ministero della transizione ecologica svolge le attivita' di
verifica assegnate dal combinato disposto dell'art. 185, commi 6 e  7
del decreto legislativo n. 163 del 2006, per quanto  applicabile  dal
decreto legislativo n.  50  del  2016  e  dell'art.  28  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, relative al controllo e al  monitoraggio
degli impatti ambientali significativi  provocati  dal  complesso  di
opere  e  interventi  che  verranno  realizzati   in   Laguna,   alla
valutazione e all'elaborazioni  dei  risultati  complessivi  ed  alla
verifica del raggiungimento degli obiettivi, anche in  adempimento  a
quanto sara'  previsto  dalla  procedura  di  valutazione  ambientale
strategica del  nuovo  piano  morfologico  e  al  mantenimento  degli
impegni assunti con la Commissione europea al fine di  archiviare  la
procedura di infrazione n. 2003/4762. 
  12. Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per  il
Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, anche tramite il
Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  e  in
accordo con il Dipartimento per la programmazione e il  coordinamento
della politica economica -  Ufficio  V,  provvede  a  far  confluire,
mediante fusione, tutti i CUP  associati  alle  diverse  tranches  di
finanziamento  dell'intero  sistema  MO.S.E.   nel   CUP   principale
D51B02000050001. 
  13. Ai sensi della delibera di questo  Comitato  n.  24  del  2004,
richiamata   in   premessa,   il   CUP   D51B02000050001,   assegnato
all'intervento in  esame,  dovra'  essere  evidenziato  in  tutta  la
documentazione amministrativa e  contabile  riguardante  l'intervento
stesso. 
  14. Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per  il
Veneto,  Trentino-Alto  Adige   e   Friuli-Venezia   Giulia,   dovra'
aggiornare  costantemente  ed  inserire  i  dati   nel   sistema   di
monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,
in  qualita'  di  amministrazione  titolare  del  CUP  identificativo
dell'opera. 
    Roma, 9 giugno 2021 
 
                                                Il Presidente: Draghi 
Il Segretario: Tabacci 

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1102