IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie  generale
- n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un Codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Vista la determina AIFA  del  29  ottobre  2004  («Note  AIFA  2004
(Revisione delle note CUF)») e successive  modificazioni,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  259  del  4
novembre 2004, supplemento ordinario n. 162; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art.  48,
comma 5, lettera c), del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003,  n.  326
(Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006  («Manovra  per  il
governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la determina AIFA V&A. n. 739/2013  del  14  maggio  2013  di
autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Ossigeno_Air liquide sanita'», pubblicata, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
132 del 7 giugno 2013; 
  Vista la determina AIFA V&A n. 204/2016  del  28  gennaio  2016  di
autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Ossigeno Air liquide sanita'», pubblicata, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -_Serie generale, n.  69
del 23 marzo 2016; 
  Vista la determina AIFA AAM/PPA n. 578/2018 del 14 giugno  2018  di
autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Ossigeno Air liquide sanita'», pubblicata, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 155
del 6 luglio 2018; 
  Vista la determina AIFA AAM/PPA n. 404/2020 del 26 luglio  2020  di
modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Ossigeno Air liquide sanita'»,  pubblicata,
per estratto, nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
- Serie generale - n. 193 del 3 agosto 2020; 
  Vista la domanda presentata in data 7 maggio 2021 con la  quale  la
societa'  Air  liquide  sanita'  service   S.p.a.   ha   chiesto   la
riclassificazione  ai  fini  della  rimborsabilita'  del   medicinale
«Ossigeno Air liquide sanita'» (ossigeno); 
  Visto il  parere  espresso  dalla  commissione  tecnico-scientifica
dell'AIFA nella sua seduta del 9-11 e 16 giugno 2021; 
  Vista la determina AIFA AAM/PPA n. 600/2021 del 29 luglio  2021  di
autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano   «Ossigeno   Air    liquide    sanita'»    (codice    pratica:
N1B/2020/1258BIS), pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  192  del  12  agosto
2021; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  OSSIGENO  AIR  LIQUIDE  SANITA'  (ossigeno)   nelle
confezioni sotto indicate e' classificato come segue: 
  Confezioni: 
    «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 2  lt
con valvola riduttrice integrata takeo - A.I.C. n. 038904900 (in base
10); 
    Classe di rimborsabilita': C; 
    «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 11 lt
con valvola riduttrice integrata takeo - A.I.C. n. 038904912 (in base
10); 
    Classe di rimborsabilita': C; 
    «gas  medicinale  criogenico»  contenitore  criogenico  fisso  da
41.000 litri - A.I.C. n. 038904924 (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': C; 
    «200 bar gas medicinale compresso»  bombola  in  alluminio  da  2
litri con valvola riduttrice XO-OYAN  con  connessione  uscita  bassa
pressione NF - A.I.C. n. 038904936 (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': C; 
    «200 bar gas medicinale compresso»  bombola  in  alluminio  da  3
litri con valvola riduttrice XO-OYAN  con  connessione  uscita  bassa
pressione NF - A.I.C. n. 038904948 (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': C; 
    «200 bar gas medicinale compresso»  bombola  in  alluminio  da  5
litri con valvola riduttrice XO-OYAN  con  connessione  uscita  bassa
pressione NF - A.I.C. n. 038904951 (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': C; 
    «200 bar gas medicinale compresso»  bombola  in  alluminio  da  7
litri con valvola riduttrice XO-OYAN  con  connessione  uscita  bassa
pressione NF - A.I.C. n. 038904963 (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': C; 
    «200 bar gas medicinale compresso» bombola  in  alluminio  da  10
litri con valvola riduttrice XO-OYAN  con  connessione  uscita  bassa
pressione NF - A.I.C. n. 038904975 (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': C; 
    «200 bar gas medicinale compresso» bombola  in  alluminio  da  11
litri con valvola riduttrice XO-OYAN  con  connessione  uscita  bassa
pressione NF - A.I.C. n. 038904987 (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': C; 
    «200 bar gas medicinale compresso» bombola  in  alluminio  da  14
litri con valvola riduttrice XO-OYAN  con  connessione  uscita  bassa
pressione NF - A.I.C. n. 038904999 (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': C; 
    «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 11 litri
con valvola riduttrice integrata - A.I.C. n. 048551016 (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': C.