IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/7862/DGP-PBD  dell'8
giugno 2017 e n. 11847 del 3 agosto 2020; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio - Direzione regionale  Puglia  e  Basilicata  riguardanti  il
trasferimento  di  immobili  statali  agli  enti  territoriali  della
provincia di Bari (BA): 
    prot. n. 2015/16981del 4 agosto 2015, prot. n. 2015/16988  del  4
agosto 2015, rettifcato con provvedimenti prot. n. 2016/23105 del  14
dicembre 2016 e prot. n. 2019/19497 del 29  ottobre  2019,  prot.  n.
2015/17003 del 4 agosto 2015, prot. n. 2015/17052 del 4 agosto  2015,
rettificato con provvedimento prot.  n.  2019/19506  del  29  ottobre
2019,  prot.  n.  2015/17059  del  4  agosto  2015,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2019/19510  del  29  ottobre  2019,  prot.  n.
2015/16964 del 4 agosto 2015, rettificato con provvedimento prot.  n.
2019/19517 del 29 ottobre 2019, prot. n. 2015/16977 del 4 agosto 2015
e  prot.  n.  2015/16995  del  4   agosto   2015,   rettificato   con
provvedimento prot. n. 2019/19523 del 29 ottobre 2019,  con  i  quali
sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Bari, ai sensi
dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge  n.  69  del  2013,  gli
immobili  appartenenti  al  patrimonio  dello  Stato  e   denominati,
rispettivamente,   «area   adibita   a   parcheggio    del    Mercato
ortofrutticolo di via Caracciolo»,  «terreno  IV  tratto  ferroviario
secondo  comprensorio  da  B.  Regina  al  viale  Maratona»,  «cabina
elettrica  di  trasformazione  via  Re  David»,  «suolo  occupato  da
edicola,  aiuole  e  viabilita',  via  G.  Salvemini»,  «Pineta   San
Francesco», «Ex Batteria Filosofo tra Lungomare Perotti e viale  Imp.
Traiano», «area demaniale marittima  Lungomare  Perotti»  e  «terreno
residuato da espropriazione Carbonara, a km 4 circa dall'abitato»; 
  Visto l'art. 2 dei citati  provvedimenti  del  direttore  regionale
dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Puglia  e  Basilicata,
nonche' l'art. 3 dei provvedimenti prot. n. 2015/16981 del  4  agosto
2015, prot. n. 2015/17003 del 4 agosto 2015 e prot. n. 2015/16995 del
4  agosto  2015,  come  modificati  dai  relativi  provvedimenti   di
rettifica, e l'art. 5 dei provvedimenti prot.  n.  2015/16988  del  4
agosto 2015,  prot.  n.  2015/17052  del  4  agosto  2015,  prot.  n.
2015/17059 del 4 agosto 2015 e prot. n. 2015/16964 del 4 agosto 2015,
come modificati dai relativi provvedimenti di rettifica,  in  cui  si
espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi
erano utilizzati a  titolo  oneroso  e  dove  e'  stato  quantificato
l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 8471 del  4  maggio
2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Bari 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di  Bari  (BA)
sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle  entrate
erariali conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al  medesimo
comune degli immobili  denominati  «area  adibita  a  parcheggio  del
Mercato  ortofrutticolo  di  via  Caracciolo»,  «terreno  IV   tratto
ferroviario secondo comprensorio da B.  Regina  al  viale  Maratona»,
«cabina elettrica di trasformazione, via Re David»,  «suolo  occupato
da edicola, aiuole  e  viabilita'  via  G.  Salvemini»,  «Pineta  San
Francesco», «Ex Batteria Filosofo tra Lungomare Perotti e viale  Imp.
Traiano», «area demaniale marittima  Lungomare  Perotti»  e  «terreno
residuato da espropriazione Carbonara, a km  4  circa  dall'abitato»,
meglio  individuati  nei  provvedimenti   del   direttore   regionale
dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Puglia  e  Basilicata,
rispettivamente, prot. n. 2015/16981 del  4  agosto  2015,  prot.  n.
2015/16988 del 4 agosto 2015, rettificato con provvedimenti prot.  n.
2016/23105 del 14 dicembre 2016 e prot. n. 2019/19497 del 29  ottobre
2019, prot. n. 2015/17003 del 4 agosto 2015, prot. n. 2015/17052  del
4 agosto 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/19506  del
29 ottobre 2019, prot. n. 2015/17059 del 4 agosto  2015,  rettificato
con provvedimento prot. n. 2019/19510 del 29 ottobre 2019,  prot.  n.
2015/16964 del 4 agosto 2015, rettificato con provvedimento prot.  n.
2019/19517 del 29 ottobre 2019, prot. n. 2015/16977 del 4 agosto 2015
e  prot.  n.  2015/16995  del  4   agosto   2015,   rettificato   con
provvedimento prot. n. 2019/19523 del 29 ottobre  2019,  a  decorrere
dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata in  euro  22.178,52
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Bari. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti ad  euro  142.185,58,  sino  all'anno  2021  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2022,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 22.178,52.