IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 maggio  2021,  n.  61,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»,  e,  in
particolare, l'art. 1, ai sensi del  quale:  «In  considerazione  del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali  da  COVID-19,  lo   stato   di   emergenza   dichiarato   con
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29  luglio
2020,  7  ottobre  2020,  13  gennaio  2021  e  21  aprile  2021,  e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»; 
  Visti l'art. 3 del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che
disciplina  l'impiego  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  e   il
successivo art. 12, comma 2,  il  quale  prevede  che:  «Fatto  salvo
quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1°  agosto  al
31 dicembre 2021, si applicano  le  misure  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo  2021,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,
adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n.  19
del 2020»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  recante  «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122,  recante  «Misure
urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   da   COVID-19   in   ambito
scolastico,     della     formazione      superiore      e      socio
sanitario-assistenziale»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52,  e,
in particolare, l'Allegato 20; 
  Visto, altresi',  l'art.  49,  comma  3,  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, il quale  prevede
che «sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del
territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge
n. 33 del 2020, nonche' le limitazioni  disposte  in  relazione  alla
provenienza da specifici Stati e  territori  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020»; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 29 aprile 2021, n. 102; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 maggio 2021,  recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 7 maggio 2021, n. 108; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 agosto 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 30 agosto 2021, n. 207; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Vista la nota prot. n. 43842 del 14 settembre 2021, con la quale il
Ministero  della  difesa   ha   richiesto,   in   vista   dell'evento
internazionale Seafuture, in programma a La Spezia nel periodo dal 28
settembre al 2 ottobre 2021, di voler considerare la possibilita'  di
concedere una speciale deroga alle misure di  isolamento  fiduciario,
per le delegazioni in visita in Italia dall'India, dal  Bangladesh  e
dallo Sri Lanka in occasione del predetto evento e  delle  specifiche
attivita'  collaterali  programmate,  anche  in  considerazione   del
documento recante «Modelli organizzativi per garantire  alti  livelli
di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche Rif. Sea Future
2021 - See Innovation»; 
  Vista la  nota  mail  del  15  settembre  2021,  con  la  quale  il
Consigliere   spirituale   della   Comunita'   di   Sant'Egidio    ha
rappresentato che, nelle giornate del 6  e  del  7  ottobre  2021  si
terra', a Roma, l'Incontro internazionale di preghiera  per  la  Pace
«Popoli Fratelli - Terra Futura»,  che  vedra',  tra  gli  altri,  la
partecipazione di delegati provenienti dall'India; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Ritenuto necessario e  urgente,  nelle  more  dell'adozione  di  un
successivo decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ai
sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25  marzo  2020,
n. 19, prevedere, sentita la  Direzione  generale  della  prevenzione
sanitaria, e in considerazione  della  rilevanza  internazionale  dei
predetti eventi, nuove disposizioni volte a consentire  in  sicurezza
l'ingresso e  il  soggiorno  nel  territorio  nazionale  ai  relativi
partecipanti; 
  Sentito il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
 
                              E m a n a 
 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai componenti delle delegazioni ufficiali invitate  agli  eventi
internazionali «Seafuture» e «Popoli Fratelli  -  Terra  Futura»,  in
programma, rispettivamente, a La Spezia dal 28 settembre  2021  al  2
ottobre 2021, e a Roma dal 6 al 7 ottobre 2021, che, nei  quattordici
giorni  antecedenti  hanno  soggiornato  o   transitato   in   India,
Bangladesh e Sri Lanka, sono consentiti, per  il  tempo  strettamente
necessario alla partecipazione agli eventi stessi e alle attivita'  a
essi connesse, l'ingresso e il soggiorno  nel  territorio  nazionale,
anche in deroga a quanto previsto dall'art. 49, comma 3  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo  2021,  secondo  la
seguente disciplina: 
    a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a  chiunque
e' deputato ad effettuare controlli del  Passenger  Locator  Form  in
formato digitale mediante  visualizzazione  dal  proprio  dispositivo
mobile oppure in copia cartacea stampata; 
    b) presentazione, al vettore all'atto dell'imbarco e  a  chiunque
e' deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi
sottoposto  nelle  settantadue  ore  antecedenti   all'ingresso   nel
territorio nazionale a un test molecolare  o  antigenico,  effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo; 
    c)  sottoposizione  a  un  test  molecolare  o   antigenico,   da
effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al  momento   dell'arrivo   in
aeroporto, porto o luogo di confine; 
    d)  sottoposizione  a  un  test  molecolare  o   antigenico,   da
effettuarsi per mezzo di tampone, ogni quarantotto ore; 
    e)  sottoposizione  a  un  test  molecolare  o   antigenico,   da
effettuarsi per mezzo di tampone, quarantotto ore dopo il rientro nel
Paese di provenienza con obbligo di comunicazione di  esito  positivo
al competente ufficio del Ministero. 
  2. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, ai  soggetti
di cui al comma 1 non  si  applicano  le  misure  della  sorveglianza
sanitaria  e  dell'isolamento  fiduciario  previste,   in   relazione
all'ingresso nel territorio nazionale da Stati  e  territori  esteri,
dall'art. 51,  commi  da 1  a  6,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dalle  ordinanze  del  Ministro
della salute successivamente adottate ai sensi dell'art. 2, comma  2,
del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 
  3. Per le finalita' di cui al  comma  1,  le  autorita'  competenti
comunicano  agli  uffici  del  Ministero  della  salute   un   elenco
dettagliato dei componenti delle  delegazioni  ufficiali  di  cui  al
comma 1, dei singoli  Paesi  di  provenienza  e  degli  aeroporti  di
arrivo.