IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(Agenzia italiana del farmaco), in attuazione dell'art. 17, comma 10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente   adottati   dal   consiglio    di    amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente con  deliberazione
8 aprile 2016, n. 12 e con delibera 3 febbraio 2016, n. 6,  approvate
ai sensi dell'art. 22 del decreto  20  settembre  2004,  n.  245  del
Ministro della salute, di concerto con  il  Ministro  della  funzione
pubblica e il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  della  cui
pubblicazione nel proprio sito istituzionale  e'  stato  dato  avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  della  Repubblica
italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano ed, in particolare, l'art. 14, comma  2,  che  prevede  la  non
inclusione   per   i   medicinali   equivalenti   delle   indicazioni
terapeutiche non coperte da brevetto; 
  Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24  aprile  2006,
n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note Agenzia italiana
del  farmaco  2004  -  Revisione  delle  note  CUF»)   e   successive
modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 156
del 7 luglio 2003, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006  («Manovra  per  il
Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale, n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la determina AIFA AAM/A.I.C. n.  118/2020  del  14  settembre
2020 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per
uso  umano  «Fibryga»,  pubblicata,  per  estratto,  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  238  del  25
settembre 2020; 
  Vista la domanda presentata in data 26 ottobre 2020 con la quale la
societa' Octapharma Italy S.p.a. ha chiesto la riclassificazione  del
medicinale «Fibryga» (fibrinogeno umano); 
  Visto il  parere  espresso  dalla  Commissione  tecnico-scientifica
dell'Agenzia italiana del farmaco nella sua seduta del 10-12 febbraio
2021; 
  Visto  il  parere  del  Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'Agenzia
italiana del farmaco, reso nella sua seduta del 21-23-24 e 25  giugno
2021; 
  Vista la delibera n.  45  del  28  luglio  2021  del  consiglio  di
amministrazione  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  adottata   su
proposta del direttore  generale,  concernente  l'approvazione  delle
specialita' medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione  in
commercio  e  rimborsabilita'  da  parte   del   Servizio   sanitario
nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale FIBRYGA (fibrinogeno umano)  nelle  confezioni  sotto
indicate e' classificato come segue: 
  confezioni: 
    «polvere e solvente per soluzione per iniezione/infusione» 1 g in
flacone in vetro da 100 ml + 1 flaconcino solvente da 50 ml -  A.I.C.
n. 048798019 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 420,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 693,17; 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.