IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante  «Legge-quadro  in
materia di incendi boschivi»; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  recante
«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto  2015,  n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto l'accordo-quadro tra il Governo e le Regioni  in  materia  di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro  gli  incendi  boschivi
del  4  maggio  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2017; 
  Considerata l'eccezionalita' del  numero  e  dell'estensione  degli
incendi boschivi e  di  interfaccia  che  hanno  colpito,  a  partire
dall'ultima decade del mese di luglio, ampie porzioni del  territorio
nazionale,  anche  in  conseguenza  di   condizioni   meteoclimatiche
eccezionali, provocando la perdita di vite umane, gravi pericoli  per
le popolazioni interessate, la distruzione di decine di  migliaia  di
ettari  di  superfici  boscate,  anche  ricadenti  in  aree  protette
nazionali e regionali, gravissimi danni ai territori e alle attivita'
economiche  colpiti,  e   rendendo   necessaria   una   straordinaria
mobilitazione delle strutture statali, regionali e  del  volontariato
specializzato preposte alle azioni  di  prevenzione  e  lotta  attiva
contro gli incendi boschivi, nell'ambito del coordinamento assicurato
dal  Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  consolidare  e
rafforzare gli strumenti di  coordinamento  dell'azione  dei  diversi
soggetti competenti in  materia  di  incendi  boschivi,  al  fine  di
assicurare la tempestiva attivazione di  strumenti,  mezzi  e  misure
tecnologicamente avanzati, ottimizzando le azioni che possono  essere
messe in campo dalle diverse amministrazioni interessate; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni volte al mantenimento e al rafforzamento della capacita'
operativa del  Servizio  nazionale  della  protezione  civile  e  per
l'accelerazione  delle  attivita'  di  protezione   civile   per   la
previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi; 
  Ritenuta, in particolare,  l'urgenza  di  rendere  piu'  celeri  ed
efficaci le misure preposte alla tutela dei  territori  percorsi  dal
fuoco, e di rafforzare il dispositivo sanzionatorio introdotto  dagli
articoli 10 e 11 della legge 21 novembre 2000, n. 353; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 2 settembre 2021; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, della  difesa,
dell'economia e delle finanze, per  l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale, per gli affari regionali e le autonomie, per il
Sud e la coesione territoriale, della  transizione  ecologica,  delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'universita' e  della
ricerca; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure   urgenti   per   il    rafforzamento    del    coordinamento,
l'aggiornamento  tecnologico  e   l'accrescimento   della   capacita'
operativa nelle azioni di  previsione,  prevenzione  e  lotta  attiva
                     contro gli incendi boschivi 
 
  1. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  provvede,  con  cadenza   triennale,   alla
ricognizione e valutazione: 
    a) delle tecnologie, anche satellitari,  idonee  all'integrazione
dei sistemi previsionali, nonche'  di  sorveglianza,  monitoraggio  e
rilevamento dell'ambiente, che possono essere utilmente impiegati per
il miglioramento degli strumenti di previsione, prevenzione  e  lotta
attiva contro gli incendi boschivi, in particolare per il  bollettino
di suscettivita'  all'innesco  degli  incendi  boschivi  emanato  dal
Dipartimento, alla revisione della cui  disciplina  si  provvede  con
apposita  direttiva  da  adottare  ai  sensi   di   quanto   previsto
dall'articolo 15 del decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1,  e
sulla cui base il Dipartimento medesimo provvede  alla  rimodulazione
del dispiegamento dei mezzi aerei della flotta statale, con  facolta'
per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per  il
Corpo Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco  e  per  il  Comando  unita'
forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei  Carabinieri  di
rimodulare il dispiegamento  preventivo  dei  propri  mezzi  e  delle
proprie squadre terrestri; 
    b) delle esigenze di potenziamento di mezzi aerei ad  ala  fissa,
rotante  o  a  pilotaggio  remoto,  ai  fini  del  consolidamento   e
rafforzamento della capacita' di concorso statale alle  attivita'  di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli  incendi  boschivi,
anche nel  quadro  di  una  possibile  strategia  comune  dell'Unione
europea; 
    c) delle esigenze di potenziamento di mezzi  terrestri,  ai  fini
del consolidamento e rafforzamento della capacita'  di  lotta  attiva
contro gli incendi boschivi da parte del Corpo Nazionale  dei  Vigili
del Fuoco, delle Regioni e del volontariato organizzato di protezione
civile qualificato per le predette attivita' di lotta attiva; 
    d) delle esigenze di formazione del personale addetto alla  lotta
attiva. 
  2. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione  e  valutazione  di
cui al comma 1 avvalendosi di un  Comitato  tecnico,  costituito  con
decreto del Capo del Dipartimento medesimo,  del  quale  fanno  parte
qualificati rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della  difesa,
dell'economia e delle finanze, per  l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale, della transizione  ecologica,  delle  politiche
agricole alimentari  e  forestali,  della  cultura,  per  gli  affari
regionali e  le  autonomie,  della  struttura  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri che esercita le funzioni di  cui  all'articolo
18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge  7  aprile  2017,  n.  45,  del  Corpo
Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco,  del  Comando  unita'  forestali,
ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, delle  Regioni
e Province autonome di Trento e di Bolzano  e  dei  Comuni  designati
dalla  Conferenza  Unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281.  Per  lo  svolgimento  delle
attivita' di cui al comma 1, il Comitato tecnico puo' avvalersi anche
dei rappresentanti dei centri di competenza di  cui  all'articolo  21
del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  che  dispongono  di
conoscenze  utili  alle  predette  attivita'.  La  partecipazione  al
Comitato tecnico  e'  assicurata  dai  diversi  componenti  designati
nell'ambito dei propri compiti istituzionali, senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato tecnico non
sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di  spese  o
altri emolumenti comunque denominati. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare di concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  della  difesa,
dell'economia e delle finanze, per  l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale, per il sud e la  coesione  territoriale,  della
transizione  ecologica,  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in
sede di Conferenza  Unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' approvato il  Piano  nazionale
di coordinamento per l'aggiornamento  tecnologico  e  l'accrescimento
della capacita' operativa nelle azioni di previsione,  prevenzione  e
lotta attiva contro gli incendi boschivi, di seguito Piano nazionale,
redatto sulla base degli esiti della ricognizione  e  valutazione  di
cui ai commi  1  e  2.  Alla  realizzazione  del  Piano  si  provvede
nell'ambito  delle  risorse  umane  e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. Il Piano nazionale  ha  validita'  triennale  e
puo'  essere  aggiornato  annualmente  a  seguito   delle   eventuali
modifiche ai  relativi  stanziamenti.  Il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, entro il 30 aprile di ciascun anno, convoca
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, per il confronto sullo stato di aggiornamento
dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21  novembre
2000, n. 353, nonche' dei connessi adempimenti dei Comuni. 
  4. In fase di prima applicazione, ai fini dell'adozione  del  primo
Piano nazionale speditivo entro il 10 ottobre 2021,  il  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
provvede alla ricognizione delle piu' urgenti necessita'  di  cui  al
comma 1 e, per l'attivita' prevista dal comma 2, si avvale del Tavolo
tecnico  interistituzionale   per   il   monitoraggio   del   settore
antincendio  boschivo  e  la  proposizione  di  soluzioni   operative
costituito con decreto del Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile  del  10  aprile  2018,  integrandolo,  ove  necessario,   con
ulteriori esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali componenti
del  Comitato  tecnico.   La   partecipazione   al   Tavolo   tecnico
interistituzionale avviene  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza  pubblica.  Agli  esperti  segnalati  dalle   Amministrazioni
centrali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi
di spese o altri emolumenti comunque denominati.