IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante  approvazione
del testo definitivo del codice della navigazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n. 328, recante approvazione del  regolamento  per  l'esecuzione  del
codice della navigazione marittima; 
  Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,  concernente
la  disciplina  di  attuazione  della  direttiva  2014/94/U   E   del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  22  ottobre  2014,  sulla
realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi; 
  Visto, in particolare, l'art.  23,  comma  5,  del  citato  decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che prevede che le spese per le
attivita' svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dagli Uffici marittimi di  cui  al  codice  della  navigazione  quali
autorizzazioni, permessi o concessioni, volte  alla  realizzazione  e
alla verifica di impianti e di  infrastrutture  energetiche,  per  le
relative istruttorie tecniche e amministrative e per  le  conseguenti
necessita'  logistiche  e  operative,  comprese  quelle  relative  al
rilascio di concessioni demaniali marittime  o  per  altre  attivita'
previste dal codice della navigazione e dal relativo  regolamento  di
esecuzione, sono poste a carico  dei  soggetti  richiedenti,  secondo
tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso; 
  Visto, inoltre, il successivo art. 6, che prevede che  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede,  ai  sensi
dell'art. 30, comma 4, della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  alla
determinazione   delle   tariffe   spettanti   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti per le attivita' di cui al comma 5; 
  Visto, altresi', il successivo art. 7, che prevede che  le  entrate
derivanti  dalla  riscossione  delle  tariffe  di  cui  al  comma   5
affluiscono  all'entrata  del  bilancio  dello   Stato   per   essere
riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
ad appositi capitoli dello stato di previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ai fini della  copertura  delle  spese
sostenute per le attivita' di cui al comma 5; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina le attivita' svolte dal personale
civile  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili e dal personale del Corpo delle capitanerie di porto  per
il rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni e  attivita'  di
collaudo volte alla realizzazione e alla verifica di  impianti  e  di
infrastrutture energetiche, per le attivita' relative  a  istruttorie
tecniche e amministrative e per le conseguenti necessita'  logistiche
e operative a cio' connesse, in attuazione dell'art. 23, comma 5, del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.