IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7, dell'art. 56-bis del  decreto-legge  n.
69 del 2013, dispone che con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e
agli enti locali che acquisiscono  in  proprieta'  dallo  Stato  beni
immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1, e che, qualora non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n.  28951  del  12  novembre
2014, n. 4972 del 31 marzo 2016, n.  20306/DGP-PBD  del  13  novembre
2019 e n. 6776 del 9 aprile 2021; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio  -  Direzione  regionale  Toscana  e  Umbria  riguardanti  il
trasferimento di immobili statali ai comuni della Provincia di  Lucca
(LU): 
    prot. n. 2014/1185 e prot. n. 2014/1186 del 4 agosto 2014, con  i
quali  sono  stati  trasferiti,  a  titolo  gratuito,  al  Comune  di
Camaiore, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69
del 2013, gli immobili  appartenenti  al  patrimonio  dello  Stato  e
denominati,  rispettivamente,  «Ex  Casa  del  fascio  di  Vado»   ed
«Eredita' Tango Oronzo Fabbricato per civile abitazione  in  Lido  di
Camaiore»; 
    prot.  n.  2014/l557  del  22  settembre  2014   (con   nota   di
precisazione prot. 2760/RI del  24  novembre  2015)  rettificato  con
provvedimento del direttore  regionale  dell'Agenzia  del  demanio  -
Direzione regionale Toscana e Umbria prot. n. 2019/1305 del 20 giugno
2019, prot. n. 2014/1555, prot. n.  2014/1554,  prot.  n.  2014/1549,
prot. n. 2014/1553, prot. n. 2014/1552, rettificato con provvedimento
del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del  demanio   -   Direzione
regionale Toscana e Umbria prot. n. 2019/1303  del  20  giugno  2019,
prot. n. 2014/1551, prot. n. 2014/1546, prot. n. 2014/1545, prot.  n.
2014/1544, prot. n. 2014/1547 e prot. n. 2014/1548 del  22  settembre
2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune
di Viareggio, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1,  del  decreto-legge
n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e
denominati, rispettivamente, «tratto  dell'ex  alveo  del  fosso  «Le
sedici» loc. Bozze e S. Rocchino», «Due alloggi immobile  ex  Ufficio
Genio civile OOMM Genova ed  ex  magazzini  idraulico  darsena  Lungo
Canale Est», «Passeggiata lungomare  viale  della  Repubblica  (Marco
Polo Fossa dell'Abate)», «Raccordo ferroviario dell'ex Balipedio  via
Fontanella - Pecchi», «Terreno patrimoniale in localita' Varignano  -
di fronte alla zona portuale, n. 3», «Zona portuale  interna,  n.  3,
Viareggio - Varignano», «Terreno al Forcone (Varignano) interno a via
Paladini , zona portuale, n. 6», «Officina meccanica cantieri  navali
Bertolucci»,  «Officina   meccanica   cantieri   navali   Benedetti»,
«Officina meccanica cantieri navali SASIT», «Immobile destinato  alla
cantieristica»  e  «Piena  proprieta'  di  immobile  destinato   alla
cantieristica edificato sul lotto «L»; 
  Visti gli artt. 2  e  3  dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione  regionale  Toscana  e
Umbria in cui  si  espone  che,  alla  data  del  trasferimento,  gli
immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove  e'
stato  quantificato  l'ammontare   annuo   delle   entrate   erariali
rivenienti da tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 11869 del 24 giugno
2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Camaiore 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al  Comune  di  Camaiore
(LU) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo comune degli immobili denominati  «Ex  Casa  del  fascio  di
Vado» ed «Eredita' Tango Oronzo Fabbricato per civile  abitazione  in
Lido di Camaiore», meglio individuati nei provvedimenti del direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione  regionale  Toscana  e
Umbria prot. n. 2014/1185 e prot. n. 2014/1186 del 4 agosto  2014,  a
decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  5.584,08
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Camaiore. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  41.368,73,  sino  all'anno  2021  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2022,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 5.584,08.