IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio  n.  21939  del  9  dicembre
2015, n. 4972 del 31 marzo 2016 e n. 20306/DGP-PBD  del  13  novembre
2019; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria  prot.  n.  2014/2132,
prot. n. 2014/2130, prot. n. 2014/2129, prot. n. 2014/2128, prot.  n.
2014/2133,  prot.  n.  2014/2135  e  prot.   n.   2014/2127   del   3
dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n.  2014/2209  del
10 dicembre 2014,  con  i  quali  sono  stati  trasferiti,  a  titolo
gratuito, al Comune di Pistoia, ai sensi dell'art. 56-bis,  comma  1,
del decreto-legge n.  69  del  2013,  gli  immobili  appartenenti  al
patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Case per senza
tetto Piteccio», «Cabina gas e strade residue  della  cessione  delle
case per  lavoratori  agricoli  dipendenti  via  Salvatore  Carnevali
localita'  Sei  Arcole,  Pistoia  (PTB0188)»,  «Ex  campo   di   volo
Ciliegiole (PTB0102)», «Ex campo di volo Ciliegiole  (PTB0102)»,  «Ex
deposito  carburanti  di  Pontelungo  (PTB0004)»,  «Terreno  lavatoio
pubblico Ponte di Gello (PTB0137)» e «Scuola  materna  non  statale -
quota del 40% di proprieta' dello Stato  attualmente  utilizzata  dal
Centro diurno per disabili «Casa di Alice (PTB0204)»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione  regionale  Toscana  e
Umbria in cui  si  espone  che,  alla  data  del  trasferimento,  gli
immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove  e'
stato  quantificato  l'ammontare   annuo   delle   entrate   erariali
rivenienti da tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 6776 del  9  aprile
2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Pistoia 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti  al  Comune  di  Pistoia
(PT) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo comune degli  immobili  denominati  «Case  per  senza  tetto
Piteccio», «Cabina gas e strade residue della cessione delle case per
lavoratori agricoli dipendenti via Salvatore Carnevali localita'  Sei
Arcole, Pistoia (PTB0188)», «Ex campo di volo Ciliegiole  (PTB0102)»,
«Ex campo di volo Ciliegiole (PTB0102)», «Ex deposito  carburanti  di
Pontelungo (PTB0004)», «Terreno  lavatoio  pubblico  Ponte  di  Gello
(PTB0137)»  e  «Scuola  materna  non  statale -  quota  del  40%   di
proprieta' dello Stato attualmente utilizzata dal Centro  diurno  per
disabili  «Casa  di  Alice»  (PTB0204)»,   meglio   individuati   nei
provvedimenti del direttore  regionale  dell'Agenzia  del  demanio  -
Direzione regionale  Toscana  e  Umbria,  rispettivamente,  prot.  n.
2014/2132,  prot.  n.  2014/2130,  prot.  n.  2014/2129,   prot.   n.
2014/2128,  prot.  n.  2014/2133,  prot.  n.  2014/2135  e  prot.  n.
2014/2127 del 3 dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n.
2014/2209  del  10  dicembre  2014,  a  decorrere  dalla   data   del
trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata in  euro  12.586,87
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Pistoia. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  89.087,07,  sino  all'anno  2021  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2022,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 12.586,87.